Testo dell'articoloVigente
Il pegno è la garanzia reale “tipica” sui beni mobili: il creditore ottiene un diritto di prelazione su un bene determinato. Per le imprese esiste anche una versione che non blocca l’operatività, il pegno non possessorio.
Cos’è il pegno
Il pegno è una garanzia reale costituita su beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti su beni mobili, a garanzia di un’obbligazione (art. 2784 c.c.). “Reale” significa che grava su un bene determinato: il creditore può soddisfarsi su quel bene con preferenza rispetto agli altri creditori. Insieme a ipoteca e privilegi, è una delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.).
La consegna e lo spossessamento
Nel pegno tradizionale la garanzia si costituisce con la consegna della cosa al creditore o a un terzo designato (art. 2786 c.c.): il debitore perde la disponibilità materiale del bene (spossessamento), elemento che dà pubblicità alla garanzia. Per i crediti, il pegno si costituisce con la notifica al debitore del credito dato in pegno o con la sua accettazione (art. 2800 c.c.).
Il diritto di prelazione
Il creditore pignoratizio ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (art. 2787 c.c.): in caso di inadempimento può far vendere il bene e soddisfarsi sul ricavato prima degli altri creditori. Per i beni che superano una certa soglia di valore, la prelazione richiede una scrittura con data certa che indichi credito e bene (art. 2787, comma 3, c.c.).
Il divieto del patto commissorio
È nullo il patto commissorio, cioè l’accordo con cui si conviene che, in mancanza di pagamento, la proprietà del bene dato in pegno passi automaticamente al creditore (art. 2744 c.c.). Il creditore non può appropriarsi del bene: deve seguire le procedure di vendita o di assegnazione previste dalla legge (artt. 2796-2798 c.c.). È una tutela contro gli abusi a danno del debitore.
Il pegno mobiliare non possessorio
Per favorire il credito alle imprese, il D.L. 59/2016 (conv. L. 119/2016) ha introdotto il pegno mobiliare non possessorio: consente all’imprenditore di dare in pegno beni mobili destinati all’attività (anche merci e beni futuri) senza consegnarli, continuando a usarli e trasformarli, tramite iscrizione in un registro informatizzato tenuto dall’Agenzia delle Entrate. È pensato per non bloccare l’operatività aziendale.
| Pegno tradizionale | Pegno non possessorio | |
|---|---|---|
| Consegna del bene | Sì (spossessamento) | No |
| Pubblicità | Possesso del creditore | Iscrizione nel registro |
| Uso del bene | Il debitore non lo usa | Il debitore continua a usarlo |
Spunti pratici
- Per importi rilevanti usa scrittura con data certa: serve alla prelazione (art. 2787).
- Mai accettare il patto commissorio: è nullo (art. 2744).
- Impresa che ha bisogno di liquidità senza fermarsi: valuta il pegno non possessorio.
Esempio pratico
Un’impresa ottiene un finanziamento dando in pegno macchinari. Nel pegno tradizionale li consegna (o li affida a un terzo); nel pegno non possessorio iscrive la garanzia nel registro e continua a usarli. Se non rimborsa, il creditore fa vendere i beni e si soddisfa con prelazione, ma non può tenerseli automaticamente.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Quanta IRPEF devi pagare?
Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.
Domande frequenti