Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il mandato è lo schema base di moltissimi rapporti d’impresa e professionali: ogni volta che si incarica qualcuno di acquistare, vendere, riscuotere o trattare per nostro conto si entra nel suo perimetro. Conoscerne nozione, obblighi delle parti, regole sul compenso e cause di cessazione evita le contestazioni più frequenti, dalla resa del conto alla revoca senza giusta causa.

Nozione e causa del mandato

Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante), dietro corrispettivo salvo patto contrario (art. 1703 c.c.). L’elemento che lo caratterizza è l’oggetto: non una semplice prestazione materiale, ma il compimento di atti che producono effetti nella sfera giuridica altrui. La causa del contratto è la cooperazione gestoria: il mandatario presta la propria attività nell’interesse del mandante. Per questo il rapporto è dominato da un forte dovere di fedeltà e di rendiconto.

È utile distinguerlo da figure vicine. Nell’appalto e nel contratto d’opera l’oggetto è il compimento di un’opera o di un servizio materiale; nel mandato è il compimento di atti giuridici. Nel lavoro subordinato manca l’autonomia gestoria che invece connota il mandatario. La commissione e la spedizione, che vedremo nelle guide collegate, sono species del mandato applicate rispettivamente alla compravendita e al trasporto.

Risorsa gratuita
Checklist detrazioni e deduzioni 730/2026 (PDF)
  • Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
  • Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
  • Documenti da preparare e date del 730/2026
Niente spam, solo fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Mandato con e senza rappresentanza

La distinzione più importante riguarda il modo in cui il mandatario agisce verso i terzi.

Nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, munito di procura: gli effetti degli atti compiuti ricadono direttamente sul mandante, come se avesse agito lui stesso (art. 1704 c.c., che richiama le norme sulla rappresentanza). Il terzo sa di trattare con il dominus.

Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio: acquista i diritti e assume gli obblighi verso i terzi, anche se questi conoscevano il mandato (art. 1705 c.c.). Solo in un secondo momento egli deve ritrasferire al mandante quanto ottenuto. Il mandante può però esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, sostituendosi al mandatario (art. 1705, comma 2, c.c.), e per gli acquisti di beni mobili può rivendicarli verso il mandatario, salvi i diritti dei terzi (art. 1706 c.c.). Per gli immobili e i mobili registrati il mandatario è obbligato a ritrasferirli e, in difetto, il mandante può ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.

Gli obblighi del mandatario

Il mandatario deve eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, attenendosi alle istruzioni ricevute (art. 1710 c.c.). Non può eccedere i limiti fissati dal mandato; se li supera, l’atto resta a suo carico salvo ratifica del mandante (art. 1711 c.c.). Deve comunicare senza ritardo l’esecuzione (art. 1712 c.c.) e rendere il conto del proprio operato, rimettendo al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.): è l’obbligo cardine, che presidia la trasparenza dell’attività gestoria. Le somme riscosse e non consegnate producono interessi (art. 1714 c.c.). Se il mandatario, autorizzato, si fa sostituire da altri, risponde dell’operato del sostituto secondo le regole dell’art. 1717 c.c.

Gli obblighi del mandante: compenso e spese

Salvo patto contrario il mandato si presume oneroso: il compenso, se non determinato dalle parti, si stabilisce in base alle tariffe professionali o agli usi e, in mancanza, dal giudice (art. 1709 c.c.). Il mandante deve inoltre anticipare i mezzi necessari all’esecuzione, rimborsare le anticipazioni con gli interessi e tenere indenne il mandatario delle obbligazioni assunte e dei danni subiti per causa del mandato (artt. 1719-1720 c.c.). A garanzia di questi crediti il mandatario ha diritto di ritenzione sulle cose del mandante che detiene per l’esecuzione (art. 1721 c.c.). Vi è quindi una struttura di reciprocità: fedeltà e rendiconto da un lato, copertura economica dall’altro.

Revoca, rinuncia ed estinzione

Il rapporto fiduciario spiega la disciplina della cessazione. Il mandante può revocare il mandato, ma se era stato pattuito come irrevocabile, o se è oneroso, o conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi, la revoca senza giusta causa obbliga al risarcimento (artt. 1723-1725 c.c.). Anche il mandatario può rinunciare, ma deve dare un congruo preavviso per non danneggiare il mandante, salvo giusta causa (art. 1727 c.c.). Il mandato si estingue inoltre per morte, interdizione o inabilitazione di una delle parti (art. 1722 c.c.); gli eredi del mandatario, conosciuto il mandato, devono avvisare il mandante e adottare le misure urgenti nel suo interesse (art. 1728 c.c.). Gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione sono validi verso i terzi di buona fede (art. 1729 c.c.).

Forma, prova e responsabilità

Il mandato non richiede forma scritta a pena di nullità e può essere anche tacito o desumibile da fatti concludenti. La forma scritta diventa però necessaria quando l’atto da compiere la richiede: per acquistare o vendere un immobile occorre una procura nella stessa forma. Sul piano della responsabilità, il mandatario che viola le istruzioni, eccede i limiti o non rende il conto risponde a titolo contrattuale dei danni; secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di rendiconto sussiste anche senza espressa richiesta e il mandatario deve dimostrare l’esatto adempimento dell’incarico.

