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Testo dell'articoloVigente
Art. 144 quinquies T.U.B. – Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalita’ stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e obiettivi della norma
L'art. 144-quinquies TUB, introdotto dal D.Lgs. 182/2021, risolve un problema sistematico che si poneva prima della sua entrata in vigore: le sanzioni previste dal TUB per le violazioni delle disposizioni nazionali non erano formalmente applicabili alle violazioni dei regolamenti europei direttamente applicabili, come il Reg. UE 575/2013 (CRR, Capital Requirements Regulation). La norma colma questa lacuna estendendo l'applicazione dell'intero apparato sanzionatorio previsto dagli artt. 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter TUB anche alle violazioni del diritto europeo prudenziale direttamente applicabile.
Il perimetro delle norme europee coperte
L'art. 144-quinquies TUB fa riferimento a tre categorie di fonti europee: (i) il Reg. UE 575/2013 (CRR) e le relative norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) adottate dalla Commissione Europea ai sensi degli artt. 10 e 15 del Reg. CE 1093/2010 che istituisce l'ABE; (ii) la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) nelle sue norme direttamente applicabili; (iii) gli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi del Reg. CE 1093/2010. Il riferimento al CRR e alle norme tecniche EBA è di particolare rilievo pratico, data la mole di RTS e ITS adottati dall'ABE negli ultimi anni.
Il meccanismo di rinvio e l'applicazione delle sanzioni
La norma opera tramite un rinvio agli artt. 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter TUB, stabilendo che le sanzioni ivi previste si applicano «nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo» anche in caso di violazione del diritto europeo. Si tratta quindi di un meccanismo di rinvio mobile: se le sanzioni nazionali vengono modificate, le modifiche si riflettono automaticamente anche sulle violazioni del diritto europeo coperte dall'art. 144-quinquies. Questo approccio evita duplicazioni normative e garantisce coerenza sistematica.
Il coordinamento con il MVU e la BCE
Nel quadro del MVU (Reg. UE 1024/2013), la BCE ha competenza esclusiva per alcune funzioni di vigilanza sugli enti creditizi significativi, mentre la Banca d'Italia mantiene competenze per i profili non coperti dalla vigilanza europea. L'art. 144-quinquies TUB si coordina con questo assetto: per le violazioni del CRR da parte di enti significativi, la BCE può adottare misure di vigilanza ai sensi del Reg. UE 1024/2013, mentre la Banca d'Italia può applicare le sanzioni nazionali per i profili di sua competenza. Il Reg. UE 575/2013 è stato significativamente aggiornato dal CRR III (Reg. UE 2024/1623) in attuazione di Basilea IV.
Evoluzione normativa e prospettive future
L'art. 144-quinquies TUB riflette la progressiva integrazione del diritto bancario europeo. Con l'entrata in vigore del CRR III (Reg. UE 2024/1623) e della CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE), il perimetro delle norme europee direttamente applicabili si è ulteriormente ampliato, aumentando corrispondentemente il campo di applicazione dell'art. 144-quinquies. L'art. 195 TUF prevede un meccanismo analogo per il settore finanziario mobiliare, confermando la tendenza del legislatore italiano a estendere l'apparato sanzionatorio nazionale alle violazioni del diritto europeo di settore. Il rafforzamento dei poteri dell'ABE e le nuove responsabilità dell'EBA nel quadro dell'Unione bancaria sono destinati ad amplificare ulteriormente la rilevanza pratica della norma.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 121/2023
La Corte ha affermato che la competenza a prevedere sanzioni amministrative non costituisce una materia autonoma ma accede alle materie sostanziali cui le sanzioni si riferiscono. Il principio rileva per il sistema sanzionatorio del TUB, anche in relazione alle violazioni di norme derivanti dall'Unione europea richiamate dall'art. 144-quinquies, confermando che la disciplina sanzionatoria segue il riparto di competenze della materia sostanziale (tutela del risparmio, attività creditizia).
Domande frequenti
Cosa aggiunge l'art. 144-quinquies TUB rispetto alle sanzioni già previste dal TUB?
Prima dell'introduzione dell'art. 144-quinquies, le sanzioni del TUB erano formalmente applicabili solo alle violazioni delle disposizioni nazionali. La norma estende esplicitamente questo apparato sanzionatorio alle violazioni dei regolamenti europei direttamente applicabili (Reg. UE 575/2013 e relative norme tecniche EBA, Direttiva 2013/36/UE) e degli atti ABE direttamente applicabili, colmando una lacuna che avrebbe potuto creare zone franche nell'enforcement del diritto europeo prudenziale.
Il Reg. UE 575/2013 (CRR) è direttamente applicabile in Italia senza necessità di recepimento?
Sì, i regolamenti europei sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nell'ordinamento nazionale (art. 288 TFUE). Il CRR, come modificato dal CRR II (Reg. UE 876/2019) e dal CRR III (Reg. UE 2024/1623), stabilisce i requisiti prudenziali in materia di fondi propri, liquidità e leva finanziaria direttamente in capo alle banche e agli intermediari finanziari. L'art. 144-quinquies TUB garantisce che le violazioni di queste norme siano sanzionate con gli stessi strumenti previsti per le violazioni nazionali.
Cosa sono le norme tecniche EBA richiamate dall'art. 144-quinquies TUB?
Le norme tecniche di regolamentazione (RTS, Regulatory Technical Standards) e di attuazione (ITS, Implementing Technical Standards) sono atti delegati adottati dalla Commissione Europea su proposta dell'ABE ai sensi degli artt. 10 e 15 del Reg. CE 1093/2010. Hanno forza di regolamento europeo e sono direttamente applicabili. Coprono una vasta gamma di aspetti tecnici del diritto bancario prudenziale: dalla definizione dei fondi propri ai requisiti di liquidità, dalle segnalazioni di vigilanza alle politiche di remunerazione.
Come si coordina l'art. 144-quinquies TUB con i poteri sanzionatori della BCE nel quadro del MVU?
Nel quadro del MVU (Reg. UE 1024/2013), la BCE ha competenza esclusiva per alcune funzioni di vigilanza sugli enti creditizi significativi. Per le violazioni del CRR da parte di tali enti, la BCE può adottare misure di vigilanza ai sensi del Reg. UE 1024/2013, mentre la Banca d'Italia conserva la potestà sanzionatoria per i profili di sua competenza. L'art. 144-quinquies TUB e il quadro MVU operano quindi in modo complementare, senza sovrapposizioni tra i rispettivi ambiti di competenza.
Esiste una norma analoga all'art. 144-quinquies TUB nel settore finanziario mobiliare?
Sì, l'art. 195 TUF prevede un meccanismo analogo per il settore finanziario mobiliare: estende l'applicazione delle sanzioni previste dal TUF alle violazioni dei regolamenti europei direttamente applicabili nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Il parallelismo tra art. 144-quinquies TUB e art. 195 TUF riflette una scelta sistematica del legislatore italiano di garantire coerenza sanzionatoria tra il diritto bancario e quello dei mercati finanziari nelle rispettive aree di competenza.