Art. 82 T.U.B. – Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369
“1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o piu’ creditori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non e’ stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza.”
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In sintesi
1. Ruolo sistematico dell'art. 82 TUB: il rapporto tra insolvenza e liquidazione coatta
L'art. 82 T.U.B. (nel testo vigente dal 1° dicembre 2021, come novellato dall'art. 369 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — CCII, con effetto dalla sua entrata in vigore differita) disciplina il meccanismo di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle banche. È una norma di raccordo tra il sistema della liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale amministrativa applicabile alle banche) e il sistema giudiziario delle procedure concorsuali (competente ad accertare lo stato di insolvenza, anche nel diritto post-CCII).
La scelta strutturale del legislatore è netta: la gestione della crisi bancaria è affidata alla Banca d'Italia (che apre la LCA, nomina gli organi, sovraintende alla liquidazione), ma l'accertamento dello stato di insolvenza — con la produzione dei relativi effetti giuridici (periodo sospetto per le revocatorie, dies a quo delle responsabilità degli amministratori) — è riservata all'autorità giudiziaria. Questa bipartizione riflette la diversa natura delle due funzioni: quella gestionale è di natura regolatoria e prudenziale (affidata all'autorità specializzata), quella accertativa è di natura giurisdizionale (riservata all'autorità giudiziaria, nel rispetto del principio di separazione dei poteri). L'art. 82 TUB, nel coordinamento con gli artt. 297, 298 e 299 CCII, attua questo bilanciamento.
2. La dichiarazione di insolvenza per banche non in LCA (comma 1)
Il comma 1 disciplina il caso in cui una banca, non ancora sottoposta a LCA né a risoluzione ex d.lgs. 180/2015, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 CCII (incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni). Il tribunale competente è quello del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali (nozione mutuata dal Regolamento (UE) n. 848/2015 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere — "COMI", Centre of Main Interests), che di regola coincide con la sede legale della banca.
La dichiarazione può essere chiesta: (a) da "uno o più creditori" — tra cui si annoverano i depositanti che abbiano un credito esigibile nei confronti della banca; (b) da "istanza del pubblico ministero" — che può intervenire per ragioni di interesse pubblico, in particolare quando la crisi bancaria ha rilevanza sistemica; (c) d'ufficio dal tribunale, se lo stato di insolvenza emerge in un procedimento già pendente. Il comma 1 prevede poi un ulteriore soggetto legittimato quando la banca sia in amministrazione straordinaria: i commissari straordinari possono presentare ricorso per la dichiarazione di insolvenza, qualora ritengano che lo stato di insolvenza sia già maturato e la sua dichiarazione sia necessaria per produrre gli effetti dell'art. 299 CCII (es. per consentire l'esercizio di azioni revocatorie nei confronti delle operazioni effettuate nel periodo sospetto).
Prima della dichiarazione, il tribunale deve sentire obbligatoriamente: la Banca d'Italia, in quanto autorità di vigilanza bancaria, che può fornire informazioni sulla situazione della banca e segnalare eventuali ragioni di sistema che sconsiglino la dichiarazione; i rappresentanti legali della banca, che hanno diritto al contraddittorio. Il rinvio all'art. 297 CCII disciplina il procedimento: la dichiarazione è emessa "in camera di consiglio", senza necessità di udienza pubblica, con i poteri istruttori del tribunale previsti dalla norma di rinvio.
3. L'accertamento dell'insolvenza preesistente al provvedimento di LCA (comma 2)
Il comma 2 disciplina la situazione più frequente nella prassi: la banca è già stata posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento della Banca d'Italia ex art. 80 TUB, e solo successivamente emerge la necessità di accertare lo stato di insolvenza preesistente al provvedimento di LCA. Questa esigenza si verifica principalmente quando i commissari liquidatori, durante l'inventario e l'analisi della situazione aziendale, constano che la banca era già insolvente al momento dell'apertura della LCA, e che l'accertamento formale di questo stato è necessario per esercitare le azioni revocatorie fallimentari (o "concorsuali" nel linguaggio del CCII) nei confronti degli atti compiuti nel periodo sospetto anteriore all'apertura della LCA.
