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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’assegno bancario è un mezzo di pagamento, non di credito: ordina alla banca di pagare a vista. Conoscerne le regole (provvista, non trasferibilità, termini) evita errori costosi e sanzioni.

Cos’è l’assegno bancario

L’assegno bancario è un titolo di credito, disciplinato dalla legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), con cui una persona (traente) ordina alla propria banca (trattaria) di pagare a vista una somma al beneficiario o al portatore. A differenza della cambiale, è un mezzo di pagamento: serve a pagare subito, non a dilazionare.

La provvista

L’assegno presuppone la provvista, cioè fondi disponibili (o un’apertura di credito) presso la banca trattaria. Emettere un assegno senza provvista o senza autorizzazione comporta sanzioni amministrative (sistema introdotto dalla legge sugli assegni) e l’iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), con la revoca di sistema: divieto di emettere assegni per sei mesi e di stipulare nuove convenzioni di assegno.

Assegno sbarrato e clausola “non trasferibile”

Clausola Effetto
Sbarrato (due linee parallele) Pagabile solo a un banchiere o a un cliente del trattario: ne traccia il percorso
Non trasferibile Pagabile solo al beneficiario indicato (o accreditato sul suo conto): non è girabile

Per la normativa antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007), gli assegni di importo pari o superiore alla soglia di legge devono recare obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità; i moduli vengono rilasciati già con tale clausola, salvo richiesta espressa.

Termini di presentazione

L’assegno va presentato per il pagamento entro termini brevi (di norma 8 giorni se pagabile nello stesso comune di emissione, 15 giorni altrove). La presentazione tardiva può far perdere l’azione di regresso e consente al traente, in certi casi, di revocare l’ordine; l’assegno resta comunque pagabile finché la banca ha la provvista e non c’è revoca.

Mancato pagamento, protesto e azione

Se l’assegno, presentato nei termini, non è pagato per mancanza di fondi, il portatore può elevare il protesto (o avvalersi delle constatazioni equivalenti, come la dichiarazione della banca o della stanza di compensazione) e agire in regresso contro il traente e i giranti. L’assegno bancario in regola è anch’esso titolo esecutivo.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa riceve un assegno di importo elevato: per legge è “non trasferibile”, quindi lo versa sul proprio conto. Se torna impagato per mancanza di fondi, l’impresa lo protesta e agisce contro chi l’ha emesso, che rischia sanzioni e l’iscrizione in CAI con revoca di sistema.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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