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Art. 1347 c.c. Possibilità sopravvenuta dell’oggetto
In vigore
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.
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In sintesi
Il contratto può avere per oggetto anche una cosa futura: un bene non ancora esistente al momento della conclusione. Salvo i divieti di legge (es. patto successorio, art. 458 c.c.), il contratto su cosa futura è valido. Il profilo del rischio del mancato avverarsi dipende dalla struttura del contratto (emptio spei o emptio rei speratae).
Il contratto su cosa futura: fondamento e ammissibilità
L'articolo 1347 c.c. sancisce che la possibilità dell'oggetto del contratto può riferirsi anche a cose future: beni che non esistono ancora ma di cui è prevedibile la futura esistenza. La norma risolve in senso permissivo la questione della validità dei contratti aventi per oggetto cose non ancora esistenti, con il solo limite dei divieti legali. Il divieto più importante è quello dei patti successori (art. 458 c.c.): è vietato ogni patto con cui si dispone della propria successione o dei diritti su un'eredità non ancora aperta. Analogamente, è nulla la cessione di crediti futuri in forma di cessione globale senza limiti di tempo (per contrasto con l'art. 1260 ss. c.c. interpretati sistematicamente), sebbene la legge Factoring (l. 52/1991) ammetta la cessione in massa di crediti futuri nel contesto della cartolarizzazione.
Emptio spei ed emptio rei speratae
Nel contratto su cosa futura, la disciplina del rischio del mancato venire ad esistenza della cosa dipende dalla struttura del contratto: (a) Emptio spei (vendita di speranza): il compratore acquista la speranza che la cosa venga ad esistenza, non la cosa stessa. L'obbligazione del venditore si esaurisce nel tentativo di far venire ad esistenza la cosa; se non vi riesce, il compratore è comunque tenuto al prezzo. Esempio classico: acquisto del contenuto di una rete da pesca prima del lancio. (b) Emptio rei speratae (vendita di cosa sperata): il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva tacita dell'avveramento della cosa futura; se la cosa non viene ad esistenza, il contratto non produce effetti traslativi e il venditore non ha diritto al prezzo. Esempio: acquisto di appartamento in costruzione con prezzo condizionato al completamento dell'edificio.
Applicazioni pratiche
Le applicazioni più frequenti sono: (1) Vendita di immobili in costruzione (d.lgs. 122/2005): la legge ha introdotto tutele specifiche per l'acquirente di immobili da costruire, imponendo la fideiussione a garanzia degli acconti versati e l'obbligo di polizza decennale postuma. (2) Contratti agricoli: vendita di raccolti futuri. (3) Contratti con produzioni artistiche: commissione di un'opera d'arte non ancora realizzata (contratto d'appalto o di commissione su cosa futura). (4) Cessione di crediti futuri: nel factoring e nella cartolarizzazione, i crediti non ancora sorti sono dedotti in contratto come crediti futuri.
Connessioni con altre norme
L'art. 1347 c.c. va letto con l'art. 1346 c.c. (requisiti dell'oggetto del contratto), l'art. 1472 c.c. (vendita di cose future), l'art. 458 c.c. (divieto di patti successori) e il d.lgs. 122/2005 (tutela degli acquirenti di immobili da costruire).
Domande frequenti
La vendita di un appartamento in costruzione è valida?
Sì, è una classica vendita di cosa futura (art. 1347 c.c.). Il contratto è valido; il trasferimento della proprietà si produce quando l'appartamento viene ad esistenza (art. 1472 c.c.). Il d.lgs. 122/2005 tutela l'acquirente imponendo fideiussione sugli acconti e polizza decennale postuma.
Cosa succede se la cosa futura non viene ad esistenza?
Dipende dalla struttura del contratto. Nell'emptio rei speratae il contratto non produce effetti e il compratore non deve il prezzo; nell'emptio spei il compratore deve comunque il prezzo, avendo acquistato la 'speranza' e non la cosa. La qualificazione del tipo dipende dall'interpretazione del contratto e dalle circostanze del caso.
È possibile cedere crediti futuri non ancora sorti?
Sì, in linea di principio (art. 1347 c.c.). La l. 52/1991 sul factoring disciplina specificamente la cessione in massa di crediti futuri nel rapporto tra cedente e factor. Per le cessioni ordinarie, il credito futuro deve essere determinabile (identificazione del rapporto da cui sorgerà il credito) per essere validamente dedotto in contratto.
I patti successori sono una forma di contratto su cosa futura vietata?
Sì. L'art. 458 c.c. vieta i patti successori, che sono una species di contratto su cosa futura (i beni di un'eredità non ancora aperta). Il divieto è assoluto: qualsiasi accordo che disponga della successione di una persona ancora in vita è nullo, anche se la persona acconsente. Il testamento è l'unico atto lecito di disposizione mortis causa.