Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore

In vigore

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, […] (2) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Surrogazione legale: l'assicuratore che paga l'indennità acquista automaticamente i diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del danno, fino alla concorrenza di quanto corrisposto.
  • Limite soggettivo: la surrogazione non opera (salvo dolo) quando il danno è causato da familiari conviventi dell'assicurato o da domestici.
  • Obbligo di conservazione: l'assicurato risponde verso l'assicuratore per ogni condotta che pregiudichi il diritto di surrogazione (es. rinuncia alla pretesa verso il responsabile).
  • Estensione: la regola si applica anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le disgrazie accidentali.
  • Scopo: evitare che l'assicurato ottenga un doppio risarcimento (dall'assicuratore e dal responsabile) e garantire che il costo finale gravi su chi ha causato il danno.
Indice dei contenuti

Cos'e' la surrogazione dell'assicuratore

Il diritto di surrogazione disciplinato dall'art. 1916 c.c. e' uno strumento tipico del diritto assicurativo che consente all'assicuratore, una volta pagata l'indennita', di subentrare nella posizione giuridica dell'assicurato verso il terzo responsabile del sinistro. In altri termini, l'assicuratore paga il danno e poi recupera quanto erogato agendo contro chi ha concretamente causato l'evento lesivo.

Meccanismo operativo

La surrogazione opera di diritto, senza bisogno di una cessione volontaria del credito: e' la legge stessa a trasferire in capo all'assicuratore i diritti risarcitori già spettanti all'assicurato. Il subentro avviene però solo fino alla concorrenza dell'indennita' effettivamente versata. Se Tizio e' stato danneggiato per 100 ma l'assicuratore gli ha pagato 80 (ad esempio per effetto di una franchigia o di un massimale), la surrogazione vale 80 e Tizio conserva il diritto di agire personalmente contro il responsabile per i restanti 20.

L'eccezione per i familiari conviventi

La norma esclude la surrogazione quando il danno e' provocato da figli, ascendenti, parenti o affini stabilmente conviventi con l'assicurato, nonché dai domestici. La ratio e' di tutela della coesione familiare: sarebbe socialmente inopportuno che l'assicuratore potesse agire giudizialmente contro i congiunti dell'assicurato che ha appena risarcito. Questa esclusione cade però in caso di dolo: se il figlio convivente di Caio incendia volontariamente il magazzino assicurato, l'assicuratore che paga l'indennita' può senz'altro agire contro di lui.

Obbligo di conservazione del diritto di surrogazione

L'assicurato ha il dovere di non pregiudicare il diritto di surrogazione dell'assicuratore. Ad esempio, non può rinunciare all'azione risarcitoria contro il responsabile prima che l'assicuratore abbia recuperato il proprio credito, né transigere con il danneggiante per un importo inferiore senza il consenso dell'assicuratore. Se lo fa, risponde dei danni arrecati. In pratica, la norma crea una sorta di obbligo di cooperazione in favore dell'assicuratore per il periodo successivo al pagamento dell'indennita'.

Estensione agli infortuni sul lavoro

L'ultimo comma estende espressamente la disciplina alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. ciò assume rilievo pratico in tutti i casi in cui il lavoratore infortunato abbia diritto a prestazioni dall'INAIL e, contemporaneamente, possa vantare un'azione risarcitoria verso il datore di lavoro o verso un terzo: la surrogazione consente all'ente previdenziale (o all'assicuratore privato) di recuperare le somme erogate direttamente dal responsabile.

Ratio sistematica: il divieto di arricchimento

Il principio sotteso all'art. 1916 c.c. e' il divieto di arricchimento dell'assicurato oltre il danno subito. L'assicurazione contro i danni ha funzione indennitaria, non lucrativa: l'assicurato deve essere rimesso nella situazione patrimoniale precedente il sinistro, non migliorata. La surrogazione, impedendo che egli incassi sia l'indennita' assicurativa sia il risarcimento del responsabile, assicura coerenza a questo principio e redistribuisce il costo del danno su chi effettivamente lo ha causato.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 117/1975

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916, secondo comma, c.c. nella parte in cui non includeva il coniuge dell'assicurato fra le persone nei cui confronti l'assicuratore non può esercitare la surrogazione. La discriminazione del coniuge rispetto agli altri familiari conviventi è stata ritenuta irragionevole e contraria al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Corte Cost., sent. n. 356/1991

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 c.c. nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi del diritto di surrogazione anche per le somme dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico non coperto dall'assicurazione. La pronuncia tutela il diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.) escludendo che la surroga possa erodere l'integrale risarcimento del danno alla persona.

Domande frequenti

Cosa significa che l'assicuratore e' surrogato nei diritti dell'assicurato?

Significa che, dopo aver pagato l'indennita', l'assicuratore acquista automaticamente per legge il diritto di agire contro il terzo che ha causato il danno, esattamente come avrebbe potuto fare l'assicurato, ma solo per l'importo che ha effettivamente versato.

La surrogazione si applica anche se il danno e' causato da un familiare convivente?

No, salvo il caso di dolo. La legge esclude la surrogazione verso figli, ascendenti, parenti o affini conviventi e verso i domestici, per non esporre questi soggetti ad azioni legali dell'assicuratore.

Cosa succede se l'assicurato rinuncia al risarcimento contro il responsabile prima che l'assicuratore agisca?

L'assicurato risponde verso l'assicuratore del danno causato da questa rinuncia, perché ha pregiudicato il diritto di surrogazione che la legge attribuisce all'assicuratore al momento del pagamento dell'indennita'.

La surrogazione vale per l'intero danno o solo per quanto pagato dall'assicuratore?

Solo per quanto effettivamente pagato dall'assicuratore. Se l'indennita' e' inferiore al danno totale (ad es. per franchigia o massimale), l'assicurato conserva il diritto di agire in proprio per la parte non coperta.

La norma vale anche per le assicurazioni sugli infortuni sul lavoro?

Si', l'ultimo comma dell'art. 1916 c.c. estende espressamente il diritto di surrogazione alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.