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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Alcuni crediti “passano avanti” agli altri non per un’ipoteca o un pegno, ma perché la legge li ritiene meritevoli di tutela: sono i privilegi. Capire l’ordine di priorità è decisivo soprattutto quando il debitore è insolvente.

Cosa sono i privilegi

Il privilegio è una causa di prelazione che la legge accorda a determinati crediti in considerazione della loro causa, cioè della loro particolare natura (art. 2745 c.c.). Alcuni crediti, ritenuti meritevoli di tutela rafforzata, vengono pagati prima dei crediti ordinari (chirografari) sul ricavato della liquidazione del patrimonio del debitore.

Nascono dalla legge

A differenza di pegno e ipoteca, che derivano da un atto di concessione, i privilegi nascono direttamente dalla legge: non vanno “pattuiti”. Sono espressione di scelte di politica legislativa che proteggono crediti come le retribuzioni dei lavoratori (art. 2751-bis), i tributi, i contributi previdenziali, le spese di giustizia, i crediti dell’artigiano e del coltivatore, e altri.

Privilegi generali e speciali

Tipo Su cosa si esercita Esempio
Generali (art. 2746) Su tutti i beni mobili del debitore Crediti di lavoro (art. 2751-bis)
Speciali Su determinati beni mobili o immobili legati al credito Privilegio del venditore sulla cosa venduta

I privilegi generali, di regola, riguardano solo i beni mobili; quelli speciali possono riguardare anche gli immobili e, a differenza dei generali, attribuiscono di norma anche un diritto di seguito sul bene.

L’ordine dei privilegi

Poiché più crediti privilegiati possono concorrere sullo stesso bene, la legge stabilisce una graduatoria (artt. 2777 e seguenti c.c.) che individua quali privilegi prevalgono. La corretta collocazione è decisiva nelle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato), dove determina chi viene pagato e in che misura.

Rapporto con pegno e ipoteca

Privilegi, pegno e ipoteca sono le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.), che derogano alla regola della par condicio creditorum. I rapporti di priorità tra di essi sono fissati dalla legge: alcuni privilegi (ad es. quelli per spese di giustizia o certi crediti speciali) prevalgono anche sull’ipoteca; altri cedono al pegno. Per questo, valutando una garanzia, occorre considerare anche i privilegi esistenti.

Spunti pratici

Esempio pratico

In una liquidazione giudiziale, sul ricavato della vendita dei beni concorrono lavoratori (crediti di lavoro, privilegiati ex art. 2751-bis), il Fisco (tributi), la banca con ipoteca e i fornitori chirografari. La legge stabilisce l’ordine: prima le spese di giustizia e alcuni privilegi, poi le garanzie reali e gli altri privilegiati, infine i chirografari sul residuo.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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