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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1835 c.c. Libretto di deposito a risparmio

In vigore

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. È nullo ogni patto contrario.

In sintesi

  • Funzione del libretto di risparmio: documento su cui vengono annotati tutti i versamenti e i prelevamenti del rapporto.
  • Forza probatoria privilegiata: le annotazioni firmate dall'impiegato bancario fanno piena prova tra banca e depositante.
  • Obbligo di annotazione: ogni operazione deve essere registrata sul libretto; omissioni non sono ammesse.
  • Inderogabilita della norma: qualsiasi patto contrario alla piena forza probatoria delle annotazioni e nullo.
  • Tutela del depositante: la norma protegge il risparmiatore garantendogli un documento autentico delle proprie operazioni.

Il libretto di deposito a risparmio: funzione e struttura

L'articolo 1835 del Codice Civile disciplina il libretto di deposito a risparmio, uno strumento che, pur avendo perso parte della sua diffusione pratica con l'avvento dei conti correnti e dei servizi bancari digitali, conserva una rilevanza giuridica significativa. Il libretto e un documento cartaceo rilasciato dalla banca al depositante, su cui vengono cronologicamente annotate tutte le operazioni di versamento e prelevamento, consentendo al titolare di verificare in ogni momento la consistenza del proprio saldo.

L'obbligo di annotazione

Il primo comma della norma stabilisce che, qualora la banca rilasci un libretto, i versamenti e i prelevamenti devono essere annotati sul documento. L'obbligo di annotazione e dunque consequenziale all'emissione del libretto: non e facoltativo ne parziale. Ogni operazione, indipendentemente dall'importo o dalla sua natura, deve trovare riscontro nel libretto. Questa regola garantisce la completezza e la leggibilita della storia del rapporto di deposito.

La forza probatoria delle annotazioni

Il profilo piu rilevante dell'articolo 1835 e la disciplina della forza probatoria delle annotazioni. Il legislatore ha attribuito a queste ultime una valenza probatoria privilegiata: le annotazioni firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Si tratta di una presunzione assoluta di veridicita: la firma dell'impiegato competente trasforma l'annotazione in un documento che non puo essere contraddetto da prove contrarie tra le parti del rapporto. Se Caio preleva 500 euro e l'impiegato annota e firma l'operazione sul libretto, quella registrazione e vincolante tanto per Caio quanto per la banca.

Il limite soggettivo della forza probatoria

E importante sottolineare che la piena forza probatoria opera esclusivamente nei rapporti tra banca e depositante. Nei confronti dei terzi le annotazioni sul libretto non hanno efficacia privilegiata e restano soggette alle regole ordinarie in materia di prova. Questo limite soggettivo e coerente con la natura del libretto come strumento di regolamentazione interna del rapporto di deposito.

La nullita dei patti contrari

L'articolo 1835 si chiude con una disposizione di ordine pubblico: e nullo ogni patto contrario alla disciplina in esso contenuta. La nullita colpisce qualsiasi clausola contrattuale che tenti di derogare all'obbligo di annotazione o di ridurre la forza probatoria delle registrazioni. La ratio e di tutela del depositante, soggetto tipicamente piu debole nel rapporto con la banca, che altrimenti potrebbe essere indotto ad accettare condizioni che lo privano della prova documentale delle proprie operazioni.

Domande frequenti

Che cos'e il libretto di deposito a risparmio?

E un documento cartaceo rilasciato dalla banca su cui vengono annotati tutti i versamenti e i prelevamenti del rapporto di deposito, consentendo al titolare di verificare il proprio saldo.

Le operazioni devono essere tutte annotate sul libretto?

Si: ogni versamento e ogni prelevamento deve essere annotato sul libretto. L'obbligo di annotazione e integrale e non ammette omissioni.

Le annotazioni sul libretto hanno valore legale?

Si: le annotazioni firmate dall'impiegato bancario addetto al servizio fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante, con efficacia probatoria privilegiata.

Si puo contrattualmente ridurre la forza probatoria delle annotazioni sul libretto?

No: la norma e inderogabile. Qualsiasi patto contrario e nullo, a tutela del depositante.

Le annotazioni sul libretto fanno prova anche nei confronti dei terzi?

No: la piena forza probatoria delle annotazioni opera solo nei rapporti tra banca e depositante; nei confronti dei terzi si applicano le regole ordinarie in materia di prova.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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