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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1738 c.c. Revoca

In vigore

Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Revoca dell'ordine di spedizione: il mittente puo' revocare l'incarico finche' lo spedizioniere non ha concluso il contratto di trasporto col vettore.
  • Rimborso spese: in caso di revoca, il mittente deve rimborsare allo spedizioniere tutte le spese sostenute.
  • Equo compenso: il mittente deve corrispondere allo spedizioniere un equo compenso per l'attivita' gia' prestata.
  • Simmetria con la commissione: la norma ricalca l'art. 1734 c.c. sulla revoca della commissione, adattandola al contratto di spedizione.

Funzione e collocazione

L'art. 1738 c.c. disciplina la revoca dell'ordine di spedizione, concedendo al mittente la facolta' di recedere dall'incarico conferito allo spedizioniere prima che questi abbia concluso il contratto di trasporto con il vettore. La norma e' strutturalmente analoga all'art. 1734 c.c. sulla revoca della commissione, e riflette il medesimo principio: l'autorita' del committente sull'operazione fino al momento in cui essa acquisisce rilevanza giuridica verso i terzi.

Il limite temporale della revoca

Il mittente puo' revocare l'ordine fino alla conclusione del contratto di trasporto col vettore. Una volta che lo spedizioniere ha firmato la lettera di vettura o la polizza di carico con il vettore, la revoca e' inefficace: lo spedizioniere e' vincolato dal contratto di trasporto e non puo' liberarsene senza conseguenze verso il vettore. In quel momento, il mittente puo' al piu' tentare di annullare il trasporto concordando con lo spedizioniere la rescissione del contratto col vettore, ma non puo' pretendere che cio' avvenga senza costi.

Obblighi del mittente in caso di revoca

La norma pone a carico del mittente revocante due obbligazioni distinte:

1. Rimborso delle spese: il mittente deve rimborsare tutte le spese documentate sostenute dallo spedizioniere fino alla revoca, incluse eventuali anticipazioni per diritti doganali, tariffe portuali o costi di magazzinaggio.

2. Equo compenso: il mittente deve corrispondere un compenso proporzionato all'attivita' gia' svolta. La dizione «equo compenso» — identica a quella usata dall'art. 2225 c.c. per il contratto d'opera — implica una valutazione della qualita' e quantita' del lavoro svolto, non una mera frazione della provvigione pattuita per l'incarico completo.

Differenza rispetto all'art. 1734 c.c.

L'art. 1734 c.c. prevede per la commissione una «parte della provvigione» determinata tenendo conto di spese e opera. L'art. 1738 c.c. separa invece il rimborso spese dall'equo compenso, rendendo piu' esplicita la duplice componente del ristoro: una restitutoria (spese) e una remunerativa (compenso per l'attivita'). Questa struttura riflette meglio il carattere misto del contratto di spedizione, in cui le spese anticipate possono essere molto rilevanti rispetto alla provvigione vera e propria.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Tizio incarica Caio, spedizioniere, di organizzare il trasporto di una partita di macchinari verso il Brasile. Caio avvia le pratiche doganali e anticipa 800 euro di diritti, poi riceve un fermo amministrativo sulla merce e Tizio decide di revocare l'ordine prima che Caio abbia firmato il contratto col vettore marittimo. Tizio deve: (a) rimborsare a Caio gli 800 euro anticipati per i diritti doganali; (b) corrispondere a Caio un equo compenso per l'attivita' svolta (istruzione della pratica, ricerca del vettore, trattative). Se Tizio rifiuta, Caio puo' agire in giudizio per ottenere entrambe le componenti del ristoro.

Coordinamento con le norme generali sul mandato

Il contratto di spedizione e' un mandato (art. 1737 c.c.); in quanto tale, in assenza di norme speciali, si applicano le disposizioni generali sul mandato (artt. 1703-1730 c.c.). La revoca del mandante e' disciplinata dall'art. 1722 n. 1 c.c., ma per il contratto di spedizione l'art. 1738 c.c. e' norma speciale e prevale, regolando in modo piu' specifico le conseguenze economiche della revoca.

Domande frequenti

Fino a quando il mittente puo' revocare l'ordine di spedizione?

Fino al momento in cui lo spedizioniere ha concluso il contratto di trasporto col vettore. Dopo quel momento la revoca e' inefficace verso il vettore.

Cosa deve pagare il mittente allo spedizioniere in caso di revoca?

Deve rimborsare tutte le spese sostenute dallo spedizioniere fino alla revoca e corrispondergli un equo compenso per l'attivita' gia' prestata.

L'equo compenso corrisponde alla provvigione piena?

No, e' un compenso proporzionato all'attivita' effettivamente svolta, valutato in base alla qualita' e quantita' del lavoro completato prima della revoca.

Se lo spedizioniere ha gia' firmato il contratto col vettore, il mittente puo' ancora revocare?

No, la revoca e' inefficace verso il vettore. Il mittente puo' chiedere allo spedizioniere di tentare la rescissione del contratto col vettore, ma ne sopportera' tutti i costi.

L'art. 1738 c.c. si applica anche alla spedizione marittima e aerea?

Per la spedizione marittima e aerea si applicano in primo luogo le norme del Codice della Navigazione come disciplina speciale; l'art. 1738 c.c. si applica in via residuale per quanto non diversamente regolato.

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Redazione Legge in Chiaro
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