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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1924 c.c. Mancato pagamento dei premi

In vigore

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Mancato pagamento del primo premio: l'assicuratore puo agire per l'esecuzione del contratto entro sei mesi dalla scadenza.
  • Premio ripartito in rate: il termine di sei mesi decorre dalla scadenza di ciascuna singola rata.
  • Mancato pagamento dei premi successivi: se il contraente non paga entro il termine di tolleranza (di polizza o, in mancanza, 20 giorni), il contratto si risolve di diritto.
  • Premi acquisiti all'assicuratore: in caso di risoluzione, i premi gia pagati restano all'assicuratore salvo che sussistano le condizioni per il riscatto o la riduzione.
  • Coordinamento con l'art. 1901 c.c.: restano ferme le regole generali sulla sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio.

Struttura della norma

L'art. 1924 c.c. disciplina le conseguenze del mancato pagamento del premio nell'assicurazione sulla vita, differenziando due situazioni: il mancato pagamento del premio del primo anno e il mancato pagamento dei premi successivi. Le soluzioni adottate dal legislatore sono diverse e riflettono la particolare struttura del contratto di assicurazione vita, che — a differenza dell'assicurazione danni — implica spesso l'accumulo di un valore di riscatto nel tempo.

Primo premio: azione di esecuzione entro sei mesi

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore non puo semplicemente considerare il contratto risoluto: deve agire per l'esecuzione (cioe per il pagamento del premio) entro sei mesi dal giorno di scadenza. Decorso inutilmente tale termine, l'assicuratore perde il diritto di esigere il premio e il contratto si scioglie. La ratio e quella di evitare che un contratto rimanga in vita a tempo indeterminato con il rischio a carico dell'assicuratore ma senza il corrispettivo del premio.

La stessa disciplina si applica quando il primo premio e suddiviso in piu rate: il termine di sei mesi decorre dalla scadenza di ciascuna rata (con l'applicazione dei primi due commi dell'art. 1901 c.c. sulla sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento).

Premi successivi: risoluzione di diritto

Il regime e diverso per i premi successivi al primo. In questo caso, se il contraente non paga entro il termine di tolleranza previsto dalla polizza — o, in mancanza, entro venti giorni dalla scadenza — il contratto si risolve di diritto, senza necessita di alcuna diffida o dichiarazione dell'assicuratore. Si tratta di una risoluzione automatica, operante ex lege al semplice verificarsi dell'inadempimento nel termine stabilito.

Come conseguenza della risoluzione, i premi gia pagati restano acquisiti all'assicuratore a titolo di corrispettivo per la copertura prestata nel periodo di vigenza. Questa regola — particolarmente onerosa per il contraente — trova pero un importante temperamento: se sussistono le condizioni contrattuali per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata, il contraente ha diritto di avvalersi di tali opzioni invece di subire la perdita integrale dei premi versati.

Riscatto e riduzione come alternativa alla risoluzione

Il riscatto (art. 1925 c.c.) consente al contraente di ottenere la liquidazione del valore accumulato al momento della risoluzione, mentre la riduzione permette di mantenere in vita il contratto con una somma assicurata proporzionalmente ridotta, senza piu obbligo di pagare premi. Entrambe le opzioni presuppongono che la polizza abbia acquisito un valore di riserva sufficiente, il che di norma si verifica dopo alcuni anni di pagamento dei premi. Nella pratica, le polizze vita indicano espressamente le condizioni e i periodi minimi per l'esercizio del riscatto e della riduzione.

Esempio pratico

Tizio ha stipulato nel 2020 una polizza vita mista con premio annuo. Dal 2023 smette di pagare i premi. La polizza prevede un termine di tolleranza di trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del premio 2023 senza pagamento, il contratto si risolve di diritto. Tizio perde i premi pagati dal 2020 al 2022 salvo che la polizza preveda il diritto al riscatto: in tal caso puo richiedere all'assicuratore il valore di riscatto maturato.

Domande frequenti

Cosa succede se non pago il primo premio di una polizza vita?

L'assicuratore puo agire per ottenere il pagamento entro sei mesi dalla scadenza. Se non agisce entro tale termine, perde il diritto al premio e il contratto si scioglie.

Entro quanto tempo si risolve il contratto se non pago i premi successivi?

Il contratto si risolve di diritto allo scadere del termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, dopo venti giorni dalla scadenza del premio non pagato.

Perdo tutti i premi pagati se il contratto si risolve per mancato pagamento?

In linea generale si, ma non se sussistono le condizioni per il riscatto o la riduzione della somma assicurata: in tal caso il contraente puo recuperare almeno il valore di riscatto maturato.

L'assicuratore deve inviare una diffida prima che il contratto si risolva?

No. Per i premi successivi al primo la risoluzione opera di diritto al semplice decorso del termine di tolleranza, senza necessita di diffida o dichiarazione dell'assicuratore.

Cosa si intende per «termine di tolleranza» nella polizza vita?

E un periodo aggiuntivo rispetto alla scadenza del premio entro il quale il contraente puo pagare senza conseguenze immediate. Se non indicato in polizza, la legge fissa un termine suppletivo di venti giorni.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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