Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze finanziarie realizzate dal 1° luglio 2014 (quadro T, Sezione II del 730).
- Plusvalenza = incasso – costo di acquisto, aumentato delle commissioni di intermediazione e degli altri oneri inerenti.
- Le minusvalenze si compensano con le plusvalenze della stessa sezione; l’eccedenza si riporta nei quattro anni successivi.
- Con il regime dichiarativo sei tu a calcolare e versare l’imposta compilando il quadro T; col regime amministrato ci pensa l’intermediario (banca o broker).
- Attenzione ai CFD e derivati: i differenziali positivi e negativi concorrono al risultato complessivo della sezione, quindi anche le perdite su CFD sono compensabili.
- Se hai minusvalenze certificate dal broker puoi portarle in deduzione anche se si riferiscono ad anni precedenti, fino al quarto anno.
Come funziona la tassazione delle plusvalenze finanziarie
Quando vendi azioni, quote di ETF, CFD o altri strumenti finanziari a un prezzo superiore a quello che hai pagato, realizzi una plusvalenza, cioè un guadagno. In Italia queste plusvalenze sono tassate con un’imposta sostitutiva, che sostituisce l’IRPEF normale e che l’Agenzia delle Entrate fissa nella misura del 26 per cento per le operazioni realizzate dal 1° luglio 2014.
Il meccanismo è semplice: la plusvalenza si calcola sottraendo al prezzo di vendita il costo di acquisto, comprese le commissioni che il broker ti ha addebitato. Se hai comprato 100 azioni a 10 euro ciascuna e le hai vendute a 13 euro, la tua plusvalenza lorda è 300 euro (meno le commissioni pagate). Su quella cifra netta paghi il 26 per cento.
Esistono due modi per pagare questa imposta. Nel regime amministrato il broker italiano calcola e versa l’imposta in automatico: tu non devi compilare nulla nel 730. Nel regime dichiarativo, invece, sei tu a raccogliere i dati, a compilare il quadro T del 730 e a versare l’imposta con modello F24 (codice tributo 1100). I broker esteri o chi gestisce il conto in proprio usa quasi sempre il regime dichiarativo.
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- Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
- Documenti da preparare e date del 730/2026
| Periodo di realizzo | Aliquota imposta sostitutiva |
|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2011 | 12,50% (corrispettivi e costi al 62,50%) |
| Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 | 20% (Sezione I quadro T) |
| Dal 1° luglio 2014 in poi | 26% (Sezione II quadro T) |
Esempio pratico
-
Tizio apre un conto trading con un broker estero nel 2025. Compra 50 azioni a 20 euro (costo totale 1.000 euro, commissioni incluse) e le rivende a 28 euro incassando 1.400 euro. Plusvalenza = 400 euro. Imposta sostitutiva = 400 x 26% = 104 euro, da versare con F24 (codice tributo 1100) dopo aver compilato la Sezione II del quadro T del 730. Nello stesso anno Tizio aveva anche un CFD in perdita per 150 euro: quella perdita si porta in compensazione, abbassando la plusvalenza netta a 250 euro e l’imposta a 65 euro.
Documenti necessari
- Rendiconto annuale del broker con riepilogo di acquisti, vendite e commissioni
- Certificazione delle minusvalenze rilasciata dall’intermediario (se disponibile)
- Estratto conto o nota di eseguito per ogni operazione
- Eventuale documentazione di acquisto per calcolare il costo di carico
- Modello F24 con il codice tributo 1100 per il versamento dell’imposta sostitutiva
Tizio usa un broker italiano con regime amministrato
Scenario. Tizio ha un conto titoli presso una banca italiana che applica il regime del risparmio amministrato. Nel 2025 vende azioni in guadagno per 500 euro di plusvalenza.
Come si applica. La banca trattiene e versa in automatico l’imposta sostitutiva del 26% (130 euro). Nel modello 730 di Tizio non compare nulla relativo a queste operazioni: il quadro T non va compilato perche’ l’intermediario ha gia’ assolto l’obbligo.
In pratica
- Con il regime amministrato il broker italiano gestisce tutto: non devi fare nulla in dichiarazione.
- Ricorda pero’ di verificare nel rendiconto che l’imposta sia stata effettivamente trattenuta.
