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Art. 1399 c.c. Ratifica
In vigore
Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
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In sintesi
La ratifica del contratto concluso senza poteri
L'art. 1399 c.c. disciplina la ratifica, lo strumento con cui il rappresentato — o i suoi eredi — può sanare a posteriori il contratto concluso dal falsus procurator (art. 1398 c.c.) attribuendogli piena efficacia. La ratifica è un atto giuridico unilaterale non recettizio con cui il rappresentato manifesta la volontà di far propri gli effetti di un contratto concluso in suo nome senza o con poteri insufficienti.
Forma della ratifica
La ratifica deve rispettare le stesse forme prescritte per la conclusione del contratto ratificato. Se il contratto richiedeva la forma scritta (ad esempio la compravendita immobiliare), anche la ratifica deve essere fatta per iscritto; se richiedeva l'atto pubblico, la ratifica dovrà essere anch'essa un atto pubblico. Questo requisito formale è volto a garantire certezza giuridica e coerenza con il sistema delle forme negoziali. La ratifica può essere espressa o tacita, purché risulti da comportamenti univoci incompatibili con la volontà di non ratificare.
Efficacia retroattiva
La ratifica ha effetto retroattivo: il contratto si considera concluso fin dall'origine come se il rappresentante avesse avuto i poteri. Questa retroattività è tuttavia limitata dalla clausola di salvezza dei diritti dei terzi: i diritti che i terzi abbiano acquisito nel periodo tra la conclusione del contratto e la ratifica non vengono travolti dalla retroattività. Ad esempio, se nel frattempo un credito è stato pignorato da un terzo, il pignoramento non viene cancellato dalla ratifica retroattiva.
Scioglimento consensuale preventivo
Fino alla ratifica, il contratto pende in uno stato di inefficacia relativa. Per tutelare entrambe le parti dall'incertezza, la legge consente al terzo contraente e al falsus procurator di sciogliere di comune accordo il contratto prima che intervenga la ratifica. Questa facoltà bilaterale di scioglimento protegge soprattutto il terzo, che altrimenti sarebbe in balia della decisione del rappresentato.
Interpello e silenzio-rifiuto
Il terzo può invitare il rappresentato a pronunciarsi sulla ratifica entro un termine da lui fissato. Decorso il termine nel silenzio del rappresentato, la ratifica si intende negata (cosiddetto silenzio-rifiuto). Questa previsione è un rimedio contro l'incertezza prolungata: consente al terzo di definire la propria situazione giuridica senza attendere indefinitamente. Il termine deve essere congruo rispetto alla natura del contratto.
Trasmissibilità agli eredi
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi del rappresentato. Questa previsione è coerente con il principio generale di trasmissibilità dei diritti e delle facoltà patrimoniali. Gli eredi possono quindi ratificare un contratto che il de cuius non ha fatto in tempo a ratificare, con effetto retroattivo alla data della conclusione originaria del contratto.
Domande frequenti
La ratifica richiede una forma specifica?
Sì. La ratifica deve essere fatta con la stessa forma richiesta per la conclusione del contratto che si intende ratificare. Se il contratto richiedeva l'atto notarile (come la compravendita immobiliare), la ratifica deve anch'essa essere un atto notarile. Può essere espressa o tacita, purché il comportamento sia univoco.
La ratifica ha effetto dal momento in cui viene fatta o da prima?
La ratifica ha effetto retroattivo: il contratto si considera valido ed efficace fin dal momento in cui è stato concluso dal falsus procurator, come se questi avesse avuto fin dall'inizio i poteri necessari. La retroattività non pregiudica i diritti che i terzi abbiano acquisito nel frattempo.
Il terzo è obbligato ad aspettare la ratifica?
No. Il terzo ha due strumenti: può sciogliere consensualmente il contratto con il falsus procurator prima della ratifica, oppure può invitare il rappresentato a pronunciarsi entro un termine da lui fissato. Se il rappresentato non risponde entro il termine, la ratifica si intende negata e il terzo è libero da ogni vincolo contrattuale.
Cosa succede ai diritti dei terzi in caso di ratifica retroattiva?
I diritti acquisiti dai terzi nel periodo tra la conclusione del contratto e la ratifica sono salvi: la retroattività della ratifica non li travolge. Ad esempio, pignoramenti, ipoteche o altri vincoli sorti nel frattempo restano validi nonostante la ratifica retroattiva del contratto originario.
Se il rappresentato muore prima di ratificare, chi può farlo?
La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi del rappresentato. Gli eredi possono quindi ratificare il contratto concluso dal falsus procurator in nome del de cuius, con effetto retroattivo alla data della conclusione originaria, a condizione che rispettino le forme richieste per quel tipo di contratto.