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Art. 1589 c.c. Incendio di cosa assicurata
In vigore
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 1589 c.c. si inserisce nel Capo VI del Titolo III del Libro IV, dedicato alla locazione, e regola un profilo specifico di responsabilita del conduttore: quello derivante dall'incendio della cosa locata quando il locatore abbia stipulato una polizza assicurativa. La norma costituisce un'eccezione al principio generale secondo cui il conduttore risponde di ogni deterioramento o perimento della cosa che non dipenda da causa a lui non imputabile (art. 1588 c.c.). Il legislatore ha ritenuto opportuno modulare la responsabilita contrattuale in funzione dell'esistenza di una copertura assicurativa, evitando che il locatore consegua un doppio ristoro — dall'assicuratore e dal conduttore — per lo stesso evento dannoso.
La riduzione della responsabilita: il meccanismo del differenziale
Il primo comma stabilisce il principio cardine: la responsabilita del conduttore verso il locatore e limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo subito. Si tratta di un meccanismo di riduzione proporzionale: se, ad esempio, l'incendio provoca un danno di 50.000 euro e l'assicuratore liquida 40.000 euro, il conduttore sara tenuto a versare al locatore soltanto 10.000 euro.
Tizio, conduttore di un capannone industriale, provoca un incendio per negligenza. Il capannone vale 200.000 euro; la polizza copre 180.000 euro. In assenza dell'art. 1589 c.c. Tizio sarebbe esposto per l'intero danno; in sua applicazione, risponde soltanto per i restanti 20.000 euro. La ratio e impedire che il locatore Caio percepisca contemporaneamente 180.000 euro dall'assicuratore e 200.000 euro da Tizio, arricchendosi ingiustificatamente.
L'esonero totale per le cose mobili stimate
Il secondo comma introduce una fattispecie di esonero completo, circoscritta alle cose mobili stimate (ad esempio un quadro d'autore o un macchinario di pregio il cui valore sia stato espressamente indicato in polizza) e alla condizione che l'assicurazione sia stata stipulata per un valore uguale alla stima. Se l'assicuratore indennizza il locatore per l'intero importo stimato, il conduttore non deve nulla. La giustificazione e evidente: in questo caso il locatore non subisce alcun danno residuo, essendo gia stato integralmente ristorato.
Caio affitta a Sempronio un appartamento arredato con mobili antichi stimati complessivamente 30.000 euro e assicurati per la stessa somma. In caso di incendio e di indennizzo integrale da parte dell'assicuratore, Sempronio e esonerato da qualsiasi obbligo verso Caio. Se invece la polizza copre solo 25.000 euro, Sempronio rimane esposto per i 5.000 euro di differenza.
La surrogazione dell'assicuratore
Il terzo comma fa salve le norme sulla surrogazione dell'assicuratore (artt. 1916 c.c. e 142 Cod. ass. priv.). Cio significa che, pur avendo limitato o azzerato la propria responsabilita verso il locatore, il conduttore potrebbe comunque essere esposto all'azione di regresso dell'assicuratore che si sia surrogato nei diritti del locatore dopo aver corrisposto l'indennizzo. La surrogazione opera di diritto, senza necessita di atto formale, ed e esercitabile dall'assicuratore nei confronti del responsabile del sinistro.
Nell'esempio precedente, dopo aver pagato 180.000 euro a Caio, l'assicuratore di Caio si surroghe nei suoi diritti e potra agire contro Tizio per recuperare quanto versato, a meno che Tizio non dimostri di non essere responsabile dell'incendio (ad esempio perche cagionato da un corto circuito imputabile a un vizio dell'impianto preesistente alla locazione).
Rapporto con l'art. 1588 c.c. e il regime probatorio
L'art. 1588 c.c. pone una presunzione di responsabilita a carico del conduttore per il perimento e il deterioramento della cosa locata: egli si libera solo provando che l'evento e dipeso da causa a lui non imputabile. L'art. 1589 c.c. non deroga a questa struttura probatoria, ma interviene sul quantum del risarcimento una volta accertata la responsabilita. Il conduttore che voglia azzerare interamente la propria esposizione deve dunque sia dimostrare l'assenza di responsabilita ex art. 1588, sia — in via subordinata — invocare il limite dell'art. 1589 qualora la responsabilita sia comunque riconosciuta.
Profili pratici per il professionista
In sede di redazione del contratto di locazione, e buona prassi indicare espressamente se il locatore ha stipulato una polizza incendio e per quale valore, nonche disciplinare contrattualmente se il conduttore sia tenuto a stipulare una propria copertura. Alcune clausole atipiche prevedono la rinuncia reciproca alla surrogazione (waiver of subrogation), che impedisce all'assicuratore di agire contro l'altra parte contrattuale; tali clausole sono ammissibili ma devono essere espressamente pattuite e accettate dall'assicuratore. La mancata comunicazione al locatore dell'esistenza di una polizza da parte del conduttore potrebbe configurare una violazione degli obblighi di buona fede in executivis ex art. 1375 c.c.
Domande frequenti
Il conduttore e sempre esonerato da responsabilita se la cosa e assicurata?
No. L'esonero totale si verifica solo per cose mobili stimate assicurate per il valore pieno della stima, se l'assicuratore indennizza integralmente il locatore. Negli altri casi la responsabilita e solo ridotta alla differenza tra danno e indennizzo.
L'assicuratore puo rivalersi sul conduttore anche dopo che questi ha pagato il differenziale?
Si. Il terzo comma dell'art. 1589 c.c. fa salva la surrogazione dell'assicuratore. Dopo aver pagato il locatore, l'assicuratore subentra nei suoi diritti e puo agire contro il conduttore responsabile del sinistro per recuperare quanto corrisposto.
Cosa si intende per 'cosa mobile stimata' ai fini del comma 2?
E una cosa mobile il cui valore sia stato espressamente quantificato in polizza (stima convenzionale). Esempi tipici: opere d'arte, macchinari, arredi di pregio. La stima deve corrispondere esattamente al valore assicurato affinche scatti l'esonero totale.
La norma si applica anche agli incendi colposi gravi o solo a quelli lievi?
L'art. 1589 c.c. non distingue in base al grado di colpa: opera anche in caso di colpa grave del conduttore. Tuttavia, alcune polizze escludono la copertura per dolo o colpa grave dell'assicurato, nel qual caso il meccanismo del differenziale potrebbe non trovare applicazione.
Il locatore puo rinunciare contrattualmente al beneficio dell'art. 1589 c.c.?
Si, trattandosi di norma dispositiva. Le parti possono pattuire che il conduttore risponda dell'intero danno a prescindere dall'indennizzo assicurativo, oppure che sia comunque esonerato anche in assenza delle condizioni del comma 2. La rinuncia deve pero essere espressa per evitare contestazioni interpretative.