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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1744 c.c. Riscossioni

In vigore

L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

In sintesi

  • Regola generale: no riscossione: l'agente non ha la facolta' di riscuotere i crediti del preponente, salvo espressa attribuzione di tale potere.
  • Facolta' attribuibile: il preponente puo' conferire all'agente il potere di riscuotere, ma tale conferimento deve essere esplicito.
  • Limiti alla riscossione autorizzata: anche l'agente autorizzato non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione del preponente.
  • Tutela del preponente: la norma mira a proteggere il preponente da incassi non autorizzati, sconti e dilazioni concessi dall'agente a danno del preponente stesso.
  • Autorizzazione speciale per sconti/dilazioni: non basta l'autorizzazione generale alla riscossione: servono autorizzazioni specifiche per ogni concessione di sconto o dilazione.

Il potere di riscossione dell'agente: regola ed eccezioni

L'articolo 1744 del Codice Civile disciplina la facolta' dell'agente di riscuotere i crediti del preponente, stabilendo come regola generale l'esclusione di tale potere e ammettendone l'attribuzione solo su espressa concessione del preponente. La norma risponde a un'esigenza di tutela dell'integrità patrimoniale del preponente: l'agente, che agisce come promotore e non come mandatario con rappresentanza, non ha per default il potere di incassare somme per conto del preponente.

Questa regola e' coerente con la struttura tipica del contratto di agenzia: l'agente promuove la conclusione di contratti, ma questi vengono poi conclusi direttamente tra il preponente e il terzo cliente. Il rapporto di debito-credito che nasce dal contratto concluso e' tra preponente e cliente, non tra agente e cliente. L'agente e' estraneo a tale rapporto, salvo specifica delega.

L'attribuzione della facolta' di riscossione

Il preponente puo' attribuire all'agente la facolta' di riscuotere i crediti. Tale attribuzione deve essere espressa: non puo' desumersi per implicito dalla mera qualita' di agente o da comportamenti concludenti. La giurisprudenza ha pero' talvolta riconosciuto la facolta' di riscossione quando il preponente abbia costantemente tollerato che l'agente incassasse per suo conto, applicando il principio dell'apparenza del diritto a tutela dei terzi di buona fede.

Se Tizio (preponente) autorizza Caio (agente) a riscuotere i pagamenti dei clienti, Caio diventa una sorta di incaricato della riscossione per conto del preponente. I pagamenti effettuati al Caio dal cliente Sempronio liberano Sempronio dal debito verso Tizio, anche se Caio non ha ancora versato le somme a Tizio.

Il divieto di sconti e dilazioni

Il secondo periodo dell'art. 1744 introduce un ulteriore limite all'agente autorizzato alla riscossione: anche tale agente non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione del preponente. Il termine 'speciale' indica che non basta l'autorizzazione generale alla riscossione: occorre un'autorizzazione specifica per ogni singola concessione di sconto o dilazione, o almeno un'autorizzazione che definisca criteri e limiti entro cui l'agente puo' operare.

La ratio e' chiara: sconti e dilazioni incidono direttamente sull'entita' del credito del preponente e sulle condizioni economiche del contratto. Se Caio, autorizzato a riscuotere, concedesse autonomamente a Sempronio uno sconto del 10% senza autorizzazione di Tizio, Tizio subirebbe un danno pari alla differenza tra il prezzo contrattuale e l'importo effettivamente incassato. Caio dovrebbe rispondere di tale danno.

Conseguenze pratiche e responsabilita'

L'agente che riscuote senza essere autorizzato compie un atto privo di efficacia rappresentativa nei confronti del preponente: il pagamento ricevuto dall'agente non libera il debitore nei confronti del preponente, salvo che il preponente abbia ratificato l'incasso o che ricorrano le condizioni per l'applicazione del principio di apparenza. L'agente non autorizzato che incassi risponde nei confronti del preponente per indebito arricchimento e, qualora si appropri delle somme, puo' incorrere in responsabilita' penale.

L'agente autorizzato che conceda sconti o dilazioni non autorizzate risponde del danno cagionato al preponente. La giurisprudenza ha qualificato tale comportamento come inadempimento contrattuale che puo' giustificare la risoluzione del contratto di agenzia in caso di violazioni reiterate o di particolare gravita'.

Coordinamento con la disciplina della rappresentanza

L'art. 1744 va coordinato con le norme sulla rappresentanza (artt. 1387 ss. c.c.) e, in particolare, con l'art. 1398 c.c. sul falsus procurator: l'agente che riscuote senza potere agisce come rappresentante senza poteri e il preponente puo' ratificare o rifiutare l'operazione. In caso di rifiuto, l'agente risponde nei confronti del terzo per i danni subiti a causa del mancato adempimento del contratto apparentemente concluso per conto del preponente.

Domande frequenti

L'agente puo' incassare i pagamenti dei clienti per conto del preponente?

Di regola no. La facolta' di riscossione deve essere espressamente attribuita dal preponente: senza tale attribuzione, l'agente non ha il potere di incassare crediti altrui.

Se l'agente incassa senza autorizzazione, il cliente e' liberato dal debito?

In linea generale no, salvo ratifica del preponente o applicazione del principio di apparenza a tutela del terzo in buona fede.

L'agente autorizzato alla riscossione puo' concedere sconti?

No, senza speciale autorizzazione. La sola facolta' di riscossione non include il potere di modificare le condizioni economiche (prezzi, scadenze) concordate tra preponente e cliente.

Come deve essere attribuita la facolta' di riscossione all'agente?

Deve essere espressa: non si presume dalla qualita' di agente. Puo' essere inserita nel contratto di agenzia o conferita con atto separato, ma deve essere inequivoca.

Cosa rischia l'agente che si appropria degli importi riscossi?

Risponde civilmente per inadempimento e danno al preponente. Se si appropria delle somme, puo' incorrere anche in responsabilita' penale (appropriazione indebita).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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