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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 105 bis T.U.B. Cooperazione tra autorita’.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia informa l’ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l’amministrazione straordinaria nei confronti:

a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell’Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;

b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell’autorità competente di un altro Stato dell’Unione europea;

b-bis) di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 .

2. La Banca d’Italia, se consultata sull’adozione di una misura di intervento precoce o dell’amministrazione straordinaria da parte dell’autorità competente per la vigilanza di una banca dell’Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.

3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d’Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati dell’Unione europea, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all’ABE.

4. L’applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati dell’Unione europea è disposta dalla Banca d’Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l’accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell’autorità competente, la Banca d’Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all’ABE ai sensi del comma 5.

5. La Banca d’Italia può, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, richiedere l’assistenza dell’ABE o rinviare all’ABE le decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all’ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l’accordo fra le autorità, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo di informare l'ABE e consultare le altre autorità competenti UE prima di adottare misure di intervento precoce o amministrazione straordinaria verso gruppi bancari cross-border.
  • Finestra di tre giorni per comunicare le proprie valutazioni quando la Banca d'Italia è consultata da un'autorità estera.
  • Le decisioni devono tenere conto degli impatti sulle entità del gruppo in altri Stati UE e devono essere notificate alla capogruppo, alle autorità competenti e all'ABE.
  • Possibilità di applicazione coordinata delle misure di intervento precoce con nomina dei medesimi commissari straordinari in più Stati UE.
  • Clausola arbitrale ABE: se non si raggiunge l'accordo entro cinque giorni, la Banca d'Italia può decidere autonomamente o rimettere la questione all'ABE.

Inquadramento della norma

L'art. 105-bis TUB disciplina la cooperazione tra autorità di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Europeo (MVU) quando si rende necessario adottare misure di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti di istituti bancari con operatività transfrontaliera. La disposizione è stata introdotta in attuazione della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive, 2014/59/UE) e dell'aggiornamento apportato dal D.Lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026.

Perché la cooperazione è essenziale nei gruppi bancari cross-border

I gruppi bancari internazionali operano attraverso controllate e succursali significative in più Stati dell'Unione europea. Un'azione unilaterale di una singola autorità nazionale potrebbe generare effetti asimmetrici, penalizzare i creditori e i depositanti in altri Paesi o, al contrario, trasferire il rischio su base geografica. Il legislatore europeo ha perciò costruito un sistema di coordinamento obbligatorio che obbliga la Banca d'Italia — quando agisce come autorità home o host — a condividere le proprie valutazioni con l'Autorità Bancaria Europea (ABE) e con le autorità competenti degli altri Stati interessati prima di emettere provvedimenti.

Struttura del meccanismo di consultazione

Il comma 1 identifica i tre scenari in cui scatta l'obbligo di informare l'ABE e di consultarsi: (a) quando la capogruppo italiana opera in altro Stato UE attraverso una banca controllata o una succursale significativa; (b) quando una banca italiana è soggetta a vigilanza consolidata di un'autorità estera; (b-bis) quando sono coinvolte le società italiane indicate agli artt. 69.1 e 69.2 TUB (holding finanziarie e holding finanziarie miste). Il termine di tre giorni per le valutazioni (comma 2) è perentorio e mira a evitare che la procedura di consultazione sia trasformata in un veto sostanziale da parte delle autorità host.

Applicazione coordinata e ruolo dell'ABE

Il comma 4 prevede la forma più evoluta di cooperazione: l'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce con nomina degli stessi commissari straordinari per più entità del gruppo operanti in diversi Stati UE. Se l'accordo non è raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorità competente, la Banca d'Italia può procedere autonomamente, salvo rinvio all'ABE. Il comma 5 disciplina il ricorso all'ABE come arbitro tecnico: una volta rimessa la decisione, la Banca d'Italia si astiene e si attiene alla decisione dell'ABE; in mancanza di decisione dell'ABE nei termini, la Banca d'Italia riprende la propria competenza piena.

Impatto pratico per i gruppi bancari italiani

Per i gruppi che hanno la capogruppo in Italia e controllate significative in altri Paesi UE (o viceversa), la norma si traduce in obblighi organizzativi: i piani di risanamento (recovery plan) e i piani di risoluzione (resolution plan) devono prevedere procedure interne per garantire la comunicazione tempestiva alle autorità estere. I consigli di amministrazione delle capogruppo devono assicurare che i flussi informativi verso la Banca d'Italia siano sufficientemente rapidi da rispettare le finestre di tre e cinque giorni previste dalla norma.

Coordinamento con altre disposizioni TUB

L'art. 105-bis si inserisce nel Titolo IV-bis TUB (risanamento e risoluzione degli enti creditizi), che comprende anche le disposizioni sulle misure di intervento precoce (art. 69-octiesdecies), sull'amministrazione straordinaria (art. 70 ss.) e sulla liquidazione coatta amministrativa. Il meccanismo di cooperazione si raccorda inoltre con il Regolamento UE sul MVU (Reg. 1024/2013) e con il Regolamento sul Meccanismo di Risoluzione Unico (Reg. 806/2014), che attribuiscono all'SRB (Single Resolution Board) competenze specifiche per le banche significative.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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