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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1845 c.c. Recesso dal contratto

In vigore

Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. SEZIONE IV – Dell'anticipazione bancaria

In sintesi

  • Recesso a termine: salvo patto contrario, la banca non puo' recedere prima della scadenza del termine se non per giusta causa.
  • Effetti immediati del recesso: il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e degli accessori.
  • Apertura di credito a tempo indeterminato: ciascuna delle parti puo' recedere con preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, di 15 giorni.
  • Tutela dell'accreditato: la norma bilancia l'interesse della banca a liberarsi dal vincolo con quello dell'accreditato a non essere privato improvvisamente della liquidita'.
  • Giusta causa: ricorre in presenza di gravi inadempimenti, deterioramento della solvibilita' o comportamenti fraudolenti dell'accreditato.

Struttura della norma

L'art. 1845 c.c. disciplina le modalita' di scioglimento del contratto di apertura di credito bancario, distinguendo tre ipotesi: il recesso per giusta causa da un contratto a termine, il recesso senza giusta causa da un contratto a termine (vietato salvo patto contrario), e il recesso da un contratto a tempo indeterminato.

Il contratto a termine e la giusta causa

Nell'apertura di credito a termine, la banca non puo' recedere anticipatamente se non ricorre una giusta causa. Il legislatore non definisce la giusta causa, rimettendone l'apprezzamento alla prassi e alla giurisprudenza. In linea generale la ricorrono: il grave inadempimento dell'accreditato (ad es. mancato pagamento degli interessi per piu' trimestri), la presentazione di istanza di fallimento o concordato preventivo, la significativa perdita di patrimonio che compromette la solvibilita', la scoperta di dichiarazioni false rese al momento della concessione del fido. Non e' sufficiente invece la mera difficolta' finanziaria temporanea o il calo del fatturato, a meno che questi fenomeni rendano oggettivamente improbabile il rimborso.

Il termine di quindici giorni per la restituzione

Anche quando recede per giusta causa, la banca non puo' pretendere la restituzione immediata delle somme utilizzate: deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme e dei relativi accessori (interessi maturati, commissioni). Il termine e' inderogabile in senso sfavorevole all'accreditato: clausole contrattuali che prevedano la restituzione immediata in caso di recesso per giusta causa sono nulle per contrasto con norma imperativa. Si noti che il recesso sospende immediatamente l'utilizzo (l'accreditato non puo' fare nuovi prelievi), ma l'obbligo restitutorio e' dilazionato.

Recesso concordato e patti contrari

La norma consente alle parti di derogare al divieto di recesso a termine senza giusta causa: un patto contrario puo' attribuire alla banca il diritto di recedere in qualsiasi momento anche senza giusta causa. Tuttavia, in presenza di un rapporto con un consumatore, tale facolta' deve fare i conti con la disciplina delle clausole abusive ex art. 33-36 Codice del Consumo, che sanziona con la nullita' le clausole che attribuiscono al professionista il diritto di recedere discrezionalmente senza congruo preavviso.

Il contratto a tempo indeterminato

Per le aperture di credito a tempo indeterminato (le piu' diffuse nella prassi bancaria italiana, specie per i conti correnti affidati), ciascuna delle parti, sia la banca sia l'accreditato, puo' recedere in qualsiasi momento, con il solo preavviso stabilito dal contratto, dagli usi bancari o, in mancanza, di quindici giorni. La simmetria della norma e' importante: anche il cliente puo' recedere, chiudendo il fido senza penale se ha restituito le somme dovute. La Cassazione ha pero' precisato che il recesso della banca da un contratto a tempo indeterminato non puo' essere esercitato in modo abusivo o contrario a buona fede, ad esempio concentrando la revoca dei fidi di un'impresa in modo da causarne il default senza fornire un ragionevole periodo di rientro (v. Cass. S.U. n. 902/2007 e successiva evoluzione giurisprudenziale).

Abuso del diritto di recesso e tutela dell'impresa

La questione dell'abuso del recesso bancario e' tra le piu' dibattute nel diritto bancario. La giurisprudenza prevalente riconosce che il rispetto del termine di preavviso non esaurisce gli obblighi della banca: questa deve anche astenersi da comportamenti opportunistici, come revocare il fido nel momento in cui l'impresa e' piu' vulnerabile al fine di ottenere garanzie aggiuntive o condizioni piu' onerose. Il danno da revoca abusiva del fido e' risarcibile e comprende non solo il danno emergente (costi sostenuti per reperire liquidita' altrove) ma anche il lucro cessante (commesse non eseguibili per mancanza di capitale circolante).

Coordinamento con le norme di settore

L'art. 1845 c.c. va letto in combinato con il T.U.B. (d.lgs. 385/1993), le Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia e le Linee Guida ABF in materia di trasparenza bancaria. Le norme di settore impongono obblighi di comunicazione e preavviso piu' articolati rispetto al minimo codicistico, specie nei rapporti con consumatori e piccole imprese.

Domande frequenti

La banca puo' revocare il fido da un giorno all'altro?

No. Per i contratti a termine puo' recedere solo per giusta causa e deve comunque concedere almeno 15 giorni per la restituzione. Per i contratti a tempo indeterminato deve rispettare il preavviso contrattuale o, in mancanza, di 15 giorni. Il recesso esercitato in modo abusivo e' risarcibile.

Cosa si intende per 'giusta causa' di recesso nell'apertura di credito?

La giusta causa comprende situazioni gravi come il mancato pagamento degli interessi, l'insolvenza, la presentazione di istanza di fallimento o concordato, la scoperta di dichiarazioni false. Non e' sufficiente una temporanea difficolta' finanziaria che non comprometta oggettivamente la capacita' di rimborso.

Se la banca recede per giusta causa, devo restituire subito i soldi?

No. Anche in caso di recesso per giusta causa la banca deve concedere almeno 15 giorni per restituire le somme utilizzate e gli interessi maturati. Clausole che impongono la restituzione immediata sono nulle perche' contrarie a norma imperativa.

Anche il cliente puo' recedere da un'apertura di credito a tempo indeterminato?

Si'. L'art. 1845 c.c. riconosce il diritto di recesso a ciascuna delle parti. Il cliente puo' quindi chiudere il fido dando il preavviso contrattuale o legale, purche' abbia restituito le somme utilizzate e i relativi accessori.

Un'impresa puo' ottenere il risarcimento per revoca abusiva del fido?

Si'. La giurisprudenza riconosce la risarcibilita' del danno da recesso abusivo, che comprende sia il danno emergente (costo del credito alternativo) sia il lucro cessante (mancati ricavi per impossibilita' di eseguire commesse). La buona fede nella fase di recesso e' un obbligo autonomo rispetto al rispetto del preavviso.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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