← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1913 c.c. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

In vigore

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

In sintesi

  • Termine di avviso: l'assicurato deve comunicare il sinistro all'assicuratore o all'agente entro tre giorni dalla verificazione o dalla conoscenza dell'evento.
  • Destinatari dell'avviso: l'avviso va dato all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto.
  • Esonero dall'avviso: non serve l'avviso se l'assicuratore o l'agente partecipa in prima persona alle operazioni di salvataggio o constatazione entro il termine.
  • Bestiame: per l'assicurazione sulla mortalita' del bestiame il termine e', salvo patto contrario, ridotto a ventiquattro ore.

L'obbligo di avviso del sinistro: contenuto e termini

L'art. 1913 c.c. impone all'assicurato di comunicare tempestivamente il sinistro all'assicuratore. L'obbligo nasce da una duplice esigenza: consentire all'assicuratore di verificare l'entita' del danno nel minor tempo possibile, prima che le tracce svaniscano, e permettere l'attivazione delle operazioni di salvataggio e conservazione dei beni assicurati.

Il termine ordinario di tre giorni

Il termine ordinario e' di tre giorni, decorrenti da quello in cui il sinistro si e' verificato oppure da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La seconda decorrenza, dalla conoscenza, tutela l'assicurato quando il sinistro si e' verificato in sua assenza o senza che egli ne fosse immediatamente consapevole. Si pensi a Tizio che rientra dalla vacanza e scopre che il magazzino ha subito un allagamento: i tre giorni decorrono dal momento in cui ha effettivamente saputo dell'evento, non dalla data in cui l'allagamento e' avvenuto.

Il termine ha natura di termine legale dispositivo: le parti possono pattuire termini diversi, di solito piu' brevi per determinati tipi di sinistro. In caso di inosservanza del termine si applicano le sanzioni previste dall'art. 1915 c.c., che distingue tra inadempimento doloso e colposo.

Destinatari dell'avviso

L'avviso puo' essere dato direttamente all'assicuratore (la compagnia) oppure all'agente autorizzato a concludere il contratto. La norma non menziona il broker assicurativo, figura intermedia che non e' tecnicamente un agente dell'assicuratore ma del cliente: per sicurezza, e' consigliabile inviare l'avviso sempre alla compagnia, eventualmente per conoscenza al broker.

La forma dell'avviso non e' prescritta dalla legge, ma nella pratica e' fortemente consigliabile darne notizia per iscritto, raccomandata, PEC o e-mail tracciabile, per poter dimostrare il rispetto del termine in caso di contestazione.

Esonero dall'avviso per intervento diretto

L'obbligo di avviso e' escluso quando sia l'assicuratore che il suo agente autorizzato intervengano in prima persona nelle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro entro il termine di tre giorni. In questo caso la presenza fisica dell'assicuratore (o del suo rappresentante) sostituisce la comunicazione formale, dato che il soggetto obbligato a ricevere l'avviso ha gia' conoscenza diretta dell'evento.

Il termine ridotto per la mortalita' del bestiame

Per il ramo speciale della mortalita' del bestiame il termine legale scende a ventiquattro ore. La ratio e' semplice: la morte di un animale deve essere accertata rapidamente, prima della decomposizione, per consentire la perizia veterinaria che determina causa e tempistica del decesso. Anche questo termine e' derogabile per patto contrario.

Conseguenze del mancato avviso

L'omissione o il ritardo nell'avviso non produce automaticamente la perdita dell'indennita'. Le conseguenze sono graduate dall'art. 1915 c.c.: se l'omissione e' dolosa (intenzionale, con scopo di frodare) l'assicurato perde tutto il diritto all'indennita'; se e' colposa (semplice negligenza) l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita' in misura proporzionale al pregiudizio subito per il ritardo.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo comunicare un sinistro all'assicurazione?

In base all'art. 1913 c.c., entro tre giorni dalla verificazione del sinistro o dalla data in cui ne ho avuto conoscenza. Per la mortalita' del bestiame il termine e' di ventiquattro ore, salvo patto contrario.

A chi va comunicato il sinistro?

All'assicuratore direttamente oppure all'agente autorizzato a concludere il contratto. E' consigliabile farlo per iscritto (raccomandata, PEC o e-mail tracciabile) per conservare la prova del rispetto del termine.

Se l'assicuratore interviene sul posto entro tre giorni, devo comunque mandare l'avviso?

No. L'art. 1913 c.c. esonera dall'obbligo di avviso se l'assicuratore o il suo agente partecipa direttamente alle operazioni di salvataggio o di constatazione entro il termine di tre giorni.

Cosa succede se avviso l'assicurazione in ritardo?

Dipende dall'intento. Se il ritardo e' doloso, si perde il diritto all'indennita' (art. 1915). Se e' colposo (negligenza), l'assicuratore puo' ridurre l'indennita' in proporzione al pregiudizio subito per il ritardo.

Il termine di tre giorni e' modificabile contrattualmente?

Si', la norma e' dispositiva. Le parti possono stabilire termini diversi in polizza. Spesso i contratti prevedono termini piu' brevi per certi tipi di sinistro o per comunicazioni aggiuntive dopo l'avviso iniziale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.