Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Chi entra come socio in una società in nome collettivo già operativa risponde anche dei debiti sorti prima del suo ingresso? La risposta del codice è netta: sì. Il nuovo socio risponde, in solido con gli altri e illimitatamente, anche delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio (art. 2269 c.c.). Vediamo la regola, la sua ratio, l’impossibilità di patti contrari verso i terzi, le cautele da adottare e gli errori frequenti, con le norme commentate.

La regola: si risponde anche del pregresso (art. 2269)

L’art. 2269 c.c. stabilisce che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci, per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. La norma, dettata per la società semplice, si applica alla SNC in forza del rinvio generale (artt. 2291 e 2293). Il nuovo socio, dunque, non «eredita» una posizione pulita: assume la responsabilità illimitata e solidale per tutti i debiti sociali, sia quelli sorti dopo il suo ingresso, sia quelli precedenti. È una delle conseguenze più rilevanti, e talvolta sottovalutate, dell’ingresso in una società di persone.

La ratio della norma

La regola si spiega con la natura della responsabilità nelle società di persone, che ha funzione di garanzia per i creditori sociali. Il creditore fa affidamento sul patrimonio della società e, in via sussidiaria, su quello dei soci illimitatamente responsabili. Se l’ingresso di un nuovo socio non comportasse l’estensione della garanzia ai debiti pregressi, i creditori anteriori vedrebbero la compagine modificarsi senza alcun beneficio; al contrario, l’art. 2269 amplia la base di garanzia, rafforzando la tutela del ceto creditorio. Il nuovo socio, del resto, entra valutando lo stato dell’impresa, compresa la sua esposizione debitoria.

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Tipo di debito Risponde il nuovo socio? Norma
Debiti sorti dopo l’ingresso Sì, in solido e illimitatamente artt. 2291, 2293
Debiti sorti prima dell’ingresso Sì, in solido e illimitatamente art. 2269
Patto contrario verso i terzi Inopponibile ai creditori art. 2269 (norma a tutela dei terzi)
Rapporti interni tra soci Possibile manleva tra cedente e nuovo socio autonomia contrattuale

Patti contrari e rapporti interni

Un eventuale patto con cui i soci escludano la responsabilità del nuovo entrante per i debiti pregressi non è opponibile ai terzi creditori: la garanzia patrimoniale a loro favore non può essere ridotta da accordi interni. Tale patto vale, però, nei rapporti interni: se il nuovo socio paga un debito pregresso, può rivalersi sugli altri soci o sul cedente secondo gli accordi (ad esempio una clausola di manleva inserita nel contratto di cessione della quota). È quindi prudente, per chi entra, pattuire garanzie e manleve con chi cede, fermo restando che verso i creditori risponderà comunque.

Cautele per chi entra in società

Data la portata dell’art. 2269, chi acquista una quota o entra in una SNC dovrebbe: esaminare con cura la situazione debitoria e i bilanci della società; richiedere dichiarazioni e garanzie al cedente sull’assenza di passività occulte; prevedere clausole di manleva e, se necessario, una trattenuta del prezzo a copertura di debiti emersi successivamente; verificare l’esistenza di contenziosi pendenti. Sono cautele contrattuali che non eliminano la responsabilità verso i terzi, ma consentono di ribaltarne il peso, nei rapporti interni, su chi ha generato il debito.

Spunti pratici

Esempio pratico

Sempronio acquista la quota di un socio uscente ed entra in una SNC già operativa, che ha un debito di 40.000 euro verso un fornitore sorto l’anno prima. In forza dell’art. 2269, Sempronio risponde anche di quel debito pregresso, in solido e illimitatamente con gli altri soci. Aveva pattuito con il cedente una clausola di manleva per le passività anteriori: quel patto non è opponibile al fornitore, che potrà aggredire anche Sempronio, ma consente a Sempronio di rivalersi sul cedente per quanto pagato. Per questo, prima di entrare, aveva esaminato i bilanci e preteso una trattenuta sul prezzo a garanzia.

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Domande frequenti

Il nuovo socio di SNC risponde dei debiti anteriori al suo ingresso?

Sì: chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci, in solido e illimitatamente, anche delle obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio (art. 2269).

Perché si risponde anche del pregresso?

Perché la responsabilità dei soci nelle società di persone ha funzione di garanzia per i creditori sociali: l'ingresso di un nuovo socio amplia la base di garanzia a tutela del ceto creditorio (art. 2269).

Si può escludere la responsabilità con un patto?

Un patto che esonera il nuovo socio dai debiti pregressi non è opponibile ai terzi creditori; vale però nei rapporti interni, consentendo al nuovo socio che paghi di rivalersi sul cedente o sugli altri soci.

Come può tutelarsi chi entra in società?

Esaminando situazione debitoria e bilanci, chiedendo dichiarazioni e garanzie al cedente, prevedendo clausole di manleva ed eventuale trattenuta del prezzo, e verificando i contenziosi pendenti.

La regola vale solo per la società semplice?

No: l'art. 2269 è dettato per la società semplice ma si applica anche alla SNC in forza del rinvio generale alle norme sulla società semplice (artt. 2291 e 2293).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.