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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1738 c.c. – Revoca

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Finchè lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata.

In sintesi

  • Revoca dell'ordine di spedizione: il mittente può revocare l'incarico finché lo spedizioniere non ha concluso il contratto di trasporto col vettore.
  • Rimborso spese: in caso di revoca, il mittente deve rimborsare allo spedizioniere tutte le spese sostenute.
  • Equo compenso: il mittente deve corrispondere allo spedizioniere un equo compenso per l'attività già prestata.
  • Simmetria con la commissione: la norma ricalca l'art. 1734 c.c. sulla revoca della commissione, adattandola al contratto di spedizione.
Indice dei contenuti

Funzione e collocazione

L'art. 1738 c.c. disciplina la revoca dell'ordine di spedizione, concedendo al mittente la facolta' di recedere dall'incarico conferito allo spedizioniere prima che questi abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore. La norma e' strutturalmente analoga all'art. 1734 c.c. sulla revoca della commissione, e riflette il medesimo principio: l'autorità del committente sull'operazione fino al momento in cui essa acquisisce rilevanza giuridica verso i terzi.

Il limite temporale della revoca

Il mittente può revocare l'ordine fino alla conclusione del contratto di trasporto col vettore. Una volta che lo spedizioniere ha firmato la lettera di vettura o la polizza di carico con il vettore, la revoca e' inefficace: lo spedizioniere e' vincolato dal contratto di trasporto e non può liberarsene senza conseguenze verso il vettore. In quel momento, il mittente può al più tentare di annullare il trasporto concordando con lo spedizioniere la rescissione del contratto col vettore, ma non può pretendere che ciò avvenga senza costi.

Obblighi del mittente in caso di revoca

La norma pone a carico del mittente revocante due obbligazioni distinte:

1. Rimborso delle spese: il mittente deve rimborsare tutte le spese documentate sostenute dallo spedizioniere fino alla revoca, incluse eventuali anticipazioni per diritti doganali, tariffe portuali o costi di magazzinaggio.

2. Equo compenso: il mittente deve corrispondere un compenso proporzionato all'attività già svolta. La dizione «equo compenso», identica a quella usata dall'art. 2225 c.c. per il contratto d'opera, implica una valutazione della qualità e quantita' del lavoro svolto, non una mera frazione della provvigione pattuita per l'incarico completo.

Differenza rispetto all'art. 1734 c.c.

L'art. 1734 c.c. prevede per la commissione una «parte della provvigione» determinata tenendo conto di spese e opera. L'art. 1738 c.c. separa invece il rimborso spese dall'equo compenso, rendendo più esplicita la duplice componente del ristoro: una restitutoria (spese) e una remunerativa (compenso per l'attività). Questa struttura riflette meglio il carattere misto del contratto di spedizione, in cui le spese anticipate possono essere molto rilevanti rispetto alla provvigione vera e propria.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Tizio incarica Caio, spedizioniere, di organizzare il trasporto di una partita di macchinari verso il Brasile. Caio avvia le pratiche doganali e anticipa 800 euro di diritti, poi riceve un fermo amministrativo sulla merce e Tizio decide di revocare l'ordine prima che Caio abbia firmato il contratto col vettore marittimo. Tizio deve: (a) rimborsare a Caio gli 800 euro anticipati per i diritti doganali; (b) corrispondere a Caio un equo compenso per l'attività svolta (istruzione della pratica, ricerca del vettore, trattative). Se Tizio rifiuta, Caio può agire in giudizio per ottenere entrambe le componenti del ristoro.

Coordinamento con le norme generali sul mandato

Il contratto di spedizione e' un mandato (art. 1737 c.c.); in quanto tale, in assenza di norme speciali, si applicano le disposizioni generali sul mandato (artt. 1703-1730 c.c.). La revoca del mandante e' disciplinata dall'art. 1722 n. 1 c.c., ma per il contratto di spedizione l'art. 1738 c.c. e' norma speciale e prevale, regolando in modo più specifico le conseguenze economiche della revoca.

Domande frequenti

Fino a quando il mittente può revocare l'ordine di spedizione?

Fino al momento in cui lo spedizioniere ha concluso il contratto di trasporto col vettore. Dopo quel momento la revoca e' inefficace verso il vettore.

Cosa deve pagare il mittente allo spedizioniere in caso di revoca?

Deve rimborsare tutte le spese sostenute dallo spedizioniere fino alla revoca e corrispondergli un equo compenso per l'attività già prestata.

L'equo compenso corrisponde alla provvigione piena?

No, e' un compenso proporzionato all'attività effettivamente svolta, valutato in base alla qualità e quantita' del lavoro completato prima della revoca.

Se lo spedizioniere ha già firmato il contratto col vettore, il mittente può ancora revocare?

No, la revoca e' inefficace verso il vettore. Il mittente può chiedere allo spedizioniere di tentare la rescissione del contratto col vettore, ma ne sopportera' tutti i costi.

L'art. 1738 c.c. si applica anche alla spedizione marittima e aerea?

Per la spedizione marittima e aerea si applicano in primo luogo le norme del Codice della Navigazione come disciplina speciale; l'art. 1738 c.c. si applica in via residuale per quanto non diversamente regolato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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