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Art. 1723 c.c. Revocabilità del mandato
In vigore
Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il principio di revocabilita e i suoi temperamenti
L'articolo 1723 c.c. regola la revocabilita del mandato, distinguendo tre regimi: il mandato ordinario (sempre revocabile, con eventuale risarcimento), il mandato con clausola di irrevocabilita (revocabile, ma con risarcimento in assenza di giusta causa) e il mandato conferito nell'interesse del mandatario o di terzi (tendenzialmente irrevocabile e resistente alla morte del mandante).
Revocabilita nel mandato ordinario
Il primo comma sancisce la liberta del mandante di revocare l'incarico in qualsiasi momento. Questa facolta e connessa al carattere fiduciario del rapporto: non si puo costringere il mandante a mantenere in vita un incarico in cui non ripone piu fiducia. Tuttavia, se era stata espressamente pattuita l'irrevocabilita, la revoca, pur rimanendo efficace, obbliga il mandante a risarcire il danno causato al mandatario. La clausola di irrevocabilita trasforma il diritto potestativo di revoca in un diritto soggetto a conseguenze risarcitorie, senza sopprimerlo.
La giusta causa, una sopravvenienza oggettiva, come la violazione degli obblighi da parte del mandatario o un mutamento radicale delle circostanze, esonera il mandante da qualsiasi responsabilita, anche in presenza di clausola di irrevocabilita.
Mandato nell'interesse del mandatario o di terzi
Il secondo comma introduce una categoria di mandato strutturalmente diversa: il mandato conferito non solo nell'interesse del mandante, ma anche nell'interesse del mandatario o di un terzo. L'esempio classico e la procura a vendere conferita a Caio affinche incassi il prezzo a copertura di un credito vantato nei confronti di Tizio mandante. In questo caso il mandato assolve anche una funzione di garanzia: estinguerlo unilateralmente equivarrebbe a privare il beneficiario della tutela pattuita.
Per questo il legislatore stabilisce che tale mandato non si estingue per semplice revoca del mandante: quest'ultimo conserva il potere di revocare, ma solo ricorrendo una giusta causa o se diversamente convenuto. In assenza di giusta causa, la revoca e inefficace, non produce l'estinzione del mandato, e il mandatario puo continuare ad agire validamente per conto del mandante.
Resistenza alla morte e all'incapacita del mandante
L'ultimo periodo del secondo comma prevede che il mandato nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue neppure per morte o sopravvenuta incapacita del mandante. Si deroga cosi alla regola generale dell'art. 1722, n. 4. La ratio e la medesima: poiche il mandato serve anche a tutelare interessi diversi da quelli del mandante, la sua estinzione automatica per morte priverebbe il beneficiario della tutela senza che vi sia un'adeguata ragione. Gli eredi del mandante subentrano nella posizione del de cuius anche con riguardo agli obblighi derivanti da questo mandato.
Distinzione tra mandato irrevocabile e mandato nell'interesse altrui
E importante non confondere le due figure. La clausola di irrevocabilita (primo comma) rende piu onerosa la revoca ma non la esclude; il mandato nell'interesse altrui (secondo comma) rende la revoca unilaterale vera e propria inefficace in assenza di giusta causa. Nel primo caso l'effetto e risarcitorio; nel secondo l'effetto e invalidante: la revoca non produce effetti giuridici sulla continuita del mandato.
Domande frequenti
Il mandante puo revocare un mandato dichiarato irrevocabile?
Si, il mandante conserva sempre il potere di revoca. Tuttavia, se il mandato era stato dichiarato irrevocabile, la revoca senza giusta causa obbliga il mandante a risarcire i danni subiti dal mandatario.
Quando il mandato non si estingue per revoca?
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per semplice revoca del mandante. La revoca e inefficace salvo che ricorra una giusta causa o che sia diversamente stabilito nel contratto.
Cosa si intende per giusta causa di revoca?
Per giusta causa si intende una sopravvenienza oggettiva che rende non piu esigibile la prosecuzione del rapporto, come la grave violazione degli obblighi da parte del mandatario, la perdita dei requisiti professionali o un mutamento radicale delle circostanze originarie.
Il mandato nell'interesse del mandatario si estingue alla morte del mandante?
No. L'art. 1723, secondo comma, prevede espressamente che il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per morte o sopravvenuta incapacita del mandante, in deroga alla regola generale dell'art. 1722.
Come si distingue il mandato irrevocabile dal mandato nell'interesse altrui?
Nel mandato irrevocabile (primo comma) la revoca e sempre possibile ma comporta risarcimento. Nel mandato nell'interesse altrui (secondo comma) la revoca unilaterale senza giusta causa e inefficace: il mandato continua a produrre effetti nonostante la revoca.