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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 ter T.U.B. – Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo

In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Una succursale di banca di Stato terzo e’ considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall’apposito registro tenuto dall’ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni:

a) la banca di Stato terzo e’ stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

b) le autorita’ di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

c) la banca di Stato terzo e’ stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia con disposizioni di carattere generale in conformita’ alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Succursale qualificata: definizione. Una succursale di banca di Stato terzo è "qualificata" se, secondo il registro ABE, la banca madre proviene da uno Stato terzo con regime prudenziale equivalente a CRD/CRR, le sue autorità di vigilanza rispettano obblighi di riservatezza equivalenti alla CRD VI e lo Stato terzo non figura nella lista FATF degli Stati ad alto rischio AML/CFT (art. 58-ter, c. 1 TUB).
  • Tre condizioni cumulative. L'equivalenza prudenziale (CRD/CRR), la riservatezza della vigilanza e l'assenza di rischi AML/CFT devono sussistere tutte e tre contemporaneamente, verificate anche con riferimento all'impresa madre intermedia e alla capogruppo del gruppo di Stato terzo.
  • Registro ABE come fonte di verifica. La classificazione come succursale qualificata si basa su quanto risulta dall'apposito registro tenuto dall'ABE: questo garantisce uniformità e aggiornamento centralizzato a livello europeo delle valutazioni di equivalenza dei regimi prudenziali dei Paesi terzi.
  • Due classi di succursali. Tutte le succursali di banche di Stato terzo — qualificate o no — sono ripartite in due classi secondo criteri fissati dalla Banca d'Italia con disposizioni generali in conformità alle disposizioni UE (c. 2), determinando l'intensità del regime di vigilanza applicabile.
1. Contesto normativo: l'attuazione della CRD VI sulle succursali di Paesi terzi

L'art. 58-ter T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208) è una delle disposizioni chiave del nuovo Capo dedicato alle succursali di banche di Stato terzo operanti in Italia, introdotto in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI). La norma si applica a partire dall'11 gennaio 2027 — come previsto dalla disciplina transitoria — e costituisce il fulcro del nuovo sistema di classificazione delle succursali, articolato su due livelli di intensità regolatoria in funzione del grado di equivalenza del regime prudenziale del Paese di origine della banca.

Fino all'entrata in vigore di questa disciplina, le succursali di banche extra-UE in Italia erano soggette a una regolamentazione frammentata, priva di criteri uniformi a livello europeo: la CRD VI ha colmato questa lacuna introducendo — per la prima volta nel diritto bancario europeo — uno standard minimo armonizzato per l'accesso al mercato bancario dell'UE da parte di soggetti stabiliti in Paesi terzi. Il d.lgs. n. 208/2025 recepisce queste previsioni e inserisce nel TUB un nuovo Capo III-bis (artt. 58-bis — 58-undecies) specificamente dedicato alla materia.

2. Definizione di succursale qualificata (comma 1): le tre condizioni cumulative

Il comma 1 definisce la "succursale qualificata" come quella succursale di banca di Stato terzo che soddisfa — anche con riferimento all'impresa madre intermedia e alla capogruppo — tutte e tre le condizioni elencate alle lettere a), b) e c):

  • Lettera a) — Equivalenza prudenziale. La banca di Stato terzo deve essere stabilita in un Paese che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE (CRD IV/CRD VI) e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). Questa valutazione di equivalenza è operata a livello europeo dall'ABE e dalla Commissione, che mantengono il registro delle giurisdizioni equivalenti consultabile da tutti gli Stati membri. Il parametro di equivalenza non richiede identità formale tra le norme, ma una sostanziale comparabilità degli standard in materia di requisiti di capitale, liquidità, leva finanziaria, governo societario e controlli interni.
  • Lettera b) — Equivalenza degli obblighi di riservatezza della vigilanza. Le autorità di vigilanza della banca di Stato terzo devono essere soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli previsti dalla CRD VI. Questo requisito garantisce che le informazioni condivise dalla Banca d'Italia o dalla BCE nell'ambito della cooperazione di vigilanza internazionale non siano divulgate a soggetti non autorizzati nel Paese terzo, preservando l'integrità dei flussi informativi transfrontalieri.
  • Lettera c) — Assenza di rischi AML/CFT. Lo Stato terzo non deve figurare tra gli Stati ad alto rischio per carenze strategiche nel regime AML/CFT, come identificati dall'art. 9 della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) e pubblicati dalla Commissione europea. La lista corrente include Paesi come Myanmar, Iran, Corea del Nord e altri identificati dal FATF come giurisdizioni con regimi AML/CFT deficitari.

Il requisito deve essere soddisfatto "anche rispetto all'impresa madre intermedia e alla capogruppo": questa estensione è fondamentale per evitare che le tre condizioni siano rispettate dalla banca di Stato terzo ma aggirate a monte della catena di controllo. Ad esempio, una banca costituita in un Paese con regime equivalente ma controllata da una capogruppo in un Paese ad alto rischio AML non sarebbe considerata succursale qualificata.

3. Il ruolo del registro ABE

La qualificazione della succursale si basa su «quanto risulta dall'apposito registro tenuto dall'ABE». Il registro ABE svolge quindi una funzione costitutiva: è la consultazione di questo registro che permette alla Banca d'Italia di determinare se una succursale soddisfa le condizioni del comma 1. L'ABE aggiorna periodicamente il registro sulla base delle valutazioni di equivalenza effettuate a livello europeo e delle informazioni sugli ordinamenti prudenziali dei Paesi terzi.

Questo meccanismo centralizzato garantisce:

  • uniformità della classificazione in tutti gli Stati membri UE, evitando frammentazioni nazionali;
  • aggiornamento tempestivo in caso di variazioni nei regimi prudenziali o AML dei Paesi terzi (es. inserimento o rimozione di un Paese dalla lista FATF);
  • certezza giuridica per le banche di Stato terzo, che possono verificare la loro classificazione consultando un'unica fonte europea.
4. Le due classi di succursali (comma 2)

Il comma 2 stabilisce che tutte le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni UE. La classificazione è rilevante per determinare l'intensità del regime di vigilanza applicabile: l'art. 58-quater TUB chiarisce che alle succursali qualificate (Classe 1) si applicano i requisiti della sezione II del Capo III-bis, mentre alle succursali non qualificate (Classe 2) si applicano sia i requisiti del Capo I (regime ordinario delle succursali di banche UE) sia, nei limiti non già disciplinati, i requisiti della sezione II.

I criteri di classificazione in due classi non coincidono necessariamente con la distinzione qualificata/non qualificata: la Banca d'Italia può adottare criteri aggiuntivi, quali la dimensione della succursale misurata in termini di attivo, il numero di depositi della clientela al dettaglio, la valutazione sistemica della succursale o altri parametri prudenziali. La classificazione ha quindi natura dinamica e può variare nel tempo al mutare della situazione della succursale o del suo Paese di origine.

5. Raccordo con la disciplina ante-CRD VI e profilo transitorio

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 58-ter (11 gennaio 2027), le succursali di banche di Stato terzo in Italia erano soggette al regime di autorizzazione e vigilanza previsto dagli artt. 14 e 15 TUB (nella versione anteriore alla riforma), applicato secondo criteri di discrezionalità nazionale. La nuova disciplina introduce criteri armonizzati a livello UE, riducendo la discrezionalità della Banca d'Italia nella definizione dei requisiti di accesso ma aumentando la coerenza del sistema. Le succursali già autorizzate in Italia alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dovranno adeguarsi secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 208/2025 e dalle istruzioni attuative della Banca d'Italia.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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