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Art. 1956 c.c. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
In vigore
futura Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
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In sintesi
La struttura della norma e la sua ratio
L'art. 1956 c.c. affronta uno dei profili piu' delicati della fideiussione omnibus e delle garanzie per crediti futuri: il fideiussore accetta di garantire obbligazioni che non esistono ancora al momento della stipula e che potrebbero sorgere in un contesto patrimoniale del debitore completamente diverso da quello originario. La norma introduce un meccanismo di tutela che impedisce al creditore di «scaricare» sul garante il rischio di un'insolvenza di cui era gia' consapevole.
I presupposti della liberazione
Per l'applicazione dell'art. 1956 devono ricorrere tre presupposti cumulativi. Primo: il creditore deve aver fatto credito al terzo (debitore principale) in un momento successivo alla stipula della fideiussione. Secondo: al momento della concessione del credito, le condizioni patrimoniali del debitore erano gia' «divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile» il soddisfacimento del credito. Terzo: il creditore non aveva ottenuto la «speciale autorizzazione» del fideiussore a procedere nonostante il peggioramento.
Il requisito della «notevole difficolta'» e' interpretato dalla Cassazione in modo rigoroso: non basta un generico peggioramento, occorre che la situazione patrimoniale sia deteriorata in misura significativa rispetto allo stato di fatto esistente al momento in cui il fideiussore ha prestato la garanzia. La conoscenza del peggioramento da parte del creditore e' elemento costitutivo della fattispecie.
La «speciale autorizzazione» del fideiussore
La norma consente al creditore di continuare a erogare credito anche in presenza di peggioramento patrimoniale, purche' ottenga una speciale autorizzazione dal fideiussore. Questa autorizzazione deve essere specifica e consapevole: non e' sufficiente una clausola generica contenuta nel contratto di fideiussione originario che autorizzi preventivamente qualsiasi concessione di credito. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che clausole di rinuncia «in bianco» sono da considerarsi equivalenti alla rinuncia preventiva vietata dal secondo comma dell'articolo.
La nullita' della rinuncia preventiva
Il secondo comma dell'art. 1956 rappresenta una norma imperativa di ordine pubblico: e' nulla qualsiasi pattuizione con cui il fideiussore rinunci in anticipo ad avvalersi della liberazione. Questa disposizione ha avuto enorme rilevanza pratica nel contenzioso bancario, perche' le banche inserivano nei moduli di fideiussione omnibus clausole che di fatto svuotavano la tutela dell'art. 1956. La Cassazione ha dichiarato nulle tali clausole, ma piu' di recente ha anche affermato che i moduli ABI di fideiussione omnibus sono contrari alle norme antitrust, aprendo un diverso fronte di tutela per i fideiussori.
Profilo pratico: il fideiussore bancario e la fideiussione omnibus
Nella prassi, l'art. 1956 e' spesso invocato dal garante di un'impresa — si pensi a Tizio che garantisce i debiti verso la banca della societa' di Caio — quando la banca continua a erogare linee di credito nonostante la crisi conclamata dell'impresa. Il fideiussore sostiene di essere stato tenuto all'oscuro del deterioramento e chiede la liberazione. Il giudice dovra' accertare: quando il peggioramento era gia' percepibile, se la banca ne era a conoscenza, e se il fideiussore aveva concesso o meno un'autorizzazione specifica.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 1956 c.c.?
Quando il fideiussore ha garantito un'obbligazione futura e il creditore, pur sapendo del peggioramento patrimoniale del debitore, ha concesso credito senza la speciale autorizzazione del fideiussore.
Cosa si intende per 'notevole difficolta'' nel soddisfacimento del credito?
Un peggioramento significativo e non marginale delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto allo stato esistente quando il fideiussore ha prestato la garanzia, valutato in concreto dal giudice.
La clausola della fideiussione omnibus che rinuncia all'art. 1956 e' valida?
No. Il secondo comma dell'art. 1956 dichiara espressamente nulla qualsiasi rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi della liberazione. La clausola e' inefficace.
Come puo' il creditore continuare a erogare credito nonostante il peggioramento?
Ottenendo una speciale autorizzazione del fideiussore, che deve essere specifica e consapevole, non generica. Una clausola di stile nel contratto non basta.
Il fideiussore deve provare la conoscenza del creditore?
Si'. Uno dei presupposti e' che il creditore conoscesse il peggioramento patrimoniale al momento della concessione del nuovo credito. L'onere probatorio grava sul fideiussore.