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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il leasing è lo strumento con cui un’impresa usa un bene (un macchinario, un’auto, un immobile) pagando un canone, con l’opzione di acquistarlo alla fine. Per anni è stato un contratto “atipico” costruito dalla prassi; oggi la legge ne fissa la definizione e, soprattutto, le regole della risoluzione. Ecco come funziona.

Cos’è la locazione finanziaria

Con la locazione finanziaria una banca o un intermediario (concedente) si obbliga ad acquistare o far costruire un bene su scelta e indicazione dell’utilizzatore, mettendolo a sua disposizione per un tempo determinato verso un canone; alla scadenza l’utilizzatore può acquistarne la proprietà pagando il prezzo di riscatto (art. 1, commi 136-140, L. 124/2017). È un’operazione trilatera: concedente, utilizzatore e fornitore del bene.

La struttura trilatera

L’utilizzatore sceglie il bene e il fornitore; il concedente lo acquista e lo concede in godimento. Per questo, di regola, i rischi e le azioni verso il fornitore (per vizi, ritardi) vengono trasferiti contrattualmente all’utilizzatore, che è chi ha scelto il bene: è una caratteristica tipica del leasing finanziario.

Leasing finanziario e operativo

Profilo Leasing finanziario Leasing operativo
Parti Trilatero (concedente-utilizzatore-fornitore) Bilatero (spesso il produttore)
Funzione Finanziamento all’acquisto Godimento del bene + servizi
Riscatto Tipico, prezzo predeterminato Spesso assente o marginale

La risoluzione per inadempimento (commi 137-138)

È il punto più importante della disciplina del 2017. Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili (o due trimestrali, o comunque un importo pari al 4-5% del costo del bene, secondo il tipo di bene), comma 137. In caso di risoluzione, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve venderlo o ricollocarlo a valori di mercato; trattiene quanto gli è dovuto (canoni scaduti, residui, spese) e restituisce all’utilizzatore l’eventuale eccedenza ricavata dalla vendita (comma 138). Così il concedente non si arricchisce ingiustamente.

Spunti pratici

Esempio pratico

Un’impresa prende in leasing un macchinario. Dopo aver saltato sei canoni mensili, il concedente risolve il contratto (comma 137) e riprende il bene. Lo rivende a prezzo di mercato: con il ricavato copre i canoni scaduti e a scadere; l’eccedenza viene restituita all’impresa (comma 138). Se invece il ricavato non bastasse, l’impresa resterebbe debitrice della differenza.

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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