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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1794 c.c. Prima girata della nota di pegno

In vigore

La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede , tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

In sintesi

  • Contenuto obbligatorio: la prima girata della sola nota di pegno deve indicare ammontare del credito, interessi e scadenza.
  • Trascrizione sulla fede: la girata con queste indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
  • Girata incompleta: se manca l'indicazione del credito, il possessore di buona fede puo' far valere il vincolo su tutto il valore delle merci.
  • Tutela del terzo di buona fede: la garanzia si estende all'intero valore del deposito a favore di chi non conosceva i limiti del debito.
  • Rivalsa per pagamento indebito: chi ha pagato piu' del dovuto conserva l'azione di rivalsa contro il debitore e il possessore di mala fede.

La prima girata della nota di pegno: forma e contenuto

L'art. 1794 c.c. introduce norme formali particolarmente stringenti per la prima girata della sola nota di pegno, cioe' per il primo trasferimento di questo titolo separatamente dalla fede di deposito. La ratio della norma e' chiara: poiche' la girata della nota di pegno crea un vincolo sulle merci depositate, e' necessario che chiunque entri in contatto con la fede di deposito, e quindi con le merci, sia informato dell'esistenza e dell'entita' del credito garantito.

Requisiti formali della prima girata

La norma impone che la prima girata della sola nota di pegno contenga tre indicazioni essenziali: l'ammontare del credito garantito, gli interessi convenuti e la data di scadenza. Questi elementi definiscono il perimetro del vincolo di pegno che grava sulle merci e permettono al possessore della fede di deposito di conoscere esattamente quanto dovra' pagare per ottenere il ritiro delle merci in conformita' all'art. 1795 c.c.

La girata cosi' formata deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. La doppia formalita', trascrizione e controfirma, crea un collegamento documentale tra i due titoli pur circolando separatamente: la fede di deposito porta impressa la storia del vincolo di pegno, rendendo edotto ogni successivo possessore dell'esistenza e delle caratteristiche del credito garantito dalla nota.

Effetti della girata incompleta

Il legislatore ha previsto con particolare cautela cosa accade quando la prima girata della nota di pegno non indica l'ammontare del credito. In tal caso, a favore del possessore di buona fede della nota stessa, il vincolo di pegno si estende a tutto il valore delle merci depositate, senza limitazioni. Questa soluzione e' severa ma razionale: chi ha accettato una girata senza le indicazioni obbligatorie non puo' sapere quale sia la porzione del valore delle merci libera da vincoli, e dunque la legge presume che l'intero valore sia impegnato a garanzia del suo credito.

Si pensi a Tizio che gira la nota di pegno a Caio senza indicare l'ammontare del credito garantito. Se Caio e' in buona fede, cioe' ignora che il credito di Tizio era inferiore al valore delle merci, potra' far valere il suo pegno sull'intero valore del deposito. Il possessore della fede di deposito che volesse ritirare le merci dovra' versare una somma che potrebbe essere superiore al debito effettivo.

La tutela del titolare della fede di deposito

La norma bilancia la tutela del possessore di buona fede della nota di pegno con quella del titolare della fede di deposito che abbia pagato una somma non dovuta. A questo soggetto, che potrebbe essere il depositante originario o un successivo acquirente della fede, la legge riconosce un'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente (chi ha girato la nota senza le indicazioni obbligatorie) e del possessore di mala fede della nota di pegno.

L'azione di rivalsa e' lo strumento attraverso cui il pregiudizio economico subito dal titolare della fede viene traslato sui responsabili dell'irregolarita': chi ha emesso una girata incompleta e chi ne ha approfittato dolosamente risponde solidalmente del maggior importo pagato. La buona fede rimane quindi il discrimine decisivo: il possessore di buona fede e' protetto dal rischio della girata incompleta, quello di mala fede ne risponde in solido con chi ha creato l'irregolarita'.

Coordinamento con le norme cambiarie

Il rinvio alla forma della girata avvicina la nota di pegno ai titoli cambiari, ma con alcune peculiarita'. La nota di pegno non e' un titolo di credito puro: rappresenta un diritto reale di garanzia su merci fisicamente esistenti in un magazzino. L'obbligo di indicare l'ammontare del credito nella prima girata e la trascrizione sulla fede di deposito sono accorgimenti specifici di questo istituto, che mancano nella disciplina cambiaria ordinaria e che rispondono alla necessita' di rendere il vincolo reale trasparente e opponibile ai terzi.

Domande frequenti

Cosa deve contenere obbligatoriamente la prima girata della nota di pegno?

L'ammontare del credito garantito, gli interessi pattuiti e la data di scadenza. Senza questi elementi la girata e' considerata incompleta con conseguenze a svantaggio del girante.

Perche' la girata deve essere trascritta sulla fede di deposito?

Per rendere visibile il vincolo di pegno al possessore della fede di deposito, cosi' che chiunque voglia acquistare le merci o ritirarle conosca l'esistenza e l'entita' del credito garantito.

Cosa succede se la girata non indica l'ammontare del credito?

Il possessore di buona fede della nota di pegno puo' far valere il vincolo sull'intero valore delle merci depositate, indipendentemente dall'ammontare effettivo del credito.

Chi risponde se il titolare della fede di deposito paga piu' del dovuto?

Ha azione di rivalsa contro il girante che ha omesso le indicazioni obbligatorie e contro il possessore di mala fede della nota di pegno, che rispondono solidalmente dell'eccedenza pagata.

La nota di pegno e' assimilabile a una cambiale?

Solo parzialmente: condivide il meccanismo della girata e la tutela del possessore di buona fede, ma rappresenta un diritto reale di garanzia su merci fisiche, con obblighi formali specifici assenti nella disciplina cambiaria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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