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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il concordato minore è il “concordato dei piccoli”: consente a imprenditori sotto soglia e professionisti di proporre ai creditori un piano per regolare i debiti, spesso mantenendo l’attività.

Cos’è il concordato minore

Disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della crisi (D.Lgs 14/2019), il concordato minore è una delle procedure di sovraindebitamento, riservata ai debitori diversi dal consumatore: piccoli imprenditori sotto le soglie della liquidazione giudiziale, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative ed enti non commerciali. È la versione “minore” del concordato preventivo.

A chi si rivolge

Si rivolge a chi svolge un’attività ma non raggiunge le dimensioni che consentono l’accesso al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale. Il consumatore, che ha debiti estranei a un’attività, usa invece la ristrutturazione dei debiti del consumatore (senza voto). La corretta qualificazione del debitore è quindi il primo passo.

La proposta e l’OCC

Il debitore, assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenta una proposta con un piano per soddisfare i creditori, anche in misura ridotta e dilazionata (art. 74 CCII). Il concordato minore è ammesso in particolare quando consente di proseguire l’attività; è possibile la continuità diretta o indiretta dell’impresa. L’OCC attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

Il voto dei creditori

A differenza della ristrutturazione del consumatore (dove non c’è voto), nel concordato minore i creditori votano: la proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII). È un passaggio essenziale che avvicina la procedura al concordato preventivo.

L’omologazione e il cram down

Raggiunta la maggioranza, il tribunale omologa il concordato minore verificando regolarità, fattibilità e convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione. In presenza di dissenso dell’amministrazione finanziaria o degli enti, ricorrendone le condizioni, il tribunale può omologare anche con il cram down fiscale (art. 80 CCII). Con l’omologazione il piano vincola tutti i creditori anteriori.

L’esdebitazione finale

Eseguito il piano, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui (artt. 278 ss. CCII): è la “seconda chance” anche per i piccoli.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un professionista con debiti accumulati ma reddito ancora capiente presenta tramite l’OCC un concordato minore: propone ai creditori il pagamento di una percentuale in più anni, mantenendo l’attività. I creditori approvano a maggioranza, il tribunale omologa (superando il dissenso del Fisco con il cram down) e, a fine piano, il professionista ottiene l’esdebitazione.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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