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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 144 quinquies T.U.B. – Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.

In vigore dal 30/11/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

“1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalita’ stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.”

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In sintesi

  • Estende l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter TUB anche alle violazioni di norme UE direttamente applicabili
  • Riguarda il Reg. UE 575/2013 (CRR), le norme tecniche EBA e la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)
  • Include anche gli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi del Reg. CE 1093/2010
  • Introdotto dal D.Lgs. 182/2021 per rafforzare il coordinamento tra diritto bancario nazionale e UE
  • Garantisce che l'inosservanza del diritto europeo prudenziale sia sanzionata con gli stessi strumenti delle violazioni nazionali

Ratio e obiettivi della norma

L'art. 144-quinquies TUB, introdotto dal D.Lgs. 182/2021, risolve un problema sistematico che si poneva prima della sua entrata in vigore: le sanzioni previste dal TUB per le violazioni delle disposizioni nazionali non erano formalmente applicabili alle violazioni dei regolamenti europei direttamente applicabili, come il Reg. UE 575/2013 (CRR, Capital Requirements Regulation). La norma colma questa lacuna estendendo l'applicazione dell'intero apparato sanzionatorio previsto dagli artt. 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter TUB anche alle violazioni del diritto europeo prudenziale direttamente applicabile.

Il perimetro delle norme europee coperte

L'art. 144-quinquies TUB fa riferimento a tre categorie di fonti europee: (i) il Reg. UE 575/2013 (CRR) e le relative norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) adottate dalla Commissione Europea ai sensi degli artt. 10 e 15 del Reg. CE 1093/2010 che istituisce l'ABE; (ii) la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) nelle sue norme direttamente applicabili; (iii) gli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi del Reg. CE 1093/2010. Il riferimento al CRR e alle norme tecniche EBA è di particolare rilievo pratico, data la mole di RTS e ITS adottati dall'ABE negli ultimi anni.

Il meccanismo di rinvio e l'applicazione delle sanzioni

La norma opera tramite un rinvio agli artt. 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter TUB, stabilendo che le sanzioni ivi previste si applicano «nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo» anche in caso di violazione del diritto europeo. Si tratta quindi di un meccanismo di rinvio mobile: se le sanzioni nazionali vengono modificate, le modifiche si riflettono automaticamente anche sulle violazioni del diritto europeo coperte dall'art. 144-quinquies. Questo approccio evita duplicazioni normative e garantisce coerenza sistematica.

Il coordinamento con il MVU e la BCE

Nel quadro del MVU (Reg. UE 1024/2013), la BCE ha competenza esclusiva per alcune funzioni di vigilanza sugli enti creditizi significativi, mentre la Banca d'Italia mantiene competenze per i profili non coperti dalla vigilanza europea. L'art. 144-quinquies TUB si coordina con questo assetto: per le violazioni del CRR da parte di enti significativi, la BCE può adottare misure di vigilanza ai sensi del Reg. UE 1024/2013, mentre la Banca d'Italia può applicare le sanzioni nazionali per i profili di sua competenza. Il Reg. UE 575/2013 è stato significativamente aggiornato dal CRR III (Reg. UE 2024/1623) in attuazione di Basilea IV.

Evoluzione normativa e prospettive future

L'art. 144-quinquies TUB riflette la progressiva integrazione del diritto bancario europeo. Con l'entrata in vigore del CRR III (Reg. UE 2024/1623) e della CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE), il perimetro delle norme europee direttamente applicabili si è ulteriormente ampliato, aumentando corrispondentemente il campo di applicazione dell'art. 144-quinquies. L'art. 195 TUF prevede un meccanismo analogo per il settore finanziario mobiliare, confermando la tendenza del legislatore italiano a estendere l'apparato sanzionatorio nazionale alle violazioni del diritto europeo di settore. Il rafforzamento dei poteri dell'ABE e le nuove responsabilità dell'EBA nel quadro dell'Unione bancaria sono destinati ad amplificare ulteriormente la rilevanza pratica della norma.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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