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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1355 c.c. Condizione meramente potestativa

In vigore

È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

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In sintesi

  • Condizione meramente potestativa: è nulla la condizione sospensiva che fa dipendere l'efficacia del contratto dalla mera volontà del debitore («se voglio», «se mi pare»).
  • Potestativa vs mista: la condizione potestativa semplice (dipende dalla volontà ma anche da fattori esterni) è valida; solo quella che dipende dal puro arbitrio soggettivo del debitore è nulla.
  • Ratio: un debitore che può liberarsi dall'obbligo con il solo atto del volere non ha assunto alcuna obbligazione reale.

È nulla la condizione sospensiva che fa dipendere l'efficacia del contratto dalla mera volontà del debitore (condizione meramente potestativa). La nullità non colpisce le condizioni potestative miste (dipendenti dalla volontà e da fattori esterni) né le condizioni che dipendono dalla volontà del creditore.

Nozione e ratio della condizione meramente potestativa

La condizione meramente potestativa (o puramente potestativa) è quella il cui avveramento dipende esclusivamente dal puro arbitrio soggettivo del debitore: «ti vendo se voglio», «mi obbligo se mi pare», «pagherò se lo decido». In questi casi, il debitore non ha assunto alcun vincolo reale: può liberarsi dall'obbligazione con la sola manifestazione di volontà contraria. L'articolo 1355 c.c. sancisce la nullità di questa condizione sospensiva: non è nulla solo la clausola, ma l'intero contratto condizionato (in applicazione dell'art. 1418 c.c.). La ratio è che un obbligo condizionato al mero arbitrio del debitore non è un obbligo: manca la serietà del vincolo contrattuale, che è presupposto implicito di ogni contratto. Il debitore che si riserva la facoltà di non volere non si è veramente obbligato.

La distinzione dalla condizione potestativa semplice (mista)

La condizione meramente potestativa va distinta dalla condizione potestativa semplice (o mista), che è valida: questa dipende in parte dalla volontà del debitore, ma anche da fattori oggettivi o dalla volontà di terzi che influenzano la decisione. Esempio: «ti vendo l'appartamento se ottengo il trasferimento di sede» — l'avveramento dipende dalla decisione del datore di lavoro (terzo), non solo dalla volontà del debitore. Oppure: «pagherò se l'azienda supererà il budget» — l'avveramento dipende da risultati economici oggettivi, non dal mero capriccio del debitore. La linea di confine tra condizione meramente potestativa e condizione mista non è sempre netta; la giurisprudenza la traccia guardando se esiste un fattore oggettivo esterno che limiti realmente la discrezionalità del debitore.

Condizione che dipende dalla volontà del creditore

L'art. 1355 c.c. colpisce solo la condizione sospensiva che dipende dalla mera volontà del debitore. La condizione che dipende dalla mera volontà del creditore (si voluero del creditore) è invece valida: è assimilabile a un'opzione contrattuale — il creditore si riserva la facoltà di decidere se avvalersi o meno del contratto. Anche la condizione risolutiva rimessa alla volontà del debitore è valida (o almeno non colpita dall'art. 1355, che si riferisce solo alla condizione sospensiva): in quel caso l'effetto è simile a una clausola di recesso.

Connessioni con altre norme

L'art. 1355 c.c. va letto con l'art. 1353 c.c. (condizione in generale), l'art. 1354 c.c. (condizioni illecite/impossibili) e l'art. 1418 c.c. (nullità). Il contratto di opzione (art. 1331 c.c.) è strutturalmente analogo alla condizione potestativa del creditore: è valido perché il vincolo è a carico del promittente, non del beneficiario.

Domande frequenti

Un contratto con clausola 'ti vendo l'appartamento se voglio' è valido?

No. La condizione 'se voglio' è meramente potestativa: dipende dal puro arbitrio del debitore (il venditore), che quindi non ha assunto alcun vincolo reale. L'art. 1355 c.c. sancisce la nullità di tale condizione sospensiva. Il contratto è nullo perché l'obbligazione di vendere non è reale.

Qual è la differenza tra condizione meramente potestativa e condizione potestativa mista?

La condizione meramente potestativa dipende solo dal puro arbitrio soggettivo del debitore (es. 'se voglio'): è nulla. La condizione potestativa mista dipende in parte dalla volontà del debitore ma anche da fattori oggettivi o dalla volontà di terzi (es. 'se ottengo il mutuo bancario'): è valida, perché l'avveramento non è nella sola disponibilità del debitore.

La condizione rimessa alla volontà del creditore è nulla?

No. L'art. 1355 c.c. colpisce solo la condizione che dipende dalla mera volontà del debitore. La condizione che dipende dalla volontà del creditore è assimilabile a un'opzione contrattuale: è valida perché il creditore decide se avvalersi del contratto, e il debitore è comunque vincolato se il creditore esercita il diritto.

La condizione 'ti pago se l'azienda fa utili' è meramente potestativa?

No. Si tratta di condizione potestativa mista o semplice: l'avveramento dipende da risultati economici oggettivi (gli utili aziendali), non dal puro arbitrio del debitore. Il debitore non può far mancate gli utili con il solo atto del volere. La condizione è pertanto valida ai sensi dell'art. 1353 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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