Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Gli accordi di ristrutturazione sono una via intermedia tra la trattativa privata e il concordato: il debitore si accorda con una parte qualificata dei creditori e fa omologare l’intesa dal tribunale, ottenendo stabilità, protezione dalle azioni esecutive e copertura dalle revocatorie.

Cosa sono

Disciplinati dagli artt. 57-64 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), gli accordi di ristrutturazione dei debiti consentono al debitore in crisi o insolvenza di raggiungere un’intesa con i creditori sulla base di un piano e di farla omologare dal tribunale. Sono più flessibili del concordato (niente voto assembleare, meno formalità), ma richiedono la relazione di un professionista indipendente sull’attuabilità del piano e sull’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei.

La soglia del 60%

L’accordo “ordinario” (art. 57 CCII) richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. I creditori estranei all’accordo vanno pagati integralmente, entro termini di legge dall’omologazione (di norma 120 giorni dalla scadenza, se già scaduti, o dall’omologazione). La relazione dell’esperto attesta proprio l’idoneità del piano a pagarli: è la garanzia per chi non partecipa.

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Gli accordi agevolati (30%)

L’art. 60 CCII prevede gli accordi agevolati: la soglia di adesione scende alla metà (30%) se il debitore rinuncia alle misure protettive e alla moratoria per i creditori estranei, che vanno quindi pagati senza dilazione. È utile quando non serve bloccare i creditori e si vuole solo cristallizzare l’intesa con i principali.

Gli accordi a efficacia estesa

L’art. 61 CCII consente, in presenza di categorie omogenee di creditori (tipicamente banche e intermediari finanziari), di estendere l’accordo anche ai creditori non aderenti della stessa categoria, se vi aderisce una maggioranza qualificata (di norma il 75% della categoria) e ricorrono le condizioni di legge. È un’eccezione al principio per cui l’accordo vincola solo chi lo sottoscrive, pensata per superare i dissenzienti quando l’esposizione è concentrata sul ceto bancario.

Tipo di accordo Soglia di adesione Trattamento degli estranei
Ordinario (art. 57) 60% dei crediti Pagamento integrale, di norma entro 120 giorni
Agevolato (art. 60) 30% dei crediti Pagamento senza dilazione (no moratoria né protezioni)
A efficacia estesa (art. 61) 75% della categoria omogenea Vincola anche i non aderenti della categoria

Misure protettive e omologazione

Dalla pubblicazione nel registro delle imprese possono operare misure protettive, come nel concordato. Il tribunale, verificati i requisiti, omologa l’accordo (art. 48 CCII), eventualmente anche con cram down fiscale se l’adesione di Fisco o enti è determinante (art. 63). Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato sono protetti dall’azione revocatoria (art. 166 CCII) in caso di successiva liquidazione: è la sicurezza che rende lo strumento appetibile.

Errori frequenti

Accordo di ristrutturazione o concordato preventivo?

L’accordo è più snello e riservato del concordato, ma non vincola di per sé i creditori estranei (salvo l’efficacia estesa). La scelta dipende dalla struttura del debito e dal grado di consenso.

Profilo Accordo di ristrutturazione (artt. 57-64) Concordato preventivo (artt. 84 ss.)
Consenso necessario 60% dei crediti (30% nell’agevolato) Maggioranza dei crediti ammessi al voto
Creditori estranei/dissenzienti Estranei pagati per intero; vincolo solo a chi aderisce (salvo efficacia estesa) Vincola tutti i creditori anteriori
Procedura Più snella e riservata, niente voto assembleare Più strutturata, con commissario e voto
Protezione da revocatoria Sì (art. 166 CCII)

Per molte imprese l’accordo è la prima scelta quando l’esposizione è concentrata su pochi creditori qualificati (tipicamente banche), perché consente di chiudere in fretta senza esporre la crisi all’intero ceto creditorio.

Spunti pratici

Esempio pratico

La Sigma S.r.l. di Tizio ha un’esposizione soprattutto bancaria. Raggiunge con istituti che rappresentano oltre il 60% dei crediti un accordo di rimodulazione, supportato dalla relazione di un esperto indipendente. I fornitori estranei (Caio e Sempronio) sono pagati per intero nei termini di legge. Il tribunale omologa l’accordo, mettendo al riparo dai successivi rischi di revocatoria i pagamenti effettuati in sua esecuzione. Se una sola banca minoritaria si fosse opposta, Tizio avrebbe potuto usare l’accordo a efficacia estesa (art. 61) per vincolarla, raggiunta la maggioranza qualificata della categoria.

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Domande frequenti

Cosa sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti?

Accordi tra il debitore e una parte qualificata dei creditori, basati su un piano e omologati dal tribunale (artt. 57-64 CCII).

Che soglia serve?

Il 60% dei crediti per l'accordo ordinario; gli accordi agevolati scendono al 30% rinunciando a misure protettive e moratoria per gli estranei (art. 60 CCII).

Come sono trattati i creditori estranei?

Vanno pagati, di regola integralmente, entro i termini di legge dall'omologazione (di norma 120 giorni).

Cosa sono gli accordi a efficacia estesa?

Accordi che, in presenza di categorie omogenee e maggioranze qualificate (di norma 75%), vincolano anche i creditori non aderenti della stessa categoria (art. 61 CCII).

I pagamenti dell'accordo sono al sicuro?

Sì: gli atti e i pagamenti in esecuzione dell'accordo omologato sono esenti da revocatoria (art. 166 CCII).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.