In sintesi
- Beneficiari: imprese negli elenchi CSEA delle energivore o gasivore per l’anno 2025.
- Investimenti agevolati: beni materiali e immateriali nuovi strumentali (allegati A e B L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
- Limite massimo di spesa pubblica: 10 milioni di euro per l’anno 2026.
- Non cumulabilità: il credito non può cumularsi con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
- Le percentuali massime del credito saranno definite da decreto MIMIT di concerto con MEF, sentito il MASE: il decreto non è ancora pubblicato.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
I commi 962-965 della L. 199/2025 riconoscono alle imprese iscritte agli elenchi CSEA delle energivore e gasivore per il 2025 un credito d’imposta sugli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali (allegati A e B L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2026. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi. Le percentuali sono definite da decreto MIMIT/MEF/MASE non ancora pubblicato.
Approfondimento normativo completo: Commi 962-965 LB 2026: credito d’imposta investimenti per impres.
Chi sono le imprese energivore e gasivore e perché il credito d'imposta 2026 le riguarda
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), ai commi 962-965, introduce un credito d’imposta dedicato alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e a forte consumo di gas naturale (gasivore), iscritte nei rispettivi elenchi tenuti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2025. La misura riconosce che queste imprese, già gravate da costi energetici strutturalmente elevati, abbiano necessità di incentivi specifici per mantenere la competitività degli investimenti produttivi.
Il credito riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa rientranti negli allegati A e B alla L. 232/2016, effettuati nel corso dell’intero anno 2025 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025). Il limite massimo di spesa pubblica è fissato in 10 milioni di euro per il 2026 e il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97. Attenzione: la norma è in attesa di decreto attuativo del MIMIT di concerto con MEF e MASE, che definirà criteri, modalità e percentuali massime del credito. Senza tale decreto, l’aliquota concreta non è ancora determinata.
Sul piano della non duplicazione dei benefici, il credito non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Le imprese devono quindi verificare attentamente se i beni già beneficiano di altri incentivi (ad esempio il credito ordinario beni 4.0) prima di accedere a questa misura specifica.
Checklist: l'impresa energivora o gasivora soddisfa i requisiti?
- L’impresa è iscritta all’elenco CSEA delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale per l’anno 2025.
- Gli investimenti in beni strumentali (allegati A e B L. 232/2016) sono stati effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025.
- Si verifica che i medesimi costi non siano già oggetto di un’altra agevolazione (divieto di cumulo).
- Si monitora la pubblicazione del decreto MIMIT/MEF/MASE per conoscere le percentuali massime del credito.
- Il credito è inserito nel piano di compensazione F24 per il 2026, nel rispetto del limite complessivo di 10 milioni di euro.
Tizio Acciaio S.p.A.: impresa energivora con investimento in linea automatizzata
Scenario. Tizio Acciaio S.p.A. è un’acciaieria iscritta all’elenco CSEA delle energivore per il 2025. Nel corso del 2025 ha effettuato investimenti in una linea di produzione automatizzata rientrante nell’allegato A alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 3 milioni di euro.
Come si legge in pratica. Tizio Acciaio S.p.A. soddisfa il requisito soggettivo (iscrizione CSEA energivore 2025) e quello oggettivo (beni allegato A, investimento 2025). Il credito d’imposta sarà calcolato sull’investimento effettuato, nei limiti percentuali che il decreto MIMIT/MEF/MASE andrà a definire. Poiché le percentuali non sono ancora note, non è possibile quantificare il credito spettante. L’impresa non potrà cumulare il credito con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi 3 milioni di euro di investimento.
Punti chiave per Tizio Acciaio S.p.A.
- Requisito soggettivo: iscrizione CSEA energivore per il 2025 verificata.
- Requisito oggettivo: bene allegato A, investimento effettuato nel 2025.
- Aliquota del credito: definita dal decreto MIMIT/MEF/MASE, non ancora pubblicato.
- Divieto di cumulo: verificare l’assenza di altre agevolazioni sugli stessi costi.
- Compensazione in F24 nel 2026, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro.
Caia Gas S.r.l.: impresa gasivora con investimento in impianto di recupero
Scenario. Caia Gas S.r.l. è iscritta all’elenco CSEA delle gasivore per il 2025. Ha investito nel 2025 in un sistema di recupero del calore di processo (allegato A L. 232/2016) per un valore ipotetico di 1,5 milioni di euro, beneficiando già di un contributo regionale del 5% sullo stesso impianto.
Come si legge in pratica. Caia Gas S.r.l. soddisfa i requisiti soggettivo e oggettivo. Tuttavia, il comma 963 stabilisce espressamente che il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il contributo regionale del 5% già percepito sullo stesso impianto potrebbe configurare un’agevolazione incompatibile. Prima di procedere alla compensazione, Caia Gas S.r.l. dovrà verificare se il contributo regionale ricade nel divieto di cumulo oppure se, per natura o base giuridica, ne è escluso.
