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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1469 BIS c.c. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

In vigore

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.

In sintesi

  • Rinvio al Codice del Consumo: la disciplina delle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore è ora contenuta nel d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), cui l'art. 1469-bis rinvia.
  • Applicazione residuale del c.c.: le disposizioni del Titolo II (artt. 1469-bis ss. nella versione ante-riforma) si applicano ove non derogate dal Codice del Consumo o da norme più favorevoli al consumatore.
  • Norma di raccordo: l'articolo nella versione vigente ha funzione di coordinamento sistematico tra c.c. e normativa consumeristica speciale.

L'art. 1469-bis c.c., nella sua versione attuale, è una norma di coordinamento: rinvia al Codice del Consumo per la disciplina delle clausole abusive nei contratti b2c, e riserva al codice civile un ruolo residuale dove la normativa speciale non dispone diversamente.

Origine e storia normativa

Gli artt. 1469-bis ss. c.c. furono introdotti dal d.lgs. 52/1996, che recepì la Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori. La disciplina era allora integralmente collocata nel Codice Civile (artt. 1469-bis, 1469-sexies). Con l'emanazione del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), la normativa sulle clausole abusive è stata trasfusa negli artt. 33-37 del Codice del Consumo, e l'art. 1469-bis c.c. nella versione attuale svolge un mero ruolo di raccordo: le disposizioni del codice civile si applicano ai contratti del consumatore «ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore».

La disciplina vigente: rinvio al Codice del Consumo

La normativa effettiva sulle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore è oggi contenuta negli artt. 33-37 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005). I punti chiave della disciplina vigente: (a) le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e obblighi delle parti a danno del consumatore sono abusive e si presumono tali se rientrano nella lista grigia dell'art. 33, co. 2, d.lgs. 206/2005; (b) esistono clausole «nere» (art. 36, co. 2, d.lgs. 206/2005) che sono nulle in ogni caso; (c) la nullità delle clausole abusive è di protezione: può essere rilevata d'ufficio dal giudice e il contratto rimane valido per il resto.

Il principio di massima tutela del consumatore

Il rinvio dell'art. 1469-bis c.c. opera nel segno del principio del trattamento più favorevole per il consumatore: laddove le norme del Codice del Consumo o altre disposizioni speciali garantiscano una tutela maggiore rispetto alle disposizioni del codice civile, prevalgono le prime. Il legislatore ha scelto di mantenere l'art. 1469-bis nel codice civile per ricordare la matrice privatistica della disciplina e garantire un aggancio sistematico tra normativa speciale e diritto comune dei contratti.

Ambito soggettivo: professionista e consumatore

La disciplina si applica ai soli contratti tra un professionista (persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale) e un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). I contratti b2b sono esclusi dalla disciplina consumeristica e restano soggetti alle sole norme ordinarie del codice civile.

Domande frequenti

Dove si trova oggi la disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori?

Negli artt. 33-37 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005). L'art. 1469-bis c.c. rinvia a quella disciplina e ha funzione di coordinamento sistematico.

Cosa significa che la nullità delle clausole abusive è 'di protezione'?

Significa che la nullità opera solo a vantaggio del consumatore: può essere rilevata d'ufficio dal giudice, non è sanabile, e lascia in vita il resto del contratto (nullità parziale necessaria).

Le clausole 'nere' sono sempre nulle?

Sì: le clausole elencate nell'art. 36, co. 2, d.lgs. 206/2005 (es. clausole che escludono la responsabilità del professionista per dolo o colpa grave) sono nulle in ogni caso, anche se negoziate individualmente.

Un contratto tra due imprese è soggetto alla disciplina delle clausole abusive?

No: la disciplina consumeristica si applica solo ai contratti professionista-consumatore. I contratti b2b sono regolati dal solo codice civile, che non prevede una lista di clausole abusive ma il solo controllo sulla causa e sull'equilibrio generale.

La disciplina si applica anche ai contratti online?

Sì: il Codice del Consumo si applica a tutti i contratti tra professionisti e consumatori, inclusi quelli conclusi a distanza e online, con ulteriori obblighi informativi previsti dal d.lgs. 21/2014.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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