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Art. 1568 c.c. Esclusiva a favore dell’avente diritto alla somministrazione
In vigore
somministrazione Se la clausola di esclusiva pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona in cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto. L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'esclusiva nella somministrazione: struttura e funzione
L'art. 1568 c.c. disciplina una delle clausole piu' diffuse nei contratti di somministrazione continuativa: l'esclusiva a favore dell'avente diritto alla somministrazione (il somministrato). A differenza dell'esclusiva a favore del somministrante, che vincola il somministrato ad acquistare un determinato bene solo da lui, la norma in esame riguarda il caso opposto: e' il somministrante che si impegna a non servire altri soggetti nella stessa zona geografica per le medesime tipologie di prestazione.
Il divieto di prestazioni concorrenti
Il primo comma stabilisce che il somministrante, nel perimetro territoriale convenuto e per tutta la durata del contratto, non puo' effettuare prestazioni «della stessa natura», ne' direttamente, attraverso proprie strutture, ne' indirettamente, attraverso intermediari, agenti o societa' collegate. La locuzione «della stessa natura» e' volutamente ampia: non si limita ai prodotti identici, ma abbraccia tutte le forniture sostanzialmente fungibili con quelle oggetto del contratto. La valutazione e' rimessa al giudice di merito, che tiene conto del settore merceologico, della destinazione d'uso e del grado di sostituibilita' percepito dalla clientela.
Sul piano pratico, si pensi al caso di Tizio che somministra carburanti a Caio per i distributori della provincia di Verona con clausola di esclusiva territoriale: Tizio non potrebbe rifornire un terzo operatore nella stessa provincia, nemmeno attraverso una societa' partecipata. Qualsiasi elusione della clausola, formalmente indiretta ma sostanzialmente concorrente, e' sanzionabile.
L'obbligo di promozione e la responsabilita' per inadempimento
Il secondo comma introduce una fattispecie distinta, applicabile quando il somministrato abbia anche assunto l'obbligo di promuovere le vendite nella zona. Tale obbligo, che trasforma il somministrato in una sorta di distributore esclusivo attivo, non e' di risultato puro, ma richiede uno sforzo diligente e misurabile. Il legislatore ha ritenuto necessario precisare che la responsabilita' per inadempimento sorge anche se il somministrato ha rispettato il quantitativo minimo pattuito: il minimo garantito e' la soglia contrattuale di base, ma non esaurisce il contenuto dell'obbligo promozionale.
Questo equilibrio risponde a una logica distributiva: la concessione dell'esclusiva ha un costo per il somministrante (che rinuncia ad altri clienti nella zona), e tale sacrificio va compensato con uno sforzo promozionale effettivo del somministrato. Se Caio ottiene l'esclusiva provinciale ma si limita a rispettare il minimo senza alcuna attivita' di sviluppo commerciale, Tizio puo' agire per il risarcimento del lucro cessante, cioe' dei ricavi che avrebbe ottenuto se la zona fosse stata adeguatamente presidiata.
Forma e prova della clausola
La clausola di esclusiva non richiede forma scritta ad substantiam, salvo che sia accessoria a un contratto per cui tale forma sia prescritta. Tuttavia, per ragioni probatorie e di certezza dei confini territoriali, e' prassi consolidata inserirla per iscritto con precisa delimitazione geografica (province, CAP, regioni). In assenza di tale precisione, la clausola e' comunque valida ma il suo ambito sara' determinato dal giudice in via interpretativa ex art. 1362 ss. c.c.
Rapporto con la disciplina antitrust
L'esclusiva territoriale nella somministrazione puo' interferire con il diritto della concorrenza quando le parti detengano quote di mercato significative. Il Regolamento UE 330/2022 sulle restrizioni verticali ammette in linea generale le clausole di esclusiva tra fornitore e distributore, ma fissa soglie di mercato (30%) oltre le quali l'esenzione per categoria non si applica automaticamente. In ambito nazionale, l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha piu' volte scrutinato contratti di somministrazione con esclusiva in settori come la distribuzione di carburanti e le bevande, valorizzando l'effetto cumulativo di reti di accordi paralleli.
Distinzione dall'esclusiva a favore del somministrante
L'art. 1568 va letto in coordinamento con l'art. 1567 c.c., che regola l'esclusiva a favore del somministrante. Le due norme sono speculari ma non simmetriche: l'art. 1567 vieta al somministrato di rifornirsi da terzi; l'art. 1568 vieta al somministrante di servire terzi nella zona. Le parti possono pattuire esclusiva bilaterale (c.d. esclusiva reciproca), unilaterale in favore dell'uno o dell'altro, oppure escludere qualsiasi forma di esclusiva. In mancanza di pattuizione, non si presume alcuna esclusiva in favore di nessuna delle parti.
Cessazione degli effetti e recesso
Il vincolo di esclusiva segue le sorti del contratto principale: si estingue alla scadenza del termine, per mutuo dissenso, o per recesso nei contratti a tempo indeterminato (art. 1569 c.c.). In caso di risoluzione per inadempimento del somministrante, ad esempio perche' Tizio ha comunque fornito un concorrente di Caio nella zona, il somministrato potra' chiedere sia la risoluzione del contratto sia il risarcimento del danno, comprensivo della perdita di profitto subita a causa della violazione dell'esclusiva.
Domande frequenti
Cosa significa 'esclusiva a favore del somministrato' nell'art. 1568 c.c.?
Significa che il somministrante si obbliga a non effettuare, nella zona contrattualmente delimitata, prestazioni della stessa natura a favore di altri soggetti, ne' direttamente ne' indirettamente, per tutta la durata del contratto.
Il somministrato che rispetta il quantitativo minimo e' esente da ogni responsabilita'?
No. Se ha assunto anche l'obbligo di promuovere le vendite nella zona, risponde dei danni per inadempimento a tale obbligo anche se ha soddisfatto il quantitativo minimo pattuito. Il minimo e' una soglia base, non l'intero contenuto dell'obbligo promozionale.
La clausola di esclusiva e' valida senza forma scritta?
In linea generale si, salvo che il contratto principale richieda la forma scritta. Per certezza probatoria e' pero' consigliabile redigere la clausola per iscritto con precisa delimitazione territoriale.
La clausola di esclusiva puo' violare la normativa antitrust?
Si, se le parti superano la soglia del 30% di quota di mercato rilevante, l'esenzione per categoria del Regolamento UE 330/2022 non si applica automaticamente e l'accordo deve essere valutato individualmente. L'AGCM ha gia' scrutinato simili clausole nel settore carburanti e bevande.
Cosa succede se il somministrante viola la clausola di esclusiva?
Il somministrato puo' chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) e il risarcimento del danno, incluso il lucro cessante derivante dalla concorrenza illecita esercitata dal somministrante nella zona riservata.