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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Come funziona la tassazione dei dividendi tra società

Quando una SRL, una SPA o qualsiasi altra società di capitali percepisce un dividendo da un’altra società in cui detiene una partecipazione, ci si aspetta che quel provento sia tassato come reddito. E in effetti lo è — ma solo in minima parte. L’art. 89 del TUIR stabilisce che gli utili distribuiti da altre società concorrono a formare il reddito della società percipiente solo per il 5% del loro ammontare. Il restante 95% è escluso dall’imposizione.

La ragione è intuitiva. Gli utili distribuiti come dividendi provengono da redditi già tassati in capo alla società che li ha prodotti. Se quella stessa somma venisse tassata di nuovo al 100% in capo alla società-socio, si avrebbe una doppia imposizione economica sullo stesso reddito. L’esclusione del 95% è il meccanismo con cui il sistema fiscale neutralizza (quasi del tutto) questa duplicazione.

Il meccanismo è quindi simile — ma non identico — alla PEX (che riguarda le plusvalenze da cessione di partecipazioni, art. 87 TUIR). Per i dividendi non occorre verificare holding period o classificazione in bilancio: l’esclusione del 95% si applica automaticamente a tutti i dividendi percepiti da soggetti IRES, purché il dividendo non provenga da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata senza aver già scontato tassazione per trasparenza.

Dividendi percepiti da società — regime art. 89 TUIR
Voce Trattamento fiscale
Quota esclusa da imposizione 95% del dividendo percepito
Quota che concorre al reddito IRES 5% del dividendo percepito
Aliquota IRES sulla quota imponibile 24% (aliquota ordinaria)
Momento di imputazione al reddito Periodo d'imposta di percezione (principio di cassa)
Ritenuta subita all'incasso (se applicata) Concorre al credito d'imposta nel quadro RN
Dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata (senza trasparenza) Tassati integralmente (100%) salvo dimostrazione di tassazione adeguata

Esempio pratico

  • Alfa SRL detiene il 30% di Beta SRL. Beta SRL delibera e paga un dividendo di 100.000 euro, di cui 30.000 euro spettano ad Alfa SRL. Ai sensi dell’art. 89 TUIR, il 95% = 28.500 euro è escluso. Solo il 5% = 1.500 euro concorre al reddito IRES di Alfa SRL. IRES dovuta sul dividendo: 1.500 × 24% = 360 euro. Senza l’esclusione, l’imposta sarebbe stata 30.000 × 24% = 7.200 euro.

Documenti necessari

  • Delibera assembleare di distribuzione degli utili della società partecipata
  • Documentazione dell’incasso effettivo (estratto conto bancario con data valuta)
  • Certificazione del sostituto d’imposta se sono state applicate ritenute
  • Modello Redditi SC 2026 — quadro RF (variazione in diminuzione del 95% escluso)
  • Eventuali certificazioni sulla residenza fiscale della partecipata (per escludere Paesi privilegiati)

Caso 1 — Alfa SRL incassa dividendi da Beta SRL: tassazione minima

Scenario. Alfa SRL è socia al 40% di Beta SRL, una società italiana che produce software. Beta SRL chiude l’esercizio 2024 con un utile netto di 250.000 euro e delibera la distribuzione di 200.000 euro. La quota di Alfa SRL è 80.000 euro, incassata nel luglio 2025.

Come si applica. Il dividendo di 80.000 euro è percepito nel 2025 (principio di cassa). Il 95% = 76.000 euro è escluso dal reddito di Alfa SRL. Solo 4.000 euro (il 5%) entrano nell’imponibile IRES 2025. IRES sul dividendo: 4.000 × 24% = 960 euro. L’esclusione del 95% si applica automaticamente, senza bisogno di verificare holding period o altre condizioni (a differenza della PEX).

In pratica

  • Il momento rilevante è l’incasso effettivo, non la delibera: se Beta SRL delibera il dividendo in dicembre 2024 ma lo paga in gennaio 2025, il reddito per Alfa SRL si forma nel 2025.
  • Alfa SRL non deve fare nulla di speciale: la variazione in diminuzione del 95% avviene nel quadro RF del Modello Redditi SC, semplicemente non includendo quella quota nell’imponibile.
  • Se Beta SRL avesse applicato una ritenuta d’acconto all’atto del pagamento, Alfa SRL la recupera come credito d’imposta nel quadro RN.

Caso 2 — Gamma SNC distribuisce utili a Tizio: regime completamente diverso

Scenario. Tizio è socio al 50% di Gamma SNC (società di persone). Gamma SNC produce un reddito di 60.000 euro nel 2025. Tizio riceve la sua quota di 30.000 euro come reddito da partecipazione.

Come si applica. Tizio non è un soggetto IRES: è una persona fisica e la sua partecipazione a una società di persone non è un dividendo ai sensi dell’art. 89 TUIR. Il reddito di Gamma SNC (30.000 euro) gli viene imputato per trasparenza (art. 5 TUIR) indipendentemente dalla distribuzione effettiva, e concorre al suo reddito complessivo IRPEF per l’intero importo. Non esiste l’esclusione del 95%.

In pratica

  • L’art. 89 TUIR si applica solo quando il socio è un soggetto IRES (es. una SRL che riceve dividendi da un’altra SRL). Non si applica alle persone fisiche.
  • Per le persone fisiche che percepiscono dividendi da società di capitali, il regime è diverso: dipende dalla qualificazione della partecipazione e può prevedere ritenuta secca o concorso parziale all’IRPEF.
  • La distinzione tra soggetti IRES e IRPEF è fondamentale per non confondere i regimi: l’esclusione del 95% è una prerogativa solo societaria.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

L'esclusione del 95% vale anche per i dividendi ricevuti da società estere?

Sì, in linea generale. Ma se la società partecipata è residente in un Paese a fiscalità privilegiata (individuato ai sensi dell’art. 47-bis TUIR) e non ha già scontato tassazione per trasparenza in Italia, i dividendi possono essere tassati integralmente. Occorre verificare caso per caso.

Quando si 'incassa' un dividendo ai fini fiscali?

Nel momento in cui il denaro è effettivamente disponibile per la società (principio di cassa). La delibera di distribuzione non è sufficiente: rileva la data dell’accredito bancario o comunque della disponibilità materiale delle somme.

Se la società ha un credito di imposta per ritenute subite, come funziona?

Se la società partecipata ha applicato una ritenuta d’acconto sul dividendo (cosa che non sempre accade tra società di capitali), la ritenuta subita confluisce nel quadro RN come credito d’imposta a scomputo dell’IRES dovuta.

La quota esclusa (95%) va comunque indicata nel Modello Redditi?

Sì. Il dividendo lordo va incluso nei componenti positivi del quadro RF. Poi il 95% viene portato come variazione in diminuzione. Solo il 5% netto rimane nel reddito imponibile finale.

L'art. 89 vale anche per i dividendi distribuiti da cooperative?

In linea generale sì, con alcune particolarità. Per le cooperative, occorre verificare la specifica qualificazione degli utili distribuiti e le eventuali norme speciali applicabili alla categoria cooperativa.

Se la società di comodo riceve dividendi, come si calcola il reddito minimo?

I dividendi che beneficiano dell’esclusione del 95% possono ridurre il reddito minimo da dichiarare. L’art. 30, comma 1, L. 724/1994 prevede che la quota esclusa (il 95% dei dividendi) non concorra al reddito imponibile ai fini del calcolo del minimo, e pertanto riduce la base su cui si determina l’eventuale adeguamento.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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