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Il leasing è lo strumento con cui un’impresa (o un privato) utilizza un bene — un macchinario, un’auto, un immobile — pagando un canone, con l’opzione di acquistarlo alla fine. Per anni è stato un contratto “atipico” costruito dalla prassi e dalla giurisprudenza; oggi la legge ne fissa la definizione e, soprattutto, le regole della risoluzione. Ecco come funziona la locazione finanziaria.
Natura e causa del contratto
Con la locazione finanziaria una banca o un intermediario (il concedente) si obbliga ad acquistare o far costruire un bene su scelta e indicazione dell’utilizzatore, mettendolo a sua disposizione per un tempo determinato verso un canone; alla scadenza l’utilizzatore può acquistarne la proprietà pagando il prezzo di riscatto predeterminato (art. 1, commi 136-140, L. 124/2017). La causa concreta del leasing finanziario è il finanziamento dell’uso e dell’acquisto di un bene strumentale: il concedente non è un venditore né un semplice locatore, ma un finanziatore che resta proprietario del bene a garanzia del proprio credito. È un’operazione trilatera: concedente, utilizzatore e fornitore del bene.
La struttura trilatera
L’utilizzatore sceglie il bene e il fornitore; il concedente lo acquista e lo concede in godimento. Proprio perché è l’utilizzatore ad aver scelto, di regola il contratto gli trasferisce i rischi del bene (perimento, deterioramento) e gli attribuisce le azioni verso il fornitore (per vizi, ritardi, difetti), pur restando il concedente formalmente parte del contratto di acquisto. È una caratteristica tipica del leasing finanziario, che distingue il ruolo “neutro” del finanziatore dalla scelta imprenditoriale dell’utilizzatore.
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La struttura trilatera spiega anche perché l’utilizzatore non possa, di regola, smettere di pagare i canoni al concedente lamentando i vizi del bene: il concedente ha adempiuto al proprio obbligo (acquistare e mettere a disposizione il bene scelto dall’utilizzatore), mentre la responsabilità per i difetti ricade sul fornitore, contro cui l’utilizzatore agisce in forza delle azioni contrattualmente trasferitegli. È un equilibrio che la prassi ha consolidato e che il contratto deve rendere esplicito, perché incide direttamente sui rimedi a disposizione delle parti in caso di problemi con il bene.
Leasing finanziario e operativo
| Profilo | Leasing finanziario | Leasing operativo |
|---|---|---|
| Parti | Trilatero (concedente-utilizzatore-fornitore) | Bilatero (spesso il produttore o un suo intermediario) |
| Funzione | Finanziamento dell’uso e dell’acquisto | Godimento del bene + servizi accessori |
| Riscatto | Tipico, prezzo predeterminato | Spesso assente o marginale |
| Manutenzione e rischi | Di regola a carico dell’utilizzatore | Spesso a carico del concedente |
Il leasing operativo è tipicamente bilatero: il produttore (o un suo intermediario) concede in godimento un bene standardizzato, spesso con servizi di manutenzione inclusi e senza un’opzione di riscatto rilevante. Il leasing finanziario, invece, è un’operazione di finanziamento all’acquisto, dove l’opzione di riscatto è centrale e i rischi gravano sull’utilizzatore.
Obblighi delle parti
L’utilizzatore deve pagare puntualmente i canoni, custodire e usare il bene con diligenza, provvedere (di regola) alla manutenzione e alle assicurazioni, e sopportare i rischi trasferitigli dal contratto. Il concedente deve acquistare il bene indicato e metterlo a disposizione, garantire il godimento e, alla scadenza, consentire l’esercizio del riscatto al prezzo pattuito. Restano sullo sfondo i doveri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), particolarmente rilevanti nella gestione della risoluzione e della rivendita del bene.
Durata, canoni e prezzo di riscatto
La durata del leasing è correlata alla vita economica del bene e, sul piano fiscale, alla deducibilità dei canoni: per i beni mobili strumentali, gli immobili e gli autoveicoli la legge fiscale fissa durate minime ai fini della deduzione, che spesso orientano la durata contrattuale. Il canone incorpora una quota in conto capitale (la restituzione del finanziamento) e una quota di interessi; il maxicanone iniziale, frequente nella prassi, anticipa una parte rilevante del costo. Il prezzo di riscatto è predeterminato e di regola contenuto: è ciò che, alla fine, consente all’utilizzatore di diventare proprietario del bene. Valutare il leasing significa considerare l’intero piano — maxicanone, canoni periodici, riscatto e oneri accessori — e non il solo canone mensile.
La trasparenza nella rivendita (comma 139)
La disciplina del 2017 impone al concedente, dopo la risoluzione, criteri di trasparenza e pubblicità nella ricollocazione del bene: deve attenersi a valori di mercato facendo riferimento a pubbliche rilevazioni di prezzo o, in mancanza, a una stima di un perito scelto dalle parti o nominato dal presidente del tribunale (comma 139). L’obiettivo è evitare svendite che danneggerebbero l’utilizzatore, riducendo l’eccedenza a lui spettante o aumentando il suo debito residuo. La violazione di questi criteri è una delle principali fonti di contestazione nei giudizi sul leasing.
