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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1375 c.c. Esecuzione di buona fede

In vigore

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

In sintesi

  • Esecuzione secondo buona fede: il contratto deve essere eseguito secondo buona fede oggettiva, canone di lealtà e correttezza che permea l'intero rapporto obbligatorio.
  • Buona fede esecutiva: distinta dalla buona fede interpretativa (art. 1366 c.c.) e dalla buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.), impone a ciascuna parte di cooperare all'adempimento e di non abusare dei propri diritti.
  • Obbligo di cooperazione: la buona fede esecutiva genera obblighi impliciti di cooperazione, informazione, protezione della controparte che vanno oltre il tenore letterale del contratto.
  • Limite all'esercizio dei diritti: un diritto contrattuale esercitato in modo abusivo, contrario alla buona fede, è censurabile anche se formalmente fondato sul testo del contratto.

L'articolo 1375 c.c. impone che il contratto sia eseguito secondo buona fede. È il canone di lealtà e correttezza nell'adempimento: ciascuna parte deve non solo eseguire la propria prestazione, ma farlo in modo da non frustrare l'interesse dell'altra, cooperando attivamente alla realizzazione dello scopo contrattuale.

La buona fede esecutiva come canone pervasivo

La buona fede esecutiva dell'art. 1375 c.c. è il completamento naturale della buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.) e della buona fede interpretativa (art. 1366 c.c.): essa governa la fase dell'esecuzione del contratto, che è la più lunga e la più rilevante economicamente. Il principio di buona fede impone a ciascuna parte non solo di eseguire la prestazione principale (pagare il prezzo, consegnare il bene, realizzare l'opera), ma anche di tenere tutti i comportamenti accessori che la controparte ha ragione di attendersi da una persona leale e corretta. Questo genera una serie di obblighi impliciti: l'obbligo di informare la controparte di fatti rilevanti per il contratto, l'obbligo di cooperare per agevolare l'adempimento altrui, l'obbligo di non rendere più gravoso l'adempimento dell'altra parte, l'obbligo di non esercitare i propri diritti in modo da frustrare lo scopo del contratto.

Il divieto di abuso del diritto contrattuale

La buona fede esecutiva è il principale strumento per censurare l'abuso del diritto contrattuale: l'esercizio formalmente legittimo di un diritto contrattuale in modo sleale, oppressivo o contrario allo scopo per cui quel diritto è stato attribuito. Esempi: (a) il creditore che rifiuta un adempimento parziale sostanzialmente satisfattivo dell'interesse creditorio, allo scopo di maturare interessi moratori sproporzionati; (b) il locatore che nega il consenso al subaffitto senza motivo ragionevole, pur avendo il diritto formale di farlo; (c) la banca che recede dal fido senza preavviso adeguato, rendendo impossibile al cliente la sostituzione del finanziamento. In tutti questi casi la Cassazione ha ritenuto che l'esercizio del diritto, pur formalmente legittimo, violasse la buona fede esecutiva.

Buona fede e obblighi di protezione

La buona fede esecutiva è anche la fonte degli obblighi di protezione (Schutzpflichten), categoria elaborata dalla dottrina tedesca e accolta dalla giurisprudenza italiana: obblighi di non danneggiare la sfera giuridica della controparte in occasione dell'esecuzione del contratto, anche al di là del contenuto strettamente obbligatorio. La violazione degli obblighi di protezione genera responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) anche quando la prestazione principale è stata eseguita correttamente.

Limiti alla buona fede esecutiva: non può modificare il contratto

La buona fede esecutiva non può essere usata per modificare il contenuto del contratto o per introdurre obblighi incompatibili con quanto le parti hanno pattuito. La Cassazione a Sezioni Unite ha ripetutamente affermato che la buona fede non può prevalere sulla volontà espressa delle parti, né può trasformare il debitore in garante di risultati che non ha assunto. È uno strumento di integrazione e controllo dell'esercizio dei diritti, non uno strumento per rivedere l'equilibrio contrattuale.

Connessioni con altre norme

L'art. 1375 va letto con l'art. 1374 c.c. (integrazione del contratto), l'art. 1366 c.c. (buona fede interpretativa), l'art. 1337 c.c. (buona fede nelle trattative), l'art. 1218 c.c. (responsabilità per inadempimento) e con l'art. 2 Cost. (solidarietà sociale come fondamento costituzionale della buona fede).

Domande frequenti

Cosa impone concretamente la buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.)?

Impone obblighi impliciti che vanno oltre la prestazione principale: obbligo di informare la controparte di fatti rilevanti, obbligo di cooperare all'adempimento altrui, obbligo di non ostacolare l'esecuzione, obbligo di non esercitare i propri diritti in modo abusivo o sproporzionato. Un esempio: il committente che ritarda l'approvazione dei progetti dell'appaltatore senza giustificazione viola la buona fede esecutiva.

La buona fede può essere usata per modificare o rinegoziare il contratto in caso di squilibrio sopravvenuto?

In via generale no: la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la buona fede non consente al giudice di modificare il contenuto del contratto o di introdurre obblighi incompatibili con la volontà delle parti. L'eccessiva onerosità sopravvenuta è regolata dall'art. 1467 c.c. (risoluzione per eccessiva onerosità), non dalla buona fede. Tuttavia, la dottrina più recente discute se la buona fede possa in casi estremi fondare un obbligo di rinegoziazione.

Il debitore che adempie tardivamente ma senza dolo può invocare la buona fede per ridurre il risarcimento?

La buona fede non riduce il risarcimento da inadempimento (art. 1218 c.c.), che prescinde dall'elemento soggettivo del debitore. Tuttavia, il creditore che non coopera alla mitigazione del danno (ad es. rifiuta un adempimento tardivo satisfattivo senza giustificazione) può vedersi ridurre il risarcimento per concorso di colpa (art. 1227 c.c.) o per violazione della buona fede esecutiva.

L'esercizio di un diritto di risoluzione contrattuale può essere contrario alla buona fede?

Sì. Se il creditore risolve il contratto per un inadempimento di scarsa importanza, quando avrebbe potuto richiedere l'adempimento o accettare un adempimento parziale satisfattivo, l'esercizio del diritto di risoluzione può essere censurato come abuso del diritto contrario alla buona fede (art. 1375 c.c.), oltre che per il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento (art. 1455 c.c.).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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