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L’assegno bancario è un mezzo di pagamento, non di credito: con esso ordini alla tua banca di pagare a vista una somma. Conoscerne le regole — provvista, clausola di non trasferibilità, termini di presentazione — evita errori costosi, sanzioni amministrative e l’iscrizione negli archivi degli assegni irregolari.
Cos’è l’assegno bancario
L’assegno bancario è un titolo di credito, disciplinato dalla legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), con cui una persona (il traente) ordina alla propria banca (la trattaria) di pagare a vista una somma determinata al beneficiario o al portatore. A differenza della cambiale, l’assegno è un mezzo di pagamento: serve a pagare subito, non a dilazionare. Per questo l’assegno è sempre pagabile a vista e ogni clausola contraria si ha per non scritta.
La provvista: il presupposto dell’assegno
L’assegno presuppone la provvista, cioè fondi disponibili (o un’apertura di credito) presso la banca trattaria, e la convenzione di assegno, cioè l’autorizzazione della banca a emetterlo. Emettere un assegno senza provvista o senza autorizzazione (il cosiddetto assegno «a vuoto» o «scoperto») comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), con la cosiddetta revoca di sistema: il divieto, per sei mesi, di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni di assegno con qualsiasi banca. Il pagamento tardivo (di norma entro 60 giorni con il versamento di una penale) può evitare la revoca.
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Assegno sbarrato e clausola «non trasferibile»
| Clausola | Effetto |
|---|---|
| Sbarrato (due linee parallele sul fronte) | Pagabile solo a un banchiere o a un cliente della trattaria: serve a tracciarne il percorso e impedirne l’incasso allo sportello da parte di estranei |
| Non trasferibile | Pagabile solo al beneficiario indicato (o accreditato sul suo conto): non è girabile, salvo la girata per l’incasso a una banca |
Per la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), gli assegni di importo pari o superiore alla soglia di legge devono recare obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità. Nella pratica i moduli di assegno vengono rilasciati dalle banche già stampati con la clausola di non trasferibilità, salvo richiesta espressa del cliente per i moduli «in forma libera», soggetti a imposta di bollo.
Termini di presentazione
L’assegno va presentato per il pagamento entro termini brevi: di norma 8 giorni se pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, 15 giorni se pagabile in un comune diverso. La presentazione tardiva può far perdere l’azione di regresso contro i giranti e i loro avallanti e consente al traente, in certi casi, di revocare l’ordine di pagamento; l’assegno resta comunque pagabile finché la banca ha la provvista e non è intervenuta revoca.
Mancato pagamento, protesto e azione
Se l’assegno, presentato nei termini, non è pagato per mancanza di fondi, il portatore può elevare il protesto oppure avvalersi delle constatazioni equivalenti previste dalla legge (la dichiarazione di rifiuto del pagamento scritta dalla banca trattaria sull’assegno, o quella della stanza di compensazione) e agire in regresso contro il traente e i giranti. L’assegno bancario protestato è anch’esso, in regola, titolo esecutivo.
Spunti pratici
- Presenta l’assegno nei termini (8 o 15 giorni): la tardività indebolisce le tue tutele e l’azione di regresso.
- Per importi sopra soglia l’assegno deve essere non trasferibile: è una regola antiriciclaggio inderogabile, e l’emissione irregolare è sanzionata.
- Non emettere assegni «a vuoto»: rischi sanzione amministrativa, segnalazione in CAI e revoca di sistema per sei mesi.
- Verifica l’identità del beneficiario e la corrispondenza esatta del nome: per l’assegno non trasferibile la banca paga solo all’intestatario indicato.
- Errore da evitare: girare un assegno non trasferibile a un terzo. La girata è nulla e l’incasso può esporre a responsabilità.
Cosa dice la giurisprudenza
Sul tema, particolarmente rilevante, della responsabilità della banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo beneficiario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che si tratta di una responsabilità per colpa (e non oggettiva): la banca negoziatrice chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 43 della legge assegni può liberarsi provando di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. Un., n. 12477/2018). La medesima impostazione, fondata sulla teoria del «contatto sociale qualificato», era stata già affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14712/2007.
Esempio pratico
Tizio, imprenditore, riceve da Caio un assegno di importo elevato: per legge è non trasferibile, quindi Tizio lo versa sul proprio conto e non può girarlo a Sempronio. Se l’assegno torna impagato per mancanza di fondi, Tizio lo fa protestare e agisce in regresso contro Caio, che rischia la sanzione amministrativa e l’iscrizione in CAI con revoca di sistema. Se invece la banca avesse pagato per errore a un soggetto diverso da Tizio, risponderebbe verso di lui salvo provare di avere usato la dovuta diligenza nell’identificazione.
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Domande frequenti
Cos'è l'assegno bancario?
Un titolo di credito con cui il traente ordina alla propria banca (trattaria) di pagare a vista una somma al beneficiario (R.D. 1736/1933). È un mezzo di pagamento, sempre pagabile a vista.
Che differenza c'è con la cambiale?
La cambiale è strumento di credito (pagamento differito); l'assegno è un mezzo di pagamento a vista che presuppone la provvista, cioè fondi disponibili presso la banca trattaria.
Quando l'assegno deve essere non trasferibile?
Per importi pari o superiori alla soglia antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) la clausola di non trasferibilità è obbligatoria; i moduli vengono di norma rilasciati già con tale clausola.
Entro quando va presentato l'assegno?
Di norma entro 8 giorni se pagabile nello stesso comune di emissione, 15 giorni se in un comune diverso. La presentazione tardiva può far perdere l'azione di regresso.
Cosa rischia chi emette assegni a vuoto?
Sanzione amministrativa pecuniaria e iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) con revoca di sistema: divieto di emettere assegni per sei mesi, salvo pagamento tardivo nei termini con penale.