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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 128 septies T.U.B. – Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi (1).

In vigore dal 01/07/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

“1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, ovvero nella sezione speciale di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti (2):

a) forma di societa’ per azioni, di societa’ in accomandita per azioni, di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’ cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita’;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalita’, compreso il superamento di un apposito esame;

f) Lettera soppressa.

1-bis. La permanenza nell’elenco e’ subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all’esercizio effettivo dell’attivita’ e all’aggiornamento professionale.

1-ter. L’efficacia dell’iscrizione e’ condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attivita’ derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.”

(1) Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

(2) Alinea così modificata dall’art. 1, comma 5 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • I mediatori creditizi devono iscriversi nell'elenco OAM (o nella sezione speciale per il credito immobiliare) e rispettare requisiti di forma societaria, sede, oggetto sociale, onorabilità e professionalità.
  • I soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono superare un apposito esame di professionalità.
  • La permanenza nell'elenco è condizionata all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale continuativo.
  • L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza RC professionale per danni da condotte proprie o di terzi.
  • Il D.Lgs. 72/2016 ha modificato i requisiti di accesso alla sezione speciale (credito immobiliare ai consumatori).

Art. 128-septies TUB: requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi

L'articolo 128-septies del Testo Unico Bancario definisce i requisiti soggettivi e oggettivi che un soggetto deve possedere per iscriversi nell'elenco dei mediatori creditizi tenuto dall'OAM, nonché nella sezione speciale dedicata al credito immobiliare ai consumatori. La norma, introdotta dal D.Lgs. 141/2010 e modificata dal D.Lgs. 72/2016, costituisce il principale presidio di accesso alla professione di mediatore creditizio.

I requisiti di accesso: la struttura del comma 1

Il comma 1 elenca in modo tassativo i requisiti necessari per l'iscrizione. Si tratta di un set di condizioni cumulative: il loro mancato soddisfacimento, anche per una sola voce, preclude l'accesso all'elenco.

Forma giuridica (lett. a): il mediatore creditizio deve essere costituito come società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa. Questa scelta esclude l'accesso alle persone fisiche e alle società di persone, in netto contrasto con quanto previsto per gli agenti in attività finanziaria (art. 128-quinquies). La ragione è nella maggiore complessità operativa del mediatore, che gestisce relazioni con una pluralità di finanziatori e deve disporre di un'organizzazione aziendale strutturata.

Sede (lett. b): sede legale e amministrativa devono essere nel territorio della Repubblica; per i soggetti comunitari è sufficiente una stabile organizzazione in Italia. Questa previsione garantisce che l'OAM e la Banca d'Italia possano esercitare la propria vigilanza sul soggetto.

Oggetto sociale e organizzazione (lett. c): l'oggetto sociale deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 128-sexies, comma 3, e il soggetto deve rispettare i requisiti di organizzazione. Ciò implica che l'attività di mediazione creditizia sia l'oggetto esclusivo o prevalente della società, e che l'organizzazione interna sia adeguata alla gestione dei rischi e alla tutela della clientela.

Onorabilità di controllori e organi sociali (lett. d): coloro che detengono il controllo della società e i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere requisiti di onorabilità. I criteri specifici sono definiti dall'OAM in conformità con le indicazioni della Banca d'Italia.

Professionalità degli organi sociali (lett. e): i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere requisiti di professionalità, incluso il superamento di un apposito esame abilitante organizzato dall'OAM. Questo requisito garantisce che chi governa il mediatore abbia le competenze tecniche necessarie per svolgere l'attività in modo qualificato.

La permanenza nell'elenco: esercizio effettivo e aggiornamento professionale

Il comma 1-bis introduce il concetto di requisiti dinamici: l'iscrizione non è definitiva una volta ottenuta, ma deve essere mantenuta attraverso l'esercizio effettivo dell'attività e l'aggiornamento professionale continuativo. Questo meccanismo previene la proliferazione di iscrizioni di facciata, in cui soggetti privi di reale operatività mantengono l'iscrizione per finalità non conformi allo spirito della normativa.

L'obbligo di aggiornamento professionale riflette la natura evolutiva del mercato del credito: nuovi prodotti, nuova normativa (come il recepimento della PSD2 — Direttiva 2015/2366/UE — o della Direttiva sul credito immobiliare) richiedono un costante aggiornamento delle competenze degli operatori. L'OAM definisce i programmi e i requisiti minimi di aggiornamento.

La polizza RC professionale: condizione di efficacia dell'iscrizione

Il comma 1-ter stabilisce che l'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula e al mantenimento di una polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale. La copertura deve riguardare i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti sia da condotte proprie del mediatore, sia da quelle di terzi dei cui operati il mediatore risponde a norma di legge (in primo luogo i collaboratori, ai sensi dell'art. 128-novies, comma 4).

La polizza RC non è un semplice adempimento formale: è lo strumento attraverso cui la tutela del consumatore si concretizza. Se il mediatore o un suo collaboratore causa danni a un cliente, la polizza garantisce che il risarcimento sia effettivamente erogabile, indipendentemente dalla capacità patrimoniale del mediatore. Questa previsione si allinea con quanto previsto per altri intermediari soggetti a vigilanza (es. intermediari assicurativi ex D.Lgs. 209/2005).

Il D.Lgs. 72/2016 e la sezione speciale per il credito immobiliare

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, che ha recepito la Direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori (Mortgage Credit Directive), ha modificato l'art. 128-septies introducendo la possibilità di iscrizione nella sezione speciale dell'elenco mediatori, riservata ai soggetti che operano nel credito garantito da ipoteca su immobili residenziali. L'alinea del comma 1 è stata modificata per richiamare espressamente anche la sezione speciale di cui all'art. 128-sexies, comma 2-bis.

Il credito immobiliare ai consumatori richiede competenze specifiche (valutazione degli immobili, normativa ipotecaria, piano di ammortamento dei mutui) e pone rischi particolari per i consumatori, in ragione dell'entità tipicamente elevata dei finanziamenti e della lunga durata dei contratti. Per queste ragioni, la disciplina europea ha richiesto standard più elevati per gli intermediari che operano in questo segmento, il che si riflette anche nei requisiti di iscrizione alla sezione speciale OAM.

Domande frequenti

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Redazione Legge in Chiaro
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