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Alcuni crediti “passano avanti” agli altri non per un’ipoteca o un pegno, ma perché la legge li ritiene meritevoli di tutela: sono i privilegi. Capire l’ordine di priorità è decisivo soprattutto quando il debitore è insolvente.
Cosa sono i privilegi
Il privilegio è una causa di prelazione che la legge accorda a determinati crediti in considerazione della loro causa, cioè della loro particolare natura (art. 2745 c.c.). Alcuni crediti, ritenuti meritevoli di tutela rafforzata, vengono pagati prima dei crediti ordinari (chirografari) sul ricavato della liquidazione del patrimonio del debitore.
Nascono dalla legge
A differenza di pegno e ipoteca, che derivano da un atto di concessione, i privilegi nascono direttamente dalla legge: non vanno “pattuiti”. Sono espressione di scelte di politica legislativa che proteggono crediti come le retribuzioni dei lavoratori (art. 2751-bis), i tributi, i contributi previdenziali, le spese di giustizia, i crediti dell’artigiano e del coltivatore, e altri.
Privilegi generali e speciali
| Tipo | Su cosa si esercita | Esempio |
|---|---|---|
| Generali (art. 2746) | Su tutti i beni mobili del debitore | Crediti di lavoro (art. 2751-bis) |
| Speciali | Su determinati beni mobili o immobili legati al credito | Privilegio del venditore sulla cosa venduta |
I privilegi generali, di regola, riguardano solo i beni mobili; quelli speciali possono riguardare anche gli immobili e, a differenza dei generali, attribuiscono di norma anche un diritto di seguito sul bene.
L’ordine dei privilegi
Poiché più crediti privilegiati possono concorrere sullo stesso bene, la legge stabilisce una graduatoria (artt. 2777 e seguenti c.c.) che individua quali privilegi prevalgono. La corretta collocazione è decisiva nelle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato), dove determina chi viene pagato e in che misura.
Rapporto con pegno e ipoteca
Privilegi, pegno e ipoteca sono le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.), che derogano alla regola della par condicio creditorum. I rapporti di priorità tra di essi sono fissati dalla legge: alcuni privilegi (ad es. quelli per spese di giustizia o certi crediti speciali) prevalgono anche sull’ipoteca; altri cedono al pegno. Per questo, valutando una garanzia, occorre considerare anche i privilegi esistenti.
Spunti pratici
- Se sei creditore “privilegiato” (es. lavoro), fallo valere correttamente nell’insinuazione al passivo.
- Se valuti un’ipoteca, ricorda che alcuni privilegi possono precederla.
- Nei concordati la collocazione dei privilegi incide sulla percentuale di pagamento.
Esempio pratico
In una liquidazione giudiziale, sul ricavato della vendita dei beni concorrono lavoratori (crediti di lavoro, privilegiati ex art. 2751-bis), il Fisco (tributi), la banca con ipoteca e i fornitori chirografari. La legge stabilisce l’ordine: prima le spese di giustizia e alcuni privilegi, poi le garanzie reali e gli altri privilegiati, infine i chirografari sul residuo.
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