Tabella comparativa

Profilo Mandato con rappresentanza Mandato senza rappresentanza
Come agisce il mandatario In nome e per conto del mandante (con procura) In nome proprio, per conto del mandante
Effetti verso i terzi Direttamente sul mandante (art. 1704) Sul mandatario, poi ritrasferiti (art. 1705)
Norma chiave artt. 1703-1704 artt. 1705-1706
Acquisti mobili Già del mandante Rivendicabili dal mandante (art. 1706)

Errori frequenti

Commento articolo per articolo

Il filo conduttore degli artt. 1703-1730 c.c. è la tensione tra autonomia del mandatario e protezione del mandante. L’art. 1703 c.c. fissa la nozione e segna il confine con appalto e contratto d’opera: oggetto sono atti giuridici, non opere materiali. Gli artt. 1704-1705 c.c. separano i due regimi della rappresentanza, decidendo su chi ricadono gli effetti verso i terzi; l’art. 1706 c.c. completa il quadro per gli acquisti mobiliari, consentendo al mandante la rivendica. L’art. 1708 c.c. chiarisce l’estensione del mandato: comprende anche gli atti necessari al suo compimento, ma il mandato generale non si estende agli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione se non sono indicati espressamente.

Sul versante degli obblighi, l’art. 1710 c.c. impone la diligenza del buon padre di famiglia e l’art. 1711 c.c. sanziona l’eccesso di mandato, salvo ratifica; gli artt. 1712-1714 c.c. presidiano informazione, rendiconto e interessi sulle somme. Gli artt. 1717-1718 c.c. regolano la sostituzione del mandatario e la sua responsabilità per il sostituto. Sul versante del mandante, l’art. 1709 c.c. presume l’onerosità, gli artt. 1719-1720 c.c. impongono anticipazioni, rimborsi e indennità, e l’art. 1721 c.c. attribuisce al mandatario il privilegio sui crediti per l’esecuzione. La sezione sull’estinzione (artt. 1722-1730 c.c.) traduce in regole la natura fiduciaria del rapporto.

Casi particolari

Il mandato collettivo (più mandanti con un atto unico per un affare comune) non si estingue per revoca di uno solo, salvo giusta causa, perché tutela l’interesse comune. Il mandato in rem propriam, conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi, è caratterizzato da una stabilità rafforzata: la revoca senza giusta causa è inefficace o comunque fonte di responsabilità (art. 1723, comma 2, c.c.). Il mandato post mortem incontra il limite del divieto dei patti successori. Infine, va distinto il mandato dalla procura: il mandato è il contratto interno che fonda l’obbligo di agire; la procura è l’atto unilaterale che conferisce il potere di rappresentanza verso i terzi. I due possono coesistere (mandato con rappresentanza) o no (mandato senza rappresentanza).

Spunti pratici

Una S.r.l. (Tizio amministratore) incarica Caio di acquistare merci sul mercato estero. Se gli conferisce procura (mandato con rappresentanza), i contratti vincolano direttamente la società; se Caio compra in nome proprio (senza rappresentanza), dovrà poi ritrasferire alla società gli acquisti, mentre i mobili acquistati sono comunque rivendicabili dalla S.r.l. ai sensi dell’art. 1706 c.c. Sempronio, terzo venditore, tratta con Caio: nel primo caso sa di vincolare la S.r.l., nel secondo ha come controparte Caio.

Si supponga ora che le parti abbiano pattuito il mandato come irrevocabile perché conferito anche nell’interesse di Caio (che anticipa fondi propri): se Tizio revoca senza giusta causa, la revoca non lo libera dal risarcimento (art. 1723 c.c.). Se invece è Caio a voler rinunciare, deve dare congruo preavviso per non danneggiare la società (art. 1727 c.c.). Alla chiusura dell’incarico Caio deve rendere il conto e restituire tutto ciò che ha ricevuto (art. 1713 c.c.), trattenendo a titolo di privilegio quanto gli spetta per compenso e spese (art. 1721 c.c.). In ogni caso conviene mettere per iscritto compenso, rimborso spese e obbligo di rendiconto periodico: è la prima difesa contro le contestazioni, perché grava sul mandatario la prova dell’esatto adempimento dell’incarico.

Quanta IRPEF devi pagare?

Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.

Apri il calcolatore IRPEF →

Domande frequenti

Cos'è il contratto di mandato?

È il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante), dietro corrispettivo salvo patto contrario (art. 1703 c.c.).

Che differenza c'è tra mandato con e senza rappresentanza?

Con rappresentanza il mandatario agisce in nome del mandante e gli effetti ricadono direttamente su di lui (art. 1704 c.c.); senza rappresentanza agisce in nome proprio e deve poi ritrasferire al mandante quanto acquistato (art. 1705 c.c.).

Il mandato è sempre a pagamento?

Si presume oneroso: se il compenso non è pattuito si determina secondo tariffe o usi e, in mancanza, dal giudice (art. 1709 c.c.). Può essere gratuito solo se voluto dalle parti.

Il mandante può sempre revocare il mandato?

Sì, ma se il mandato è oneroso o irrevocabile o conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, la revoca senza giusta causa obbliga al risarcimento del danno (artt. 1723-1725 c.c.).

Cosa succede in caso di morte del mandante o del mandatario?

Il mandato si estingue per morte, interdizione o inabilitazione di una delle parti (art. 1722 c.c.); gli eredi del mandatario devono però avvisare e proteggere l'interesse del mandante (art. 1728 c.c.).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.