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Art. 1258 c.c. Impossibilità parziale
In vigore
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La fattispecie: impossibilita parziale e deterioramento
L'art. 1258 c.c. disciplina le ipotesi in cui la prestazione originaria non e divenuta interamente impossibile, ma solo parzialmente. La norma copre tre ipotesi distinte: (a) impossibilita sopravvenuta di una parte della prestazione; (b) deterioramento della cosa determinata dovuta; (c) residuo materiale dal perimento totale della cosa. In tutti questi casi il legislatore adotta una soluzione di compromesso: il debitore si libera eseguendo cio che e ancora possibile, ma il creditore conserva il diritto di valutare se la prestazione ridotta sia ancora utile ai suoi fini.
Il principio: liberazione parziale del debitore
Il primo comma dell'art. 1258 c.c. stabilisce che il debitore si libera eseguendo la parte rimasta possibile. Questo principio ha una logica di equita: se la causa dell'impossibilita non e imputabile al debitore, non sarebbe giusto ritenerlo inadempiente per la parte che non poteva eseguire. Si pensi a Tizio che si era obbligato a consegnare 100 quintali di grano, e un evento alluvionale ne distrugge 30: Tizio si libera consegnando i 70 quintali rimasti, senza dover risarcire il danno per i 30 andati perduti.
Il deterioramento della cosa e il residuo dal perimento
Il secondo comma estende la regola al deterioramento della cosa determinata dovuta. Se Tizio doveva consegnare un macchinario e questo subisce un danno parziale per causa a lui non imputabile, deve consegnare il macchinario nello stato in cui si trova, ottenendo la liberazione per la perdita di valore subita. La stessa regola vale per il caso di perimento parziale con residuo: se di un bene perisce la parte principale ma rimane qualcosa di utilizzabile, il debitore deve consegnare cio che resta e si libera per il resto.
Il diritto del creditore di recedere: coordinamento con l'art. 1464 c.c.
L'art. 1258 c.c. va letto in combinato con l'art. 1464 c.c., che nei contratti a prestazioni corrispettive consente al creditore di recedere dal contratto se la parte di prestazione rimasta possibile non gli procura un apprezzabile interesse. Si immagini che Caio avesse acquistato da Tizio un servizio di catering completo per un evento; se per cause non imputabili a Tizio diventa impossibile la parte relativa all'allestimento scenografico (50% del valore totale), Caio puo valutare se il catering senza allestimento abbia ancora per lui un apprezzabile interesse. Se non ce l'ha, puo recedere ex art. 1464 c.c. e ottenere la restituzione di quanto gia versato.
Il concetto di 'apprezzabile interesse'
Il requisito dell''apprezzabile interesse' del creditore e centrale nell'applicazione dell'art. 1258 c.c. La giurisprudenza ha chiarito che non e sufficiente che il creditore dichiari di non avere piu interesse: deve trattarsi di un interesse oggettivamente apprezzabile, valutabile secondo criteri di ragionevolezza. Non e un giudizio meramente soggettivo. Un creditore che rifiuti una prestazione parzialmente impossibile solo per liberarsi dal contratto non puo invocare la mancanza di interesse se oggettivamente la prestazione ridotta mantiene per lui un valore economico significativo.
Coordinamento con l'art. 1463 c.c. e la disciplina della risoluzione
Mentre l'art. 1258 c.c. disciplina l'impossibilita parziale con possibilita di liberazione parziale del debitore, l'art. 1463 c.c. si occupa dell'impossibilita totale: in tal caso la parte liberata non puo esigere la controprestazione e deve restituire quanto ricevuto. Il sistema e quindi coerente: l'impossibilita totale porta alla risoluzione automatica del contratto con restituzione; l'impossibilita parziale porta a una riduzione proporzionale delle prestazioni, salvo recesso del creditore per mancanza di interesse. Il tutto con il filo conduttore del principio di non imputabilita della causa al debitore.
Domande frequenti
Il debitore deve risarcire il danno per la parte di prestazione divenuta impossibile?
No, se la causa dell'impossibilita non e a lui imputabile. L'art. 1258 c.c. prevede che il debitore si liberi eseguendo la parte rimasta possibile: non e tenuto al risarcimento per la parte impossibile. Se invece la causa e imputabile (dolo o colpa del debitore), la liberazione parziale non opera e il debitore risponde del danno.
Il creditore puo rifiutare la prestazione parziale e recedere dal contratto?
Si, ma solo se non ha piu un apprezzabile interesse alla prestazione ridotta (art. 1464 c.c.). Il giudizio sull'interesse non e meramente soggettivo: deve essere oggettivamente valutabile. Se la prestazione parziale ha ancora un valore significativo per il creditore, questi non puo rifiutarla e recedere dal contratto.
Come si applica l'art. 1258 c.c. al deterioramento della cosa?
Se la cosa determinata dovuta si deteriora per causa non imputabile al debitore, questi deve consegnarla nello stato in cui si trova e si libera per la perdita di valore subita. Il creditore, se il deterioramento ha inciso significativamente sull'utilita del bene, puo valutare di recedere ex art. 1464 c.c. se l'interesse alla prestazione e venuto meno.
L'impossibilita parziale porta alla risoluzione del contratto?
Non automaticamente. A differenza dell'impossibilita totale (art. 1463 c.c.), quella parziale porta a una riduzione proporzionale delle prestazioni: il debitore esegue cio che e possibile e si libera per il resto. Solo se il creditore non ha piu apprezzabile interesse alla prestazione ridotta puo recedere ex art. 1464 c.c., con conseguente restituzione di quanto gia eseguito.
Se di una cosa perisce solo una parte, il debitore deve consegnare il residuo?
Si. Il secondo comma dell'art. 1258 c.c. prevede espressamente che la stessa disciplina si applica quando residua alcunche dal perimento totale della cosa. Il debitore deve consegnare cio che rimane e si libera per la parte perita, sempre che la causