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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1553 c.c. Evizione

In vigore

Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Evizione nella permuta: il permutante che subisce l'evizione puo' scegliere tra richiedere la cosa data in cambio oppure il valore della cosa evitta.
  • Opzione del danneggiato: se non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta secondo le norme sulla vendita.
  • Risarcimento sempre dovuto: in ogni caso spetta il risarcimento del danno, indipendentemente dall'opzione esercitata.
  • Rinvio alla vendita: il valore viene determinato secondo le norme degli artt. 1483 ss. c.c. sulla garanzia per evizione.

La garanzia per evizione nella permuta

L'art. 1553 c.c. disciplina la garanzia per evizione nel contratto di permuta, adattando alla struttura bilaterale di questo contratto le tutele previste per la vendita. Nella permuta non vi e' un venditore e un compratore ma due permutanti che si scambiano reciprocamente la proprieta' di cose o diritti: per questo le regole sull'evizione richiedono un adattamento.

Cosa si intende per evizione

L'evizione si verifica quando il permutante acquirente viene privato, in tutto o in parte, della cosa ricevuta in permuta a causa di un diritto vantato da un terzo preesistente al contratto. Tizio e Caio permutano rispettivamente un appartamento e un fondo rustico. Se dopo la permuta risulta che l'appartamento ceduto da Caio era gravato da un diritto di proprieta' di Sempronio che ottiene una sentenza di rivendica, Tizio subisce l'evizione.

L'opzione del permutante evitto

La norma attribuisce al permutante evitto una facolta' di scelta che non ha equivalente nella vendita: puo' decidere se vuole riavere la cosa che aveva dato (chiedendo la restituzione del bene originariamente trasferito) oppure optare per il valore della cosa evitta. Questa alternativa tiene conto del fatto che nella permuta la controprestazione non e' denaro ma un bene: la restituzione della cosa data puo' essere piu' adeguata del mero valore economico in certi contesti.

Se Tizio non intende riavere l'appartamento che aveva scambiato, puo' reclamare il valore del fondo rustico di cui e' stato evitto, calcolato secondo le norme della vendita (artt. 1483-1487 c.c.). Questa valutazione tiene conto del valore al momento dell'evizione e non necessariamente del valore al momento dello scambio.

Il risarcimento del danno

Indipendentemente dall'opzione esercitata, l'art. 1553 c.c. fa salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Cio' significa che il permutante evitto ha sempre diritto al ristoro dei danni ulteriori rispetto al mero valore del bene — spese sostenute, mancati guadagni, danni consequenziali — purche' ne fornisca la prova. Il risarcimento si aggiunge, non si sostituisce, alla garanzia per evizione.

Rapporto con l'art. 1555 c.c.

L'art. 1553 c.c. e' una norma speciale rispetto all'art. 1555 c.c. che rinvia in generale alle norme sulla vendita. La specialita' si spiega con la necessita' di adattare la tutela per evizione alla struttura sinallagmatica bilaterale della permuta, dove non esiste un prezzo in denaro ma uno scambio di beni, rendendo necessaria la previsione espressa dell'opzione tra restituzione e valore.

Domande frequenti

Cosa fa scattare la garanzia per evizione nella permuta?

La garanzia scatta quando il permutante acquirente viene privato della cosa ricevuta per effetto di un diritto di un terzo preesistente al contratto di permuta.

Il permutante evitto puo' sempre riavere la cosa data?

Si', ma puo' anche rinunciarvi e chiedere invece il valore della cosa evitta calcolato secondo le norme sulla vendita.

Come si calcola il valore della cosa evitta?

Si applicano le norme sulla garanzia per evizione nella vendita (artt. 1483 ss. c.c.), con riferimento al valore al momento dell'evizione.

Il risarcimento del danno e' sempre dovuto?

Si', il risarcimento del danno spetta in ogni caso, a prescindere dall'opzione esercitata tra restituzione della cosa data e ottenimento del valore.

Questa norma si applica anche all'evizione parziale?

Si', le norme sulla vendita richiamate si applicano anche all'evizione parziale, adattando proporzionalmente i rimedi al grado di privazione subita.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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