Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Cos’è: il contratto con cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra (art. 1703 c.c.).
- Con o senza rappresentanza: il mandatario agisce in nome del mandante oppure in nome proprio.
- Compenso: si presume oneroso; la misura segue le tariffe o gli usi (art. 1709 c.c.).
- Cessazione: per revoca, rinuncia, morte o sopravvenuta incapacità delle parti.
Cos’è il mandato
Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante), dietro corrispettivo salvo patto contrario (art. 1703 c.c.). È lo schema base di moltissimi rapporti d’impresa: incarichi a professionisti, gestioni, acquisti e vendite affidati a terzi.
Mandato con e senza rappresentanza
Nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del mandante (con procura): gli effetti degli atti ricadono direttamente sul mandante (art. 1704 c.c.). Nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio: acquista i diritti e assume gli obblighi verso i terzi, salvo poi ritrasferire al mandante quanto ottenuto (art. 1705 c.c.).
Gli obblighi del mandatario
Il mandatario deve eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia, attenendosi alle istruzioni ricevute (art. 1710 c.c.), rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possano indurre a modificare il mandato, e rendere il conto del suo operato rimettendo al mandante tutto ciò che ha ricevuto (art. 1713 c.c.). Non può eccedere i limiti fissati.
Il compenso e le spese
Salvo patto contrario, il mandato si presume oneroso: il compenso, se non pattuito, si determina in base alle tariffe professionali o agli usi e, in mancanza, dal giudice (art. 1709 c.c.). Il mandante deve inoltre anticipare o rimborsare le spese e tenere indenne il mandatario delle obbligazioni assunte e dei danni subiti per l’esecuzione dell’incarico (artt. 1719-1720 c.c.).
Revoca, rinuncia ed estinzione
Il mandante può revocare il mandato, ma se era stato pattuito come irrevocabile o nell’interesse anche del mandatario o di terzi, la revoca senza giusta causa obbliga al risarcimento (artt. 1723-1725 c.c.). Anche il mandatario può rinunciare, dando un congruo preavviso per non danneggiare il mandante (art. 1727 c.c.). Il mandato si estingue inoltre per morte, interdizione o inabilitazione delle parti (art. 1722 c.c.).
Esempio pratico
Una SRL incarica un agente di acquistare merci sul mercato estero. Se gli conferisce procura (mandato con rappresentanza), i contratti vincolano direttamente la SRL; se l’incaricato compra in nome proprio (senza rappresentanza), dovrà poi ritrasferire alla società gli acquisti. In entrambi i casi ha diritto al compenso e al rimborso delle spese sostenute.
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