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Art. 1294 c.c. Solidarietà tra condebitori
In vigore
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La solidarietà passiva: regola generale dei condebitori
L'art. 1294 c.c. stabilisce la presunzione di solidarietà passiva nelle obbligazioni con pluralità di debitori: salvo che dalla legge o dal titolo risulti diversamente, i condebitori sono obbligati in solido. Si tratta di una norma di chiusura del sistema della solidarietà passiva, che rovescia l'onere della prova: non è il creditore a dover dimostrare la solidarietà, ma i condebitori a dover dimostrare la parziarietà.
La scelta del legislatore di porre la solidarietà come regola generale si spiega con la tutela del creditore: la solidarietà gli consente di agire contro il condebitore più solvibile, senza dover frazionare la propria pretesa e senza il rischio di dover inseguire più debitori insolvibili ciascuno per la propria quota.
Contenuto della solidarietà passiva
La solidarietà passiva implica che:
Il regresso tra condebitori solidali
La solidarietà esterna nei confronti del creditore non significa che internamente tra i condebitori non ci siano quote di responsabilità. Il condebitore che ha pagato per intero può agire in regresso contro gli altri per la rispettiva quota interna (art. 1299 c.c.). Se uno dei condebitori è insolvente, la sua quota si ripartisce tra gli altri, incluso chi ha pagato.
Deroghe alla solidarietà
La solidarietà può essere esclusa:
Applicazioni pratiche
Tizio, Caio e Sempronio assumono insieme un debito di 30.000 euro verso un creditore. Per l'art. 1294 c.c., sono solidalmente responsabili: il creditore può chiedere i 30.000 euro a Tizio da solo, senza dover agire anche contro Caio e Sempronio. Se Tizio paga, può poi rivalersi su Caio e Sempronio per 10.000 euro ciascuno.
Domande frequenti
Se in tre abbiamo firmato lo stesso contratto come debitori, posso essere chiamato a pagare tutto da solo?
Sì. Per l'art. 1294 c.c. i condebitori sono solidali per legge. Il creditore può agire contro uno solo di voi per l'intero importo. Poi chi paga può rivalersi sugli altri per le loro quote (art. 1299 c.c.).
La solidarietà si presume o deve essere espressamente pattuita?
Si presume. L'art. 1294 c.c. pone la solidarietà come regola generale. Sono i condebitori a dover dimostrare che il contratto o la legge prevedono una ripartizione in quote (parziarietà).
Posso rifiutarmi di pagare il creditore invocando la responsabilità degli altri condebitori?
No. In regime di solidarietà, il creditore ha il diritto di agire contro chiunque dei condebitori per l'intero. Non puoi costringerlo a frazionare la propria pretesa.
Se uno dei condebitori è insolvente, la sua quota la pagano gli altri?
Sì. In caso di regresso tra condebitori solidali (art. 1299 c.c.), la quota del condebitore insolvente si ripartisce proporzionalmente tra gli altri condebitori, incluso quello che aveva già pagato.
La solidarietà vale anche tra eredi che subentrano in un debito?
No, di regola no. Le obbligazioni divisibili si dividono tra coeredi in proporzione alle quote ereditarie (art. 752 c.c.), salvo diversa disposizione testamentaria o legale che imponga la solidarietà.