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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1860 c.c. Sconto di tratte documentate

In vigore

La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso. CAPO XVIII – Della rendita perpetua

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Sconto di tratte documentate: la banca che ha scontato tratte accompagnate da documenti rappresentativi della merce acquisisce un privilegio sulla merce stessa.
  • Privilegio del mandatario: il privilegio e' lo stesso riconosciuto al mandatario dall'art. 1721 c.c., operante finche' il titolo rappresentativo e' in possesso della banca.
  • Condizione: il privilegio sussiste solo fintanto che il titolo (polizza di carico, fede di deposito, ecc.) resta nelle mani della banca.
  • Rilevanza commerciale: la norma tutela la banca nel commercio internazionale dove le tratte sono spesso abbinate a documenti di trasporto.
  • Fine del Capo XVII: l'art. 1860 chiude la disciplina del conto corrente bancario e introduce il Capo XVIII sulla rendita perpetua.

Le tratte documentate nel commercio

Nel commercio internazionale e nelle vendite a distanza, i venditori spesso emettono tratte documentate: cambiali tratte abbinate a documenti rappresentativi della merce (polizze di carico, fedi di deposito, ricevute di magazzino). Questi titoli rappresentativi consentono a chi li detiene di disporre della merce prima ancora che essa giunga a destinazione.

Il privilegio della banca scontatrice

L'art. 1860 c.c. stabilisce che la banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce il medesimo privilegio riconosciuto al mandatario dall'art. 1721 c.c. Il privilegio del mandatario consente al mandatario di soddisfarsi sulle cose del mandante che ha in suo possesso, con preferenza rispetto agli altri creditori, per i crediti derivanti dall'esecuzione del mandato.

Analogamente, la banca scontatrice puo' rivalersi sulla merce rappresentata dal titolo per recuperare la somma anticipata, godendo di una posizione preferenziale rispetto agli altri creditori del cliente.

Il possesso del titolo come condizione del privilegio

La norma condiziona il privilegio al fatto che il titolo rappresentativo sia in possesso della banca. Appena la banca consegna il documento al compratore (o al cliente cedente), il privilegio si estingue. Cio' significa che la banca deve essere molto cauta nella gestione dei documenti: consegnarli prima di aver incassato il pagamento equivale a perdere la propria garanzia sulla merce.

Si pensi alla situazione classica: Tizio, esportatore, sconta presso la propria banca una tratta documentata su Caio, importatore, allegando la polizza di carico della merce. Finche' la banca mantiene il possesso della polizza, ha privilegio sulla merce; se consegna la polizza a Caio senza aver ricevuto il pagamento dalla banca di Caio, il privilegio cade.

Coordinamento con la disciplina dei titoli rappresentativi

I titoli rappresentativi di merci (polizze di carico, fedi di deposito ex R.D. 6 maggio 1928, n. 1442) sono disciplinati da norme speciali che regolano la loro circolazione e gli effetti del possesso. L'art. 1860 si inserisce in questo quadro attribuendo alla banca scontatrice lo stesso statuto reale del mandatario, senza bisogno di specifiche formalita' di costituzione del privilegio: il solo possesso del titolo rappresentativo e' sufficiente.

Importanza pratica nel credito documentario

Nell'operativita' bancaria internazionale, l'art. 1860 si raccorda con il credito documentario (lett. of credit) e con le Norme e Usi Uniformi della CCI (NUU 600). Anche se quest'ultimo strumento ha una propria disciplina autonoma, il privilegio ex art. 1860 offre un presidio aggiuntivo per le banche italiane che operano nello sconto di tratte documentate nel commercio con l'estero.

Domande frequenti

Cos'e' una tratta documentata?

E' una cambiale tratta abbinata a documenti rappresentativi della merce (polizza di carico, fede di deposito), usata nel commercio a distanza per consentire al creditore di disporre della merce prima del pagamento.

Quale privilegio acquista la banca scontando tratte documentate?

Acquista sulla merce lo stesso privilegio del mandatario ex art. 1721 c.c.: puo' soddisfarsi sulla merce con preferenza sugli altri creditori per recuperare la somma anticipata.

Quando si estingue il privilegio della banca scontatrice?

Il privilegio dura solo finche' il titolo rappresentativo (polizza di carico, ecc.) e' fisicamente in possesso della banca: la consegna del documento fa cessare immediatamente il privilegio.

Quali sono i titoli rappresentativi piu' comuni nelle tratte documentate?

I piu' diffusi sono la polizza di carico (bill of lading) nei trasporti marittimi e la fede di deposito nei magazzini generali; entrambi attribuiscono al possessore il diritto di disporre della merce.

Come si coordina l'art. 1860 con il credito documentario internazionale?

Il credito documentario (letter of credit, NUU 600 CCI) ha una disciplina autonoma, ma il privilegio ex art. 1860 offre alle banche italiane una protezione aggiuntiva sulle tratte documentate scontate in operazioni di commercio estero.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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