La risoluzione per inadempimento (commi 137-138)
È il punto più importante della disciplina del 2017. Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili (o due trimestrali) per i leasing immobiliari, e di almeno quattro canoni mensili per gli altri (mobiliari), comma 137. Sotto queste soglie il concedente non può risolvere per inadempimento. In caso di risoluzione, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve venderlo o ricollocarlo a valori di mercato; trattiene quanto gli è dovuto (canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di riscatto, spese) e restituisce all’utilizzatore l’eventuale eccedenza ricavata dalla vendita (comma 138). Così il concedente non si arricchisce due volte. Approfondiamo il meccanismo nella guida sulla risoluzione del leasing per inadempimento.
Tutele e contenzioso
Il contenzioso si concentra su due fronti: la congruità della rivendita del bene (l’utilizzatore ha diritto a una vendita trasparente, a valori di mercato, con stima indipendente, comma 139) e la disciplina applicabile ai contratti anteriori al 2017. Su quest’ultimo punto le Sezioni Unite hanno chiarito che la L. 124/2017 non ha effetto retroattivo: ai leasing traslativi risolti per inadempimento prima dell’entrata in vigore della legge (e seguiti dal fallimento dell’utilizzatore) continua ad applicarsi, in via analogica, l’art. 1526 c.c. sulla vendita con riserva di proprietà, e non l’art. 72-quater della legge fallimentare. Per i contratti che vi rientrano, invece, la disciplina del 2017 supera la vecchia distinzione tra leasing “di godimento” e “traslativo”.
Casi particolari ed errori frequenti
- Vizi del bene: l’utilizzatore deve verificare a chi spettano le azioni verso il fornitore (di regola a lui); non potrà sospendere i canoni verso il concedente solo perché il bene è difettoso.
- Risoluzione anticipata: sotto le soglie dei commi 137 il concedente non può risolvere; clausole più severe vanno valutate alla luce della disciplina imperativa.
- Rivendita “in casa”: una ricollocazione a prezzo non di mercato lede l’utilizzatore e può essere contestata (comma 139).
- Contratti ante 2017: attenzione al regime applicabile, diverso da quello attuale (Sezioni Unite del 2021).
Spunti pratici
- Conosci le soglie di risoluzione: 6 canoni (immobiliare) o 4 (mobiliare), comma 137.
- Pretendi il conguaglio: dopo la vendita hai diritto all’eccedenza ricavata (comma 138).
- Controlla la rivendita: deve avvenire a valori di mercato e con trasparenza (comma 139).
- Valuta il riscatto nel piano economico complessivo, non solo il canone mensile.
- Azioni sui vizi: verifica in contratto chi le esercita verso il fornitore.
Esempio pratico
Un’impresa prende in leasing finanziario un macchinario scelto presso un fornitore di fiducia. Dopo aver saltato sei canoni mensili, il concedente risolve il contratto (comma 137) e riprende il bene. Lo rivende a valori di mercato, con stima indipendente (comma 139): con il ricavato copre i canoni scaduti, il capitale a scadere, il riscatto e le spese; l’eventuale eccedenza viene restituita all’impresa (comma 138). Se invece il ricavato non bastasse, l’impresa resterebbe debitrice della differenza. Quando il macchinario si rivela difettoso, l’impresa agisce verso il fornitore, perché il contratto le ha trasferito quelle azioni, senza poter sospendere i canoni dovuti al concedente.
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Domande frequenti
Cos'è il leasing finanziario?
È il contratto con cui il concedente acquista un bene scelto dall'utilizzatore e glielo concede in godimento verso un canone, con opzione di acquisto finale al prezzo di riscatto (art. 1, commi 136-140, L. 124/2017). È un'operazione trilatera di finanziamento.
Che differenza c'è tra leasing finanziario e operativo?
Il finanziario è trilatero, con funzione di finanziamento e riscatto tipico, e i rischi gravano sull'utilizzatore. L'operativo è bilatero, mira al godimento del bene con servizi, spesso senza riscatto rilevante e con manutenzione a carico del concedente.
Quando il concedente può risolvere il leasing per inadempimento?
In caso di mancato pagamento di almeno sei canoni mensili (o due trimestrali) per i leasing immobiliari, o quattro canoni mensili per gli altri (comma 137, L. 124/2017). Sotto queste soglie non può risolvere.
Cosa succede al bene dopo la risoluzione?
Il concedente lo riprende e lo rivende a valori di mercato; trattiene quanto gli è dovuto e restituisce all'utilizzatore l'eventuale eccedenza ricavata (comma 138). Se il ricavato non basta, l'utilizzatore resta debitore della differenza.
La legge del 2017 vale anche per i leasing più vecchi?
No: la L. 124/2017 non è retroattiva. Le Sezioni Unite hanno chiarito che ai leasing traslativi risolti prima della legge, seguiti dal fallimento dell'utilizzatore, si applica in via analogica l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72-quater l. fall.