Caio usa un broker estero con regime dichiarativo
Scenario. Caio ha un conto presso un broker con sede fuori dall’Italia. Nel 2025 ha guadagnato 800 euro su ETF e perso 300 euro su CFD. Nessuna imposta e’ stata trattenuta.
Come si applica. Caio deve compilare la Sezione II del quadro T del 730. Inserisce i corrispettivi totali e i costi di acquisto. La perdita sui CFD (300 euro) si compensa con la plusvalenza sugli ETF (800 euro), risultando in una plusvalenza netta di 500 euro. Imposta dovuta: 500 x 26% = 130 euro, da versare con F24 codice tributo 1100. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale del conto estero.
In pratica
- Con broker esteri devi calcolare tutto da solo e compilare il quadro T.
- Non dimenticare il quadro W per dichiarare il conto estero al monitoraggio fiscale.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Quanta IRPEF devi pagare?
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Domande frequenti
Devo dichiarare le plusvalenze se uso un broker italiano?
In linea generale no, se hai scelto il regime amministrato: il broker italiano trattiene l’imposta del 26% direttamente. Verifica pero’ nel rendiconto annuale che l’intermediario abbia effettivamente operato le ritenute.
Posso compensare le perdite su CFD con i guadagni su azioni?
Si’, entrambi rientrano nella stessa Sezione II del quadro T (o nella stessa sezione del regime amministrato). Le minusvalenze e i differenziali negativi si sommano algebricamente alle plusvalenze della medesima sezione.
Per quanto tempo posso riportare le minusvalenze non compensate?
Fino a quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui si e’ verificata la perdita, a condizione di averla indicata nella dichiarazione relativa a quell’anno.
Come calcolo il costo di acquisto se ho fatto piu' acquisti dello stesso titolo?
Per i titoli non partecipativi si usa il criterio L.I.F.O. (last in, first out), cioe’ si considerano ceduti prima i titoli acquistati per ultimi. Il costo va aumentato di tutti gli oneri inerenti, come le commissioni.
Dove trovo il codice tributo per versare l'imposta?
Il codice tributo per le plusvalenze finanziarie (sia dalla Sezione I che dalla Sezione II del quadro T/RT) e’ il 1100, da indicare nel modello F24.
Gli ETF armonizzati sono trattati come le azioni ai fini delle plusvalenze?
Si’, le plusvalenze da cessione o rimborso di quote di OICVM (fondi ed ETF armonizzati) realizzate dal 1° luglio 2014 sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%, da dichiarare nella Sezione II del quadro T.
Domande frequenti
Devo dichiarare le plusvalenze se uso un broker italiano?
In linea generale no, se hai scelto il regime amministrato: il broker italiano trattiene l'imposta del 26% direttamente. Verifica pero' nel rendiconto annuale che l'intermediario abbia effettivamente operato le ritenute.
Posso compensare le perdite su CFD con i guadagni su azioni?
Si', entrambi rientrano nella stessa Sezione II del quadro T (o nella stessa sezione del regime amministrato). Le minusvalenze e i differenziali negativi si sommano algebricamente alle plusvalenze della medesima sezione.
Per quanto tempo posso riportare le minusvalenze non compensate?
Fino a quattro periodi d'imposta successivi a quello in cui si e' verificata la perdita, a condizione di averla indicata nella dichiarazione relativa a quell'anno.
Come calcolo il costo di acquisto se ho fatto piu' acquisti dello stesso titolo?
Per i titoli non partecipativi si usa il criterio L.I.F.O. (last in, first out), cioe' si considerano ceduti prima i titoli acquistati per ultimi. Il costo va aumentato di tutti gli oneri inerenti, come le commissioni.
Dove trovo il codice tributo per versare l'imposta?
Il codice tributo per le plusvalenze finanziarie (sia dalla Sezione I che dalla Sezione II del quadro T/RT) e' il 1100, da indicare nel modello F24.
Gli ETF armonizzati sono trattati come le azioni ai fini delle plusvalenze?
Si', le plusvalenze da cessione o rimborso di quote di OICVM (fondi ed ETF armonizzati) realizzate dal 1° luglio 2014 sono soggette all'imposta sostitutiva del 26%, da dichiarare nella Sezione II del quadro T.