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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1874 c.c. – Costituzione a favore di più persone

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

In sintesi

  • Accrescimento automatico: quando uno dei più beneficiari muore, la sua quota di rendita si accresce automaticamente a favore dei superstiti.
  • Derogabilità per patto contrario: le parti possono escludere l'accrescimento e prevedere che la quota del premorto si estingua o vada agli eredi.
  • Tutela dei superstiti: la regola di accrescimento protegge i creditori superstiti, evitando riduzioni della rendita al decesso di un contitolare.
  • Distinzione tra vite di riferimento e beneficiari: l'art. 1874 riguarda la pluralità di beneficiari, non la pluralità di vite di misura dell'art. 1873.
  • Applicazione pratica: tipica nei vitalizi familiari costituiti a favore di più fratelli o coniugi.
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La regola dell'accrescimento

L'articolo 1874 c.c. introduce una regola di default per il caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a favore di più beneficiari: alla morte di uno di essi, la quota che gli spettava si accresce automaticamente a favore dei superstiti, senza necessità di alcun atto ulteriore.

Esempio pratico

Tizio costituisce una rendita vitalizia di 1.200 euro mensili a favore di tre fratelli: Caio, Sempronio e Mevio, in quote uguali (400 euro ciascuno). Alla morte di Caio, la sua quota di 400 euro non si estingue né passa agli eredi di Caio: si accresce alle quote di Sempronio e Mevio, che d'ora in poi percepiranno 600 euro ciascuno. Alla morte di Sempronio, Mevio percepira' l'intera rendita di 1.200 euro fino alla propria morte.

Ratio della norma

L'accrescimento risponde a una logica di favor creditorum: i beneficiari superstiti non vedono ridursi la loro protezione economica per effetto di un evento (la morte del contitolare) che non dipende dalla loro volontà. Nel vitalizio oneroso, essi hanno già contribuito, almeno indirettamente, alla formazione del corrispettivo, e sarebbe iniquo che la rendita diminuisse progressivamente.

Il patto contrario

La norma e' dispositiva: le parti possono convenzionalmente escludere o modificare l'accrescimento. Le deroghe più comuni sono:

  • Esclusione totale: la quota del premorto si estingue, riducendo proporzionalmente la rendita totale.
  • Trasmissibilita' agli eredi: la quota del premorto si trasmette agli eredi per il periodo residuo (operazione però che snatura l'alea del contratto).
  • Accrescimento parziale: si accresce solo fino a una certa soglia, con estinzione del residuo.

Differenza con la rendita su più vite

L'art. 1874 disciplina la pluralità di creditori (beneficiari) della rendita, non la pluralità di vite di riferimento di cui all'art. 1873. Sono concetti distinti: e' possibile che la rendita duri per la vita di un solo soggetto ma sia pagata a più beneficiari, oppure che la durata sia ancorata a più vite e vi sia un solo beneficiario.

Implicazioni fiscali

L'accrescimento della rendita a favore dei superstiti non costituisce un nuovo atto di liberalita' soggetto a imposta sulle successioni e donazioni, in quanto deriva direttamente dalla clausola originaria del contratto. Tuttavia, i maggiori importi percepiti dai superstiti restano assoggettati all'IRPEF nella misura ordinaria prevista per le rendite.

Domande frequenti

Cosa significa 'accrescimento' nella rendita vitalizia a favore di più persone?

Significa che alla morte di uno dei beneficiari, la sua quota di rendita non si estingue ne' passa agli eredi, ma aumenta automaticamente la quota degli altri beneficiari superstiti, senza bisogno di atti aggiuntivi.

Il patto contrario all'accrescimento deve essere espresso nel contratto?

Si'. La regola dell'accrescimento e' la disciplina legale di default; per escluderla o modificarla e' necessaria una clausola contrattuale esplicita che specifichi cosa accade alla quota del beneficiario premorto.

La quota del beneficiario premorto può essere trasmessa ai suoi eredi?

Solo se le parti lo hanno espressamente previsto nel contratto. Per legge (art. 1874 c.c.) l'accrescimento e' la regola, e la trasmissione agli eredi deve essere stabilita con patto contrario.

L'accrescimento si applica anche alla rendita vitalizia per donazione?

Si', la norma non distingue tra vitalizio oneroso e gratuito. Anche nel vitalizio costituito per donazione a favore di più beneficiari si applica la regola dell'accrescimento, salvo patto contrario nell'atto costitutivo.

Qual e' la differenza tra 'più beneficiari' (art. 1874) e 'più vite di riferimento' (art. 1873)?

L'art. 1873 riguarda il parametro di durata (la rendita dura finché vivono le persone indicate); l'art. 1874 riguarda i destinatari della rendita (chi la percepisce). Si possono combinare: rendita su più vite e pagata a più beneficiari.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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