Il tribunale competente è lo stesso indicato al comma 1 (luogo del COMI). I soggetti legittimati a richiedere l'accertamento sono: i commissari liquidatori (principali interessati, in quanto l'accertamento è presupposto per le azioni revocatorie); il PM; il tribunale d'ufficio. Il contraddittorio si svolge sentendo la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali (non più in carica, essendo stati sostituiti dai commissari). Il procedimento è disciplinato dall'art. 298 CCII (che ha sostituito l'art. 202 l. fall. nella funzione di norma di rinvio per l'accertamento dell'insolvenza nelle LCA).
La distinzione tra il comma 1 (dichiarazione di insolvenza ante-LCA) e il comma 2 (accertamento dell'insolvenza post-LCA) ha rilievo pratico per la determinazione del periodo sospetto rilevante per le azioni revocatorie: nel caso del comma 1, il periodo sospetto decorre dalla data della sentenza di insolvenza; nel caso del comma 2, dalla data di apertura della LCA (se questa è anteriore) o dalla data del provvedimento giudiziale di accertamento (se quest'ultimo ha una data diversa). Il coordinamento è regolato dall'art. 299 CCII, richiamato dal comma 3 dell'art. 82 TUB.
4. Gli effetti della dichiarazione giudiziale di insolvenza (comma 3)
Il comma 3 stabilisce che la dichiarazione giudiziale di insolvenza (sia ex comma 1 che ex comma 2) "produce gli effetti indicati nell'art. 299 del codice della crisi e dell'insolvenza". Il rinvio all'art. 299 CCII è di grande rilievo pratico: questa norma disciplina gli effetti della sentenza dichiarativa di insolvenza nelle liquidazioni coatte amministrative, in particolare: (a) la fissazione del periodo sospetto per le azioni revocatorie concorsuali (in genere uno o due anni anteriori alla dichiarazione di insolvenza, a seconda del tipo di atto); (b) gli effetti sul computo dei termini per l'accertamento del passivo; (c) l'efficacia nei confronti dei terzi.
Le azioni revocatorie nel contesto della LCA bancaria sono esercitate dai commissari liquidatori, non (come nel fallimento) dal curatore. I commissari possono agire per revocare i pagamenti, le garanzie e gli altri atti pregiudizievoli compiuti dalla banca nel periodo sospetto, recuperando risorse per il soddisfacimento dei creditori. Le azioni revocatorie bancarie hanno alcune peculiarità rispetto a quelle ordinarie, connesse alla specificità delle operazioni bancarie: ad esempio, la revocabilità dei pagamenti effettuati nel normale esercizio dell'attività bancaria (pagamenti di assegni, esecuzione di bonifici) è soggetta a limitazioni per evitare di paralizzare retroattivamente il funzionamento del sistema dei pagamenti.
5. Raccordo con la risoluzione bancaria e il CCII
L'art. 82 TUB esclude esplicitamente dall'ambito applicativo del comma 1 le banche "sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione": per le banche in LCA, l'accertamento dell'insolvenza segue il regime del comma 2; per le banche in risoluzione ex d.lgs. 180/2015, gli artt. 50 ss. del d.lgs. 180/2015 disciplinano autonomamente gli effetti patrimoniali della procedura, senza necessità di un separato accertamento giudiziale dell'insolvenza. Il coordinamento tra l'art. 82 TUB, il d.lgs. 180/2015 e il CCII è un tema tecnico di crescente rilevanza, in quanto le banche italiane sottoposte a procedure di crisi negli ultimi anni (Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza) hanno seguito percorsi che hanno coinvolto sia la LCA che la risoluzione, rendendo necessario il coordinamento tra i diversi regime di accertamento dell'insolvenza e di produzione degli effetti giuridici connessi.
Domande frequenti