Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1514 c.c. – Deposito della cosa venduta
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1513 - Articolo 1513 Codice Civile: Accertamento dei difetti→Cod. civ. art. 1515 - Art. 1515 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del compra→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento→Art. 1516 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del vendit→Art. 1511 c.c.: Denunzia nella vendita di cose da trasportare→Articolo 1517 Codice Civile: Risoluzione di diritto→Articolo 1510 Codice Civile: Luogo della consegna→Articolo 1518 Codice Civile: Normale determinazione del risarcimento→Articolo 1509 Codice Civile: Riscatto contro gli eredi del compratore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il deposito della cosa venduta per inadempimento del compratore
L'art. 1514 c.c. tutela il venditore nell'ipotesi in cui il compratore, pur avendo concluso il contratto, non si presenti a ritirare la cosa acquistata. Questa situazione crea un problema pratico rilevante: il venditore non può disporre della cosa (che e' già di proprietà del compratore dal momento del consenso per i beni determinati), ma al contempo non vuole restare indefinitamente responsabile della sua custodia e deve liberarsi dal suo obbligo di conservazione.
La soluzione: il deposito a spese del compratore
La norma prevede una soluzione equilibrata: il venditore Caio può depositare la cosa venduta in un locale di pubblico deposito (magazzino generale, depositario autorizzato), oppure, in assenza di tali strutture nella localita' di consegna, in altro locale idoneo determinato dal giudice di pace. Le spese del deposito sono a carico del compratore Tizio, che con il suo inadempimento ha reso necessaria questa misura conservativa.
È importante sottolineare che questa e' una facolta' del venditore, non un obbligo. Il venditore può scegliere di non depositare la cosa e di avvalersi di altri rimedi contrattuali (risoluzione del contratto, azione per il pagamento), ma se sceglie il deposito deve seguire le procedure indicate dalla norma.
L'obbligo di comunicazione
Il venditore che effettua il deposito ha l'obbligo di dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito. Questa comunicazione e' essenziale per due ragioni: in primo luogo, mette il compratore in condizione di recuperare la cosa; in secondo luogo, fa decorrere il periodo dal quale le eventuali ulteriori spese di custodia sono certamente a carico del compratore.
La pronta notizia deve essere comunicata con modalità che permettano al compratore di venirne a conoscenza (lettera raccomandata, PEC, comunicazione formale), così da avere prova dell'avvenuta comunicazione in caso di futuro contenzioso.
Effetti del deposito
Con il deposito il venditore si libera dall'obbligo di custodia della cosa e trasferisce questa responsabilità al depositario. I rischi di deterioramento o perimento della cosa nel deposito ricadono sul compratore, salvo che non siano imputabili a colpa del depositario o ad eventi straordinari.
Il deposito non equivale a risoluzione del contratto: il venditore mantiene il diritto di esigere il pagamento del prezzo. Se invece il compratore rimane inadempiente anche nel pagamento, il venditore potra' avvalersi dell'esecuzione coattiva prevista dall'art. 1515 c.c. (vendita coattiva della cosa per suo conto).
Il ruolo del giudice di pace
La norma prevede l'intervento del giudice di pace per determinare il locale idoneo quando manchi un pubblico deposito nella localita' di consegna. Questo intervento garantisce l'imparzialità nella scelta e la tutela degli interessi di entrambe le parti.
Domande frequenti
Cosa può fare il venditore se il compratore non ritira la merce?
Il venditore può depositare la cosa in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo indicato dal giudice di pace, per conto e a spese del compratore. Deve poi dare pronta notizia del deposito al compratore.
Chi paga le spese del deposito?
Le spese del deposito sono a carico del compratore, che con il suo inadempimento (mancato ritiro della merce) ha reso necessaria questa misura conservativa.
Il venditore e' obbligato a depositare la merce se il compratore non si presenta?
No, il deposito e' una facolta' del venditore, non un obbligo. Il venditore può scegliere altri rimedi: agire per la risoluzione del contratto, chiedere il pagamento coattivo del prezzo o avvalersi della vendita coattiva ex art. 1515 c.c.
Cosa succede se il compratore non ritira la cosa nemmeno dopo la notifica del deposito?
Il venditore può avvalersi della vendita coattiva prevista dall'art. 1515 c.c.: far vendere la cosa all'asta o al prezzo corrente, per conto e a spese del compratore inadempiente, mantenendo il diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavato netto.
Come deve essere comunicato il deposito al compratore?
Il venditore deve dare 'pronta notizia' del deposito, ovvero comunicarlo tempestivamente con modalità che consentano di avere prova dell'avvenuta comunicazione: lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o altra forma documentabile.