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In sintesi
- Che cos’è: il REA (Repertorio Economico Amministrativo) è la sezione del Registro delle Imprese in cui le Camere di Commercio archiviano le notizie di carattere economico, amministrativo e statistico.
- Chi vi è iscritto: non solo le imprese già iscritte al Registro, ma anche certi soggetti non-impresa (come alcune associazioni) che svolgono un’attività economica.
- Quando scatta l’obbligo: l’iscrizione al REA è dovuta, fra l’altro, per le unità locali (sedi secondarie, filiali) e per le attività economiche secondarie esercitate accanto a quella principale.
- Come si assolve: la comunicazione avviene attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), la procedura telematica unificata delle Camere di Commercio.
- Diritto annuale: i soggetti REA devono versare ogni anno alla Camera di Commercio il diritto annuale, con F24, di norma entro il 30 giugno.
- Visura camerale: i dati REA sono visibili sulla visura camerale ordinaria o storica, consultabile su registroimprese.it.
REA e Registro delle Imprese: due livelli dello stesso sistema
Quando si apre un’impresa o si aggiorna la sua struttura, si sente spesso parlare di ‘iscrizione al REA’. Ma che cos’è esattamente il REA e perché interessa anche chi non ha una società?
Il REA, Repertorio Economico Amministrativo, è una sezione interna al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Se il Registro accoglie i dati fondamentali dell’impresa — titolare, sede legale, oggetto sociale, amministratori, capitale — il REA raccoglie una serie di notizie ulteriori di natura economica, amministrativa e statistica. I due livelli convivono nello stesso archivio pubblico e sono consultabili insieme attraverso la visura camerale.
La peculiarità del REA è che vi possono essere iscritti anche soggetti che non sono propriamente imprese in senso giuridico: per esempio alcune associazioni o enti che esercitano un’attività economica in via prevalente. Per questi soggetti il REA rappresenta il principale strumento di pubblicità legale verso terzi e verso la pubblica amministrazione.
Per chi già possiede un’impresa regolarmente iscritta, l’obbligo di comunicare al REA scatta in due situazioni tipiche: l’apertura di un’unità locale (una sede secondaria, una filiale, un punto vendita aggiuntivo) e l’avvio di un’attività economica secondaria, cioè un’attività diversa da quella principale già registrata.
| Situazione | Obbligo REA | Come si comunica |
|---|---|---|
| Impresa individuale già iscritta al Registro | Iscrizione automatica al momento dell'avvio | Comunicazione Unica (ComUnica) |
| Apertura di un'unità locale (filiale, sede secondaria) | Iscrizione al REA dell'unità locale | Comunicazione Unica (ComUnica) |
| Avvio di attività economica secondaria | Comunicazione al REA della nuova attività | Comunicazione Unica (ComUnica) |
| Associazione con attività economica prevalente | Iscrizione al REA (non al Registro ordinario) | Comunicazione Unica (ComUnica) |
| Variazione o cessazione di dati già iscritti | Aggiornamento obbligatorio entro i termini | Comunicazione Unica (ComUnica) |
Esempio pratico
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Tizio è titolare di una falegnameria con sede a Milano, già iscritta al Registro delle Imprese. Decide di aprire un secondo laboratorio a Monza per gestire i lavori nella zona nord. Quel secondo laboratorio è un’unità locale: Tizio deve comunicarlo alla Camera di Commercio tramite la Comunicazione Unica, specificando indirizzo e attività svolta. L’iscrizione al REA dell’unità locale di Monza avviene contestualmente all’invio della comunicazione e la filiale risulterà subito visibile sulla visura camerale, sia in quella di Milano sia in una visura dedicata all’unità locale monzese.
Documenti necessari
- Visura camerale ordinaria o storica (da registroimprese.it) per verificare i dati già iscritti
- Modello REA compilato tramite la piattaforma ComUnica delle Camere di Commercio
- Documento d’identità del titolare o del legale rappresentante
- Codice fiscale dell’impresa e, se applicabile, della nuova unità locale
- F24 per il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio (di norma entro il 30 giugno)
Caso 1 — Tizio apre una filiale in una nuova città
Scenario. Tizio gestisce una piccola agenzia di comunicazione con sede a Bologna, iscritta al Registro delle Imprese. Vince un contratto importante a Firenze e decide di aprire un ufficio locale per seguire il cliente sul posto.
