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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il protesto “fotografa” ufficialmente il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno: serve a non perdere l’azione contro gli altri obbligati e finisce in un registro pubblico che incide sull’affidabilità creditizia.

Cos’è il protesto

Il protesto è l’atto pubblico con cui si constata ufficialmente il mancato pagamento (o, per la cambiale tratta, la mancata accettazione) di un titolo di credito alla scadenza. Serve a documentare in modo certo l’inadempimento e a conservare i diritti del portatore verso gli altri obbligati del titolo.

A cosa serve

La funzione principale è quella di costituire il presupposto dell’azione di regresso: senza protesto (salvo dispensa, come la clausola “senza spese” o “senza protesto”), il portatore perde l’azione di regresso contro giranti, avallanti e altri obbligati diversi dall’obbligato principale. Conserva invece l’azione diretta contro l’obbligato principale (emittente del pagherò o trattario accettante).

Chi lo eleva e in quali termini

Il protesto è levato dal notaio o dall’ufficiale giudiziario (e, dove previsto, dal segretario comunale), nei termini di legge dalla scadenza. L’atto indica il titolo, la presentazione, la richiesta di pagamento e la sua mancanza. Per gli assegni, accanto al protesto, la legge prevede dichiarazioni sostitutive (constatazione della banca trattaria o della stanza di compensazione) con effetti equivalenti.

Il Registro informatico dei protesti

I protesti sono pubblicati nel Registro informatico dei protesti tenuto dalle Camere di Commercio. L’iscrizione segnala l’inadempimento e incide sull’affidabilità creditizia del soggetto protestato (accesso al credito, rapporti bancari): per questo è importante conoscere le regole di cancellazione.

La cancellazione del protesto

Chi paga l’importo del titolo protestato entro dodici mesi dalla levata può chiedere la cancellazione dal registro, dimostrando l’avvenuto pagamento (legge 235/2000 e d.m. attuativi); è prevista anche la cancellazione in caso di protesto illegittimo o erroneo. Decorso il periodo di permanenza (cinque anni), l’iscrizione viene comunque eliminata se non vi sono altri protesti.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa è portatrice di un pagherò non pagato alla scadenza. Per non perdere l’azione di regresso contro i giranti, fa elevare tempestivamente il protesto dal notaio. Il debitore protestato, saldato il debito, chiede alla Camera di Commercio la cancellazione dal registro.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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