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Il concordato minore è il “concordato dei piccoli”: consente a imprenditori sotto soglia e professionisti di proporre ai creditori un piano per regolare i debiti, spesso mantenendo l’attività. È una delle tre procedure di sovraindebitamento e, a differenza del piano del consumatore, prevede il voto dei creditori.
Cos’è il concordato minore
Disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il concordato minore è una delle procedure di sovraindebitamento, riservata ai debitori diversi dal consumatore: piccoli imprenditori sotto le soglie della liquidazione giudiziale, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative ed enti non commerciali. È la versione “minore” del concordato preventivo, pensata per chi svolge un’attività ma non raggiunge le dimensioni delle grandi imprese.
A chi si rivolge
Si rivolge a chi svolge un’attività ma non raggiunge le dimensioni che consentono l’accesso al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale (le soglie dell’art. 121 CCII). Il consumatore, che ha debiti estranei a un’attività, usa invece la ristrutturazione dei debiti del consumatore (senza voto). La corretta qualificazione del debitore è quindi il primo passo: sbagliarla porta all’inammissibilità.
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La proposta e l’OCC
Il debitore, assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), presenta una proposta con un piano per soddisfare i creditori, anche in misura ridotta e dilazionata (art. 74 CCII). Il concordato minore è ammesso in particolare quando consente di proseguire l’attività; è possibile la continuità diretta o indiretta dell’impresa. L’OCC attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e redige la relazione sulle cause dell’indebitamento.
Il voto dei creditori
A differenza della ristrutturazione del consumatore (dove non c’è voto), nel concordato minore i creditori votano: la proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII). È un passaggio essenziale che avvicina la procedura al concordato preventivo. I creditori muniti di prelazione, se soddisfatti integralmente, di regola non votano.
L’omologazione e il cram down
Raggiunta la maggioranza, il tribunale omologa il concordato minore verificando regolarità, fattibilità e convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione. In presenza di dissenso dell’amministrazione finanziaria o degli enti, ricorrendone le condizioni, il tribunale può omologare anche con il cram down fiscale (art. 80 CCII). Con l’omologazione il piano vincola tutti i creditori anteriori, anche i dissenzienti.
L’esdebitazione finale
Eseguito il piano, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui (artt. 278 ss. CCII): è la “seconda chance” anche per i piccoli, che chiude il cerchio della procedura.
Errori frequenti
- Confondersi con il consumatore: se i debiti sono d’impresa o professionali, la strada è il concordato minore.
- Trascurare il consenso dei creditori principali: qui si vota, e senza maggioranza il piano non passa.
- Ignorare i debiti fiscali: vanno trattati nel piano, eventualmente attivando il cram down.
Concordato minore o piano del consumatore?
La scelta dipende dalla natura del debitore e dei debiti. Ecco il confronto sintetico tra le due procedure di sovraindebitamento “non liquidatorie”.
| Profilo | Concordato minore (artt. 74-83) | Piano del consumatore (artt. 67-73) |
|---|---|---|
| Chi può accedere | Chi svolge un’attività (professionisti, piccoli imprenditori, agricoltori) | Solo il consumatore (debiti estranei all’attività) |
| Voto dei creditori | Sì (maggioranza dei crediti, art. 79) | No: omologazione diretta del giudice |
| Continuità dell’attività | Favorita, anche diretta o indiretta | Non rilevante (debiti privati) |
| Cram down fiscale | Sì (art. 80) | Possibile alle condizioni di legge |
Quando i debiti sono “misti”, la qualificazione si fa in base alla prevalenza e alla natura dell’indebitamento da regolare: un errore in questa fase può comportare l’inammissibilità della domanda.
Spunti pratici
- Verifica di non essere “consumatore”: se i debiti sono dell’attività, la strada è il concordato minore.
- Coltiva il consenso dei creditori principali: qui si vota, a differenza della procedura del consumatore.
- Inserisci il trattamento dei debiti fiscali: il cram down può sbloccare l’omologazione.
- Punta alla continuità: il concordato minore è favorito quando conserva l’attività.
Esempio pratico
Tizio è un professionista con debiti accumulati ma reddito ancora capiente. Tramite l’OCC presenta un concordato minore: propone ai creditori (la banca, il fornitore Caio) il pagamento di una percentuale in più anni, mantenendo l’attività. I creditori approvano a maggioranza, il tribunale omologa superando il dissenso del Fisco con il cram down (art. 80) e, a fine piano, Tizio ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. Se fosse stato un semplice consumatore indebitato per spese personali, avrebbe usato invece il piano del consumatore, senza voto.
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Domande frequenti
Cos'è il concordato minore?
La procedura di sovraindebitamento per debitori diversi dal consumatore (piccoli imprenditori, professionisti, agricoltori), simile al concordato preventivo (artt. 74-83 CCII).
Chi può accedervi?
I debitori non fallibili che svolgono un'attività e restano sotto le soglie dell'art. 121; il consumatore usa invece la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
I creditori votano?
Sì: a differenza della procedura del consumatore, nel concordato minore i creditori votano la proposta, approvata con la maggioranza dei crediti (art. 79 CCII).
Si può omologare senza il Fisco?
Sì, ricorrendone le condizioni, con il cram down fiscale (art. 80 CCII).
Si possono cancellare i debiti residui?
Sì: eseguito il piano, il debitore persona fisica può ottenere l'esdebitazione (artt. 278 ss. CCII).