Come si applica. L’ufficio di Firenze è un’unità locale dell’agenzia di Bologna. Tizio deve inviare una Comunicazione Unica alla Camera di Commercio per iscrivere l’unità locale al REA. Non si tratta di aprire una nuova impresa — la partita IVA e il codice fiscale rimangono gli stessi — ma di aggiornare il profilo camerale con la nuova sede operativa. La comunicazione deve avvenire prima dell’apertura effettiva (o contestualmente). Dopo l’iscrizione, l’ufficio di Firenze sarà visibile sulla visura camerale dell’agenzia di Bologna come unità locale attiva.
In pratica
- Inviare la Comunicazione Unica tramite il portale delle Camere di Commercio, selezionando ‘apertura unità locale’.
- Indicare l’indirizzo esatto, l’attività svolta nell’unità locale e il codice ATECO corrispondente.
- Verificare sulla visura camerale, dopo qualche giorno dall’invio, che l’unità locale risulti correttamente iscritta.
Caso 2 — Caio avvia un'attività secondaria
Scenario. Caio ha un’officina meccanica iscritta al Registro delle Imprese con codice ATECO relativo alla riparazione di autoveicoli. Inizia a vendere anche accessori e ricambi auto direttamente ai privati: un’attività commerciale al dettaglio che non era inclusa nella registrazione originale.
Come si applica. L’attività di vendita al dettaglio è diversa dalla riparazione: si tratta di un’attività economica secondaria che deve essere comunicata al REA. Caio deve aggiornare il profilo camerale aggiungendo il nuovo codice ATECO per il commercio al dettaglio di ricambi. Anche in questo caso si usa la Comunicazione Unica, scegliendo la variazione dei dati iscritti. Omettere la comunicazione espone Caio a sanzioni amministrative da parte della Camera di Commercio.
In pratica
- Identificare il codice ATECO corretto per l’attività secondaria (consultare la tabella ATECO 2007/2025 sul sito ISTAT o delle Camere di Commercio).
- Inviare la Comunicazione Unica di variazione, aggiungendo il nuovo codice ATECO all’elenco delle attività.
- Conservare la ricevuta della comunicazione come prova dell’avvenuta iscrizione.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Qual è la differenza tra REA e Registro delle Imprese?
Il Registro delle Imprese contiene i dati fondamentali dell’impresa (titolare, sede, oggetto sociale, capitale). Il REA è una sezione dello stesso archivio che raccoglie notizie aggiuntive di carattere economico, amministrativo e statistico. Nella pratica si consultano insieme tramite la visura camerale.
Devo iscrivermi al REA se apro solo un'attività online senza sede fisica?
Sì. L’assenza di una sede fisica non esonera dall’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA. La sede legale (anche se è il tuo appartamento) deve risultare dall’iscrizione camerale. Se successivamente apri un magazzino o uno showroom, quell’unità locale va comunicata separatamente.
Entro quanto tempo devo comunicare l'apertura di un'unità locale?
La comunicazione deve avvenire contestualmente all’avvio dell’unità locale, o prima. Non esiste un periodo di tolleranza: il ritardo è sanzionabile. Usa la Comunicazione Unica sul portale camerale.
Il diritto annuale si paga anche per le unità locali?
Sì. I soggetti iscritti al REA — incluse le unità locali — sono tenuti al versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio. L’importo varia in base alla forma giuridica e, per le società, al fatturato. Si versa con F24 di norma entro il 30 giugno di ogni anno.
Cosa succede se non comunico una variazione al REA?
L’omessa o tardiva comunicazione al Registro delle Imprese/REA espone a sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio. L’irregolarità emerge anche dalla visura camerale, che continua a mostrare i dati non aggiornati, con possibili problemi nei rapporti con banche, clienti e pubbliche amministrazioni.
Come si consulta il REA di un'altra impresa?
I dati del REA sono pubblici e consultabili sul portale registroimprese.it. La visura ordinaria mostra la situazione attuale; la visura storica ricostruisce tutte le variazioni nel tempo. Il servizio ha un costo per i diritti di segreteria, oppure alcune informazioni di base sono disponibili gratuitamente in forma semplificata.
Domande frequenti