Punti chiave per Caia Gas S.r.l.
- Verificare se il contributo regionale già percepito configura un’agevolazione incompatibile ex comma 963.
- In caso di cumulo vietato, valutare la rinuncia al contributo regionale o l’esclusione di quella quota dalla base ammissibile.
- La percentuale del credito sarà definita dal decreto MIMIT: attendere prima di quantificare il beneficio.
- Il credito non concorre alla formazione del reddito IRES né alla base IRAP.
- Il codice tributo per la compensazione F24 sarà istituito con risoluzione AdE successiva al decreto.
Sempronio Vetro S.r.l.: impresa energivora con investimento in software allegato B
Scenario. Sempronio Vetro S.r.l. è un’impresa vetraria energivora iscritta CSEA per il 2025. Ha acquistato nel 2025 un software di gestione energetica dell’impianto rientrante nell’allegato B alla L. 232/2016, per un valore ipotetico di 200.000 euro.
Come si legge in pratica. Il comma 962 ricomprende espressamente i beni di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, quindi anche il software allegato B è agevolabile. Il limite massimo di spesa complessivo della misura è di 10 milioni di euro: data la limitatezza della dotazione rispetto alla platea potenziale, il decreto attuativo potrebbe introdurre criteri di priorità o percentuali di credito ridotte rispetto alle aliquote ordinarie del credito beni 4.0. Sempronio Vetro S.r.l. deve attendere il decreto MIMIT prima di procedere alla compensazione.
Punti chiave per Sempronio Vetro S.r.l.
- Il software allegato B è espressamente agevolabile dal comma 962.
- Il limite massimo di 10 milioni dell’intera misura è contenuto: le percentuali effettive dipenderanno dal decreto.
- Iscrizione CSEA energivore 2025: requisito soggettivo da documentare.
- Nessun cumulo con agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi del software.
- Conservare documentazione tecnica di qualificazione del software come bene allegato B.
Quando conviene una verifica
La misura è riservata a una platea specifica e dipende da un decreto attuativo non ancora pubblicato. Un esperto in fiscalità d’impresa può aiutarti a verificare l’iscrizione CSEA, analizzare il divieto di cumulo e pianificare la compensazione. Consulta un esperto in agevolazioni fiscali.
Norme e fonti collegate
- Commi 962-965 LB 2026: credito d’imposta investimenti per impres (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Come si verifica se l'impresa è negli elenchi CSEA per il 2025?
L’iscrizione agli elenchi delle imprese energivore e gasivore è gestita dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Le imprese presentano apposita istanza di iscrizione nei termini annualmente fissati. Per verificare la propria posizione, l’impresa deve fare riferimento alla documentazione rilasciata dalla CSEA per l’anno 2025. Il comma 962 richiede espressamente che l’iscrizione si riferisca all’anno 2025.
Qual è la percentuale del credito d'imposta per energivori e gasivori?
La norma non fissa direttamente le percentuali del credito. Il comma 964 demanda la definizione delle percentuali massime a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sentito il MASE. Fino alla pubblicazione di tale decreto, le percentuali non sono determinate. Il comma 962 richiama le misure stabilite dai commi 4, 5, 7 e 8 dell’art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in L. 56/2024, come riferimento per la struttura del credito.
Il credito energivori 2026 è cumulabile con il credito ordinario beni 4.0?
No. Il comma 963 prevede espressamente che il credito d’imposta non sia cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Se un bene 4.0 è già oggetto del credito d’imposta ordinario (art. 1, c. 446, L. 207/2024), non può essere incluso nella base di calcolo del credito energivori. L’impresa deve scegliere quale agevolazione applicare per ciascun investimento o ripartire i costi su basi distinte.
Il credito è tassato ai fini IRES e IRAP?
No. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRES, come dispone l’art. 83 TUIR nel coordinamento con la misura. Analogamente, il credito è escluso dal valore della produzione netta ai fini IRAP ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 446/97. Si tratta di un beneficio netto per l’impresa, senza effetti di tassazione indiretta sul credito stesso.
Cosa succede se il decreto attuativo non viene pubblicato entro il 2026?
La norma (comma 964) prevede che il decreto MIMIT/MEF/MASE definisca criteri, modalità e percentuali. In assenza del decreto, il credito non è operativamente utilizzabile, poiché le percentuali e le modalità di presentazione delle comunicazioni non sarebbero determinate. Le imprese devono monitorare la Gazzetta Ufficiale. Il limite di spesa di 10 milioni per il 2026 suggerisce che il decreto verrà adottato nel corso del 2026 per rendere operativa la misura.