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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1263 c.c. Accessori del credito

In vigore

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

In sintesi

  • Con la cessione il credito si trasferisce al cessionario insieme a tutti i suoi accessori: privilegi, garanzie personali e reali, altri accessori.
  • Il cedente non puo trasferire il possesso del pegno senza il consenso del costituente; in caso di dissenso rimane custode del pegno.
  • Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti gia percepiti dal cedente prima della cessione.
  • Il trasferimento degli accessori opera automaticamente con la cessione del credito principale, senza bisogno di atti separati.
  • Tra gli accessori rientrano anche gli interessi maturati e non ancora percepiti al momento della cessione.

Il principio di accessorieta nella cessione del credito

L'art. 1263 c.c. codifica il principio di accessorieta applicato alla cessione del credito: quando il credito viene trasferito, si trasferiscono automaticamente anche tutti gli elementi che lo accompagnano e lo rafforzano. Si tratta di un corollario del principio generale secondo cui l'accessorio segue il principale (accessorium sequitur principale), adattato alla particolare disciplina della circolazione dei crediti.

Gli accessori che si trasferiscono con il credito

Il primo comma dell'art. 1263 c.c. elenca le principali categorie di accessori che seguono il credito: (i) i privilegi, ossia le cause legittime di prelazione riconosciute dalla legge (es. privilegio del locatore, privilegio del venditore); (ii) le garanzie personali, come la fideiussione e il mandato di credito; (iii) le garanzie reali, come l'ipoteca e il pegno; (iv) gli altri accessori, categoria residuale che include gli interessi maturati e non ancora percepiti, le clausole penali, i diritti di prelazione convenzionali.

Il caso del pegno: il problema del possesso

La norma introduce una deroga importante per il pegno: il cedente non puo trasferire al cessionario il possesso della cosa ricevuta in pegno senza il consenso del costituente (il debitore che ha dato in pegno la cosa). La ratio e che il costituente, consegnando la cosa al creditore originario, ha fatto affidamento sulla sua persona; la sostituzione del detentore richiede il suo consenso. Se il costituente dissentisse, il cedente rimane custode del pegno anche dopo la cessione, pur agendo nell'interesse del nuovo creditore.

I frutti scaduti: regola ed eccezione

L'ultimo comma dell'art. 1263 c.c. regola i frutti scaduti: salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti (interessi, canoni, rendite) che sono gia scaduti e che il cedente ha gia percepito prima della cessione. La logica e che tali frutti sono gia entrati nel patrimonio del cedente e non c'e ragione di trasferirli retroattivamente al cessionario. Diversamente, i frutti maturati ma non ancora percepiti rientrano nell'accessorio e seguono il credito.

Il trasferimento automatico e i suoi effetti pratici

Il trasferimento degli accessori avviene automaticamente con la cessione, senza bisogno di atti separati o di specifiche menzioni nell'atto di cessione. Tizio, cedendo a Sempronio il credito ipotecario vantato verso Caio, trasferisce automaticamente anche l'ipoteca iscritta sull'immobile di Caio. Sempronio acquista tutti i diritti del creditore ipotecario, compresa la facolta di procedere all'esecuzione immobiliare in caso di inadempimento.

Derogabilita convenzionale

Le parti possono derogare convenzionalmente all'art. 1263 c.c.: e possibile cedere il solo credito principale senza gli accessori (es. cessione del credito ma non della fideiussione), o viceversa trasferire accessori diversi da quelli elencati. Il patto contrario deve essere espresso e risultare dall'atto di cessione. In assenza di deroga, opera la regola legale del trasferimento automatico di tutti gli accessori.

Domande frequenti

Se cedo un credito garantito da ipoteca, l'ipoteca si trasferisce automaticamente al cessionario?

Si. Per effetto dell'art. 1263 c.c. l'ipoteca, come tutti gli accessori del credito, si trasferisce automaticamente al cessionario senza bisogno di un atto separato. Tuttavia, per l'opponibilita ai terzi potrebbe essere necessaria la voltura ipotecaria.

Cosa succede alla fideiussione quando il credito viene ceduto?

La fideiussione, come garanzia personale accessoria al credito, si trasferisce automaticamente al cessionario. Il fideiussore rimane obbligato verso il nuovo creditore, salvo che la fideiussione fosse stata stipulata in considerazione della persona specifica del creditore originario.

Il cedente puo tenere per se gli interessi gia maturati prima della cessione?

Si, se quegli interessi sono 'frutti scaduti' e il cedente li ha gia percepiti prima della cessione. Se invece gli interessi sono maturati ma non ancora percepiti, seguono il credito e spettano al cessionario, salvo patto contrario.

Il debitore che ha dato un bene in pegno puo opporsi al fatto che il cessionario prenda possesso del pegno?

Si. L'art. 1263 c.c. prevede che il cedente non possa trasferire il possesso del pegno senza il consenso del costituente. In caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno anche dopo la cessione, pur agendo nell'interesse del nuovo creditore.

E possibile cedere solo il credito principale senza gli accessori?

Si, le parti possono derogare convenzionalmente alla regola dell'art. 1263 c.c. e cedere il solo credito principale escludendo alcuni o tutti gli accessori. Il patto deve essere espresso nell'atto di cessione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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