Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1702 c.c. – Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate.
Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1701 - Art. 1701 c.c.: Diritto di accertamento dei vettori successivi→Cod. civ. art. 1703 - Art. 1703 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1700 Codice Civile: Trasporto cumulativo→Articolo 1704 Codice Civile: Mandato con rappresentanza→Articolo 1699 Codice Civile: Trasporto con rispedizione della merce→Articolo 1705 Codice Civile: Mandato senza rappresentanza→Art. 1698 c.c.: Estinzione dell’azione nei confronti del vettore→Articolo 1706 Codice Civile: Acquisti del mandatario→Articolo 1697 Codice Civile: Accertamento della perdita e dell’avaria
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Riscossione dei crediti e privilegio: il ruolo dell'ultimo vettore
L'art. 1702 c.c. assegna all'ultimo vettore una funzione di rappresentanza necessaria nell'interesse dell'intera catena di trasporto cumulativo. Al momento della consegna al destinatario, l'ultimo vettore è l'unico soggetto fisicamente presente e in grado di azionare i crediti di tutti i vettori e il privilegio sulle cose.
Rappresentanza per la riscossione
La norma attribuisce all'ultimo vettore il potere, e implicitamente il dovere, di riscuotere i corrispettivi del trasporto dovuti da tutti i vettori della catena. Si tratta di una rappresentanza ex lege, che non richiede procura specifica.
Esercizio del privilegio
L'art. 2761 c.c. riconosce ai vettori un privilegio speciale sulle cose trasportate per i crediti relativi al contratto. L'ultimo vettore, avendo la disponibilità materiale delle cose al momento della consegna, è l'unico in grado di esercitare questo diritto di prelazione nell'interesse di tutti.
Responsabilità per omissione
Se l'ultimo vettore omette la riscossione o non esercita il privilegio, risponde verso i vettori precedenti per le somme che avrebbe potuto recuperare. Si tratta di una responsabilità da inerzia: non è richiesto un comportamento attivo lesivo, basta non aver compiuto quanto la legge impone.
Salvaguardia dell'azione diretta
La norma fa salva l'azione diretta dei vettori precedenti contro il destinatario. La rappresentanza dell'ultimo vettore è quindi uno strumento aggiuntivo di tutela, non sostitutivo dei diritti individuali.
Domande frequenti
Che ruolo ha l'ultimo vettore nella riscossione?
Rappresenta i vettori precedenti per riscuotere i loro crediti e per esercitare il privilegio sulle cose trasportate (art. 1702 c.c.).
Serve una procura per questa rappresentanza?
No: è una rappresentanza ex lege, che non richiede procura specifica.
Su quali beni si esercita il privilegio?
Sulle cose trasportate, per i crediti relativi al contratto di trasporto (art. 2761 c.c.); l'ultimo vettore ne ha la disponibilità materiale alla consegna.
Cosa rischia l'ultimo vettore se non riscuote?
Risponde verso i vettori precedenti per le somme che avrebbe potuto recuperare: è una responsabilità da inerzia.
I vettori precedenti perdono ogni altro rimedio?
No: resta salva la loro azione diretta contro il destinatario; la rappresentanza dell'ultimo vettore è uno strumento aggiuntivo.