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Art. 1297 c.c. Eccezioni personali
In vigore
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Significato della norma
L'art. 1297 c.c. disciplina il perimetro delle eccezioni opponibili nell'ambito delle obbligazioni solidali, distinguendo nettamente tra eccezioni comuni ed eccezioni personali. La disposizione opera sia sul lato passivo (condebitori solidali) sia su quello attivo (concreditori solidali), garantendo coerenza al regime dell'obbligazione plurisoggettiva.
Eccezioni comuni e personali: la distinzione
Le eccezioni comuni sono quelle che attengono all'obbligazione nella sua struttura oggettiva: l'avvenuto pagamento, la prescrizione del credito, la nullita' del contratto fonte dell'obbligazione, la remissione del debito operata nei confronti di tutti. Queste eccezioni possono essere opposte da ciascun condebitore perche' investono il rapporto obbligatorio nel suo complesso e, se accolte, liberano tutti.
Le eccezioni personali, invece, riguardano vicende che interessano solo uno specifico soggetto del rapporto: il vizio del consenso (dolo, errore, violenza) che ha inficiato solo la promessa di Tizio, la compensazione di un credito personale che Caio vanta verso il creditore, un termine di grazia concesso a un singolo condebitore. Queste eccezioni restano nella sfera del soggetto cui si riferiscono e non possono essere 'prestate' agli altri.
La ratio della regola
La scelta del legislatore risponde a una logica di certezza dei rapporti giuridici. Il creditore che si rivolge a uno dei condebitori solidali non deve essere esposto a difese che non riguardano il vincolo con quel debitore. Se cosi' non fosse, la solidarieta' perderebbe gran parte della sua funzione di garanzia: il creditore potrebbe vedersi opporre eccezioni di cui non ha conoscenza e che dipendono da vicende interne al gruppo dei condebitori.
Applicazione sul lato attivo
La norma si applica specularmene alla solidarieta' attiva. Immaginiamo che Tizio e Caio siano concreditori solidali verso Sempronio. Se Sempronio ha un controcredito personale solo nei confronti di Caio (ad esempio per un diverso contratto), non puo' opporre la compensazione a Tizio quando questi agisce per riscuotere l'intero. La ragione e' la stessa: Tizio e' creditore a pieno titolo e non puo' subire difese legate a rapporti che lo estranei.
Casistica pratica
Nella pratica quotidiana la norma rileva soprattutto nei contratti di mutuo con piu' garanti o coobbligati, nei rapporti di locazione con piu' conduttori, e nella fideiussione solidale. Ad esempio, se tre soci garantiscono solidalmente un finanziamento bancario e uno di loro eccepisce l'annullabilita' del contratto per dolo subito dalla banca, tale eccezione e' strettamente personale: gli altri due non possono utilizzarla per rifiutare il pagamento, anche se fossero a conoscenza del comportamento scorretto della banca.
Rapporto con le altre norme sulla solidarieta'
L'art. 1297 si coordina con l'art. 1292 c.c. (nozione di solidarieta') e con l'art. 1300 c.c. (effetti della novazione, compensazione, remissione). In particolare, la compensazione operata tra il creditore e uno solo dei condebitori libera gli altri solo nei limiti della quota di quest'ultimo (art. 1302 c.c.), confermando che le vicende personali non si estendono automaticamente a tutti i coobbligati.
Domande frequenti
Che cosa si intende per eccezione personale in una solidarieta' passiva?
E' un'eccezione che riguarda esclusivamente il rapporto tra il creditore e uno specifico condebitore, come il vizio del consenso di quell'unico soggetto o una compensazione di un suo credito individuale. Gli altri condebitori non possono avvalersene.
Un condebitore puo' eccepire la prescrizione del debito?
Si', la prescrizione e' un'eccezione comune all'obbligazione e puo' essere opposta da qualsiasi condebitore solidale, perche' riguarda il credito nella sua oggettivita' e non la posizione personale di un singolo.
Se solo uno dei condebitori ha subito dolo nella conclusione del contratto, gli altri possono rifiutare di pagare?
No. Il dolo e' un vizio del consenso personale al condebitore che lo ha subito. Gli altri non possono valersi di quell'eccezione nei confronti del creditore ai sensi dell'art. 1297 c.c.
Come funziona la norma per i concreditori solidali?
Specularmente: il debitore non puo' opporre a un concreditore le eccezioni personali che avrebbe solo verso un altro concreditore, ad esempio una compensazione valida solo nei confronti di Caio non e' opponibile a Tizio che agisce per l'intero.
Quali eccezioni puo' invece opporre il condebitore?
Puo' opporre tutte le eccezioni comuni, cioe' quelle che investono l'obbligazione oggettivamente: nullita' del contratto, pagamento, prescrizione, remissione del debito nei confronti di tutti i condebitori.