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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1722 c.c. Cause di estinzione

In vigore

Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.

In sintesi

  • Scadenza del termine o compimento dell'affare: il mandato si estingue automaticamente al raggiungimento dello scopo o allo spirare del termine convenuto.
  • Revoca del mandante: il mandante puo revocare l'incarico in qualsiasi momento, salve le conseguenze previste dagli artt. 1723-1725.
  • Rinuncia del mandatario: anche il mandatario puo liberarsi unilateralmente, con possibilita di risarcimento in caso di rinuncia intempestiva.
  • Morte o incapacita sopravvenuta: la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario estinguono il mandato per il suo carattere personale.
  • Mandato d'impresa: se il mandato ha per oggetto atti relativi all'esercizio di un'impresa continuata, non si estingue per morte o incapacita delle parti, salvo recesso.

Le cause di estinzione del mandato

L'articolo 1722 c.c. apre il Paragrafo III dedicato all'estinzione del mandato, elencando le quattro cause tipiche che pongono fine al rapporto. La norma rispecchia la natura tendenzialmente fiduciaria e personale del mandato: poiche l'incarico si fonda sulla fiducia reciproca, la sua estinzione puo derivare non solo da cause obiettive (scadenza, compimento), ma anche da atti volitivi unilaterali (revoca, rinuncia) e da eventi che incidono sulla persona dei contraenti (morte, incapacita).

Prima causa: scadenza del termine o compimento dell'affare

Il mandato si estingue naturalmente quando realizza il suo scopo. Se Tizio ha incaricato Caio di vendere il proprio appartamento, il mandato si estingue nel momento in cui la compravendita viene perfezionata. Analogamente, se il mandato era a tempo determinato, l'estinzione avviene automaticamente alla scadenza, senza necessita di atti formali. E la causa di estinzione piu lineare, priva di conseguenze risarcitorie tra le parti.

Seconda causa: revoca del mandante

Il mandante puo revocare il mandato in qualsiasi momento, in virtu del carattere fiduciario del rapporto. Tuttavia, questa facolta non e incondizionata: se era stata pattuita l'irrevocabilita, la revoca e comunque efficace ma obbliga il mandante al risarcimento dei danni, salvo giusta causa (art. 1723 c.c.). La revoca del mandato oneroso a termine comporta ulteriori conseguenze economiche disciplinate dall'art. 1725. La revoca puo essere espressa o tacita (art. 1724): la nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare vale come revoca implicita.

Terza causa: rinuncia del mandatario

Il mandatario puo rinunciare all'incarico, ma e tenuto a darne comunicazione tempestiva al mandante. Se la rinuncia e intempestiva o causa danni al mandante in un momento sfavorevole, il mandatario puo essere tenuto al risarcimento (art. 1727 c.c.). La rinuncia opera come atto unilaterale recettizio: diviene efficace nel momento in cui la comunicazione perviene al mandante.

Quarta causa: morte o incapacita sopravvenuta

Il mandato si estingue per morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. La norma riflette il carattere intuitu personae del contratto: il mandante ha conferito l'incarico proprio a quella persona, e il mandatario lo ha accettato in virtu del rapporto fiduciario con quel mandante. La morte dell'uno o dell'altro recide questo legame. Gli eredi del mandatario defunto sono tenuti, nei limiti del possibile, ad avvisare il mandante e ad adottare le misure urgenti necessarie a tutelare i suoi interessi (art. 1728 c.c.).

Eccezione: mandato relativo all'esercizio d'impresa

L'ultimo comma introduce una deroga significativa: il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue per morte o incapacita delle parti, se l'esercizio dell'impresa e continuato. La ratio e di proteggere la continuita dell'attivita imprenditoriale, che richiede stabilita nei rapporti giuridici. Gli eredi del mandante o del mandatario possono tuttavia esercitare il diritto di recesso, liberandosi dal vincolo quando lo ritengano opportuno.

Effetti dell'estinzione verso i terzi

L'estinzione del mandato non pregiudica i diritti dei terzi che abbiano contrattato in buona fede con il mandatario ignorando la causa estintiva. In particolare, l'art. 1729 c.c. tutela i terzi che, senza colpa, non erano a conoscenza della morte del mandante o di altra causa di estinzione del mandato.

Domande frequenti

Il mandato si estingue automaticamente alla scadenza del termine?

Si. La scadenza del termine produce l'estinzione automatica del mandato senza necessita di atti formali. Analogamente, il compimento dell'affare per cui il mandato era stato conferito determina l'estinzione immediata.

La morte del mandatario estingue sempre il mandato?

In linea generale si, per il carattere personale del rapporto. Fa eccezione il mandato relativo all'esercizio di un'impresa: se l'attivita e continuata, il mandato non si estingue, salvo recesso degli eredi o delle altre parti.

Qual e la differenza tra revoca e rinuncia?

La revoca e l'atto unilaterale con cui il mandante pone fine al mandato; la rinuncia e l'atto con cui e il mandatario a liberarsi dall'incarico. Entrambe possono dar luogo a risarcimento se esercitate senza giusta causa o in modo intempestivo.

L'interdizione del mandante estingue il mandato?

Si, l'interdizione, come l'inabilitazione, del mandante o del mandatario e causa di estinzione del mandato ai sensi del n. 4 dell'art. 1722 c.c. Anche in questo caso vale l'eccezione per il mandato relativo all'esercizio di un'impresa continuata.

I contratti conclusi dal mandatario dopo l'estinzione del mandato sono validi?

I terzi che abbiano contrattato in buona fede con il mandatario ignorando la causa estintiva sono tutelati dall'art. 1729 c.c. Gli atti compiuti dal mandatario restano opponibili al mandante (o ai suoi eredi) nei confronti dei terzi di buona fede.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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