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Art. 1875 c.c. Costituzione a favore di un terzo
In vigore
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La rendita vitalizia a favore di terzo: inquadramento
L'articolo 1875 c.c. disciplina un caso particolare di contratto a favore di terzo (artt. 1411-1413 c.c.) applicato alla rendita vitalizia. La norma stabilisce che questo contratto, pur producendo una liberalita' indiretta a vantaggio del terzo, non richiede le forme dell'atto di donazione.
Struttura del negozio
Tre soggetti sono coinvolti:
Ad esempio, Tizio (stipulante) cede il proprio appartamento a Caio (promittente) in cambio dell'impegno di Caio di versare una rendita mensile a Sempronio (terzo), figlio di Tizio. Sempronio ottiene un beneficio economico senza aver partecipato al trasferimento del bene, ma il contratto e' valido senza bisogno di atto pubblico.
Perche' non servono le forme della donazione
La donazione e' un negozio unilaterale di attribuzione patrimoniale che richiede l'atto pubblico (art. 782 c.c.) a tutela del donante da decisioni avventate. Nel contratto a favore di terzo, invece, lo stipulante non dona direttamente al terzo: contrae con il promittente, che e' parte obbligata. La liberalita' nei confronti del terzo e' solo un effetto riflesso. Pertanto il legislatore ha ritenuto sufficiente la forma propria del contratto base (quella del vitalizio oneroso).
Diritti del terzo
Il terzo acquista il diritto alla rendita nel momento in cui dichiara di voler profittare del beneficio (art. 1411, comma 2, c.c.). Da quel momento il promittente non puo' piu' liberarsi dall'obbligazione nei confronti del terzo neppure con il consenso dello stipulante.
Revoca e modifica
Fino all'accettazione del terzo, lo stipulante puo' revocare o modificare il beneficio. Dopo l'accettazione la revoca non e' piu' possibile, salvo che il contratto stesso la consenta. Questa regola e' rilevante nella pianificazione familiare: il genitore-stipulante che voglia mantenere flessibilita' dovra' inserire una clausola di revocabilita' nel contratto.
Concorso con le norme sulla donazione indiretta
L'art. 1875 non esclude l'applicazione delle norme sulla collazione e la riduzione per tutela dei legittimari: se la rendita costituita a favore del terzo eccede la quota disponibile dello stipulante, gli altri eredi potranno agire in riduzione. In questo senso la liberalita' e' 'indiretta' sul piano formale, ma non sfugge alle tutele sostanziali del diritto successorio.
Domande frequenti
Perche' la rendita vitalizia a favore di terzo non richiede la forma della donazione?
Perche' la liberalita' verso il terzo e' solo un effetto riflesso di un contratto bilaterale tra stipulante e promittente. Il legislatore ha ritenuto sufficiente la forma ordinaria del vitalizio, riservando l'atto pubblico notarile alle donazioni dirette.
Da quando il terzo acquista il diritto alla rendita?
Il terzo acquista il diritto nel momento in cui dichiara di voler profittare del beneficio (art. 1411, comma 2, c.c.). Prima dell'accettazione lo stipulante puo' ancora revocare o modificare il beneficio.
Lo stipulante puo' revocare il beneficio concesso al terzo?
Si', ma solo prima che il terzo abbia dichiarato di voler profittare del beneficio. Dopo l'accettazione la revoca non e' piu' possibile, salvo clausola contrattuale che la preveda espressamente.
La rendita a favore di terzo e' soggetta alle norme sulla riduzione per tutela dei legittimari?
Si'. Anche se non richiede la forma della donazione, la rendita costituisce una liberalita' indiretta che puo' essere aggredita dagli altri eredi in riduzione se eccede la quota disponibile dello stipulante al momento dell'apertura della successione.
Qual e' la differenza tra la rendita vitalizia a favore di terzo e la donazione diretta di una rendita?
La donazione diretta di una rendita richiede l'atto pubblico notarile con testimoni (art. 1872, secondo comma, c.c.). La rendita a favore di terzo ex art. 1875 c.c. si costituisce con il contratto oneroso tra stipulante e promittente, senza bisogno delle forme solenni della donazione.