Art. 58 ter T.U.B. – Succursali qualificate e classificazione delle succursali di banche di Stato terzo
In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Una succursale di banca di Stato terzo e’ considerata succursale qualificata ai fini del presente capo se, in base a quanto risulta dall’apposito registro tenuto dall’ABE, sono soddisfatte, anche rispetto alla impresa madre intermedia e alla capogruppo, ove presenti, tutte le seguenti condizioni:
a) la banca di Stato terzo e’ stabilita in uno Stato terzo che applica norme prudenziali e dispone di un sistema di vigilanza che sono almeno equivalenti a quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
b) le autorita’ di vigilanza della banca di Stato terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
c) la banca di Stato terzo e’ stabilita in uno Stato terzo che non figura tra gli Stati terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.
2. Le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia con disposizioni di carattere generale in conformita’ alle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.”
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In sintesi
1. Contesto normativo: l'attuazione della CRD VI sulle succursali di Paesi terzi
L'art. 58-ter T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208) è una delle disposizioni chiave del nuovo Capo dedicato alle succursali di banche di Stato terzo operanti in Italia, introdotto in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI). La norma si applica a partire dall'11 gennaio 2027 — come previsto dalla disciplina transitoria — e costituisce il fulcro del nuovo sistema di classificazione delle succursali, articolato su due livelli di intensità regolatoria in funzione del grado di equivalenza del regime prudenziale del Paese di origine della banca.
Fino all'entrata in vigore di questa disciplina, le succursali di banche extra-UE in Italia erano soggette a una regolamentazione frammentata, priva di criteri uniformi a livello europeo: la CRD VI ha colmato questa lacuna introducendo — per la prima volta nel diritto bancario europeo — uno standard minimo armonizzato per l'accesso al mercato bancario dell'UE da parte di soggetti stabiliti in Paesi terzi. Il d.lgs. n. 208/2025 recepisce queste previsioni e inserisce nel TUB un nuovo Capo III-bis (artt. 58-bis — 58-undecies) specificamente dedicato alla materia.
2. Definizione di succursale qualificata (comma 1): le tre condizioni cumulative
Il comma 1 definisce la "succursale qualificata" come quella succursale di banca di Stato terzo che soddisfa — anche con riferimento all'impresa madre intermedia e alla capogruppo — tutte e tre le condizioni elencate alle lettere a), b) e c):
Il requisito deve essere soddisfatto "anche rispetto all'impresa madre intermedia e alla capogruppo": questa estensione è fondamentale per evitare che le tre condizioni siano rispettate dalla banca di Stato terzo ma aggirate a monte della catena di controllo. Ad esempio, una banca costituita in un Paese con regime equivalente ma controllata da una capogruppo in un Paese ad alto rischio AML non sarebbe considerata succursale qualificata.
3. Il ruolo del registro ABE
La qualificazione della succursale si basa su «quanto risulta dall'apposito registro tenuto dall'ABE». Il registro ABE svolge quindi una funzione costitutiva: è la consultazione di questo registro che permette alla Banca d'Italia di determinare se una succursale soddisfa le condizioni del comma 1. L'ABE aggiorna periodicamente il registro sulla base delle valutazioni di equivalenza effettuate a livello europeo e delle informazioni sugli ordinamenti prudenziali dei Paesi terzi.
Questo meccanismo centralizzato garantisce:
4. Le due classi di succursali (comma 2)
Il comma 2 stabilisce che tutte le succursali di banche di Stato terzo sono distinte in due classi secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia con disposizioni di carattere generale in conformità alle pertinenti disposizioni UE. La classificazione è rilevante per determinare l'intensità del regime di vigilanza applicabile: l'art. 58-quater TUB chiarisce che alle succursali qualificate (Classe 1) si applicano i requisiti della sezione II del Capo III-bis, mentre alle succursali non qualificate (Classe 2) si applicano sia i requisiti del Capo I (regime ordinario delle succursali di banche UE) sia, nei limiti non già disciplinati, i requisiti della sezione II.
I criteri di classificazione in due classi non coincidono necessariamente con la distinzione qualificata/non qualificata: la Banca d'Italia può adottare criteri aggiuntivi, quali la dimensione della succursale misurata in termini di attivo, il numero di depositi della clientela al dettaglio, la valutazione sistemica della succursale o altri parametri prudenziali. La classificazione ha quindi natura dinamica e può variare nel tempo al mutare della situazione della succursale o del suo Paese di origine.
5. Raccordo con la disciplina ante-CRD VI e profilo transitorio
Prima dell'entrata in vigore dell'art. 58-ter (11 gennaio 2027), le succursali di banche di Stato terzo in Italia erano soggette al regime di autorizzazione e vigilanza previsto dagli artt. 14 e 15 TUB (nella versione anteriore alla riforma), applicato secondo criteri di discrezionalità nazionale. La nuova disciplina introduce criteri armonizzati a livello UE, riducendo la discrezionalità della Banca d'Italia nella definizione dei requisiti di accesso ma aumentando la coerenza del sistema. Le succursali già autorizzate in Italia alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dovranno adeguarsi secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 208/2025 e dalle istruzioni attuative della Banca d'Italia.
Domande frequenti