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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’appalto un’impresa si impegna a realizzare un’opera o un servizio con la propria organizzazione e a proprio rischio. È il contratto delle costruzioni, delle manutenzioni e dei servizi, e nasconde insidie importanti: variazioni, vizi, garanzia decennale, responsabilità verso i dipendenti dell’appaltatore. Ecco cosa sapere.

Cos’è l’appalto

L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). L’organizzazione e il rischio in capo all’appaltatore sono ciò che distingue l’appalto dal lavoro subordinato e dalla somministrazione.

Il corrispettivo e le variazioni

Il prezzo può essere a corpo (forfettario) o a misura. Le variazioni al progetto seguono regole precise:

Verifica, collaudo e accettazione

Prima di ricevere l’opera il committente ha diritto di verificarla (art. 1665). Se l’opera è accettata, senza riserve, l’appaltatore è liberato salvo i vizi occulti. L’accettazione (anche tacita, se il committente non procede alla verifica senza giustificato motivo) segna un passaggio decisivo per le garanzie.

Vizi e difformità (artt. 1667-1668)

Rimedio Contenuto Termini
Difformità e vizi Eliminazione a spese dell’appaltatore o riduzione del prezzo; risarcimento se colpa Denuncia entro 60 giorni dalla scoperta; azione entro 2 anni dalla consegna (artt. 1667-1668)
Rovina e gravi difetti (immobili) Responsabilità dell’appaltatore per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti Entro 10 anni dal compimento; denuncia entro 1 anno dalla scoperta, azione entro 1 anno (art. 1669)

La garanzia decennale (art. 1669)

Per gli edifici e gli immobili destinati a lunga durata, se entro dieci anni dal compimento l’opera rovina in tutto o in parte, presenta pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile verso il committente e i suoi aventi causa (art. 1669 c.c.). È una responsabilità di ordine pubblico, particolarmente rilevante nell’edilizia.

La responsabilità solidale negli appalti

Negli appalti di opere o servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per i trattamenti retributivi e i contributi dovuti ai lavoratori impiegati, entro due anni dalla cessazione dell’appalto (art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003). È una tutela forte dei dipendenti che impone al committente cautele e verifiche: la approfondiamo a parte.

Spunti pratici

Esempio pratico

Caio appalta a un’impresa la ristrutturazione di un edificio. A lavori finiti verifica e accetta l’opera; due anni dopo compaiono gravi infiltrazioni strutturali: si tratta di gravi difetti, e l’appaltatore risponde ex art. 1669 entro i dieci anni. Nel frattempo Caio, come committente, era stato attento al DURC per la solidarietà retributiva e contributiva (art. 29 d.lgs. 276/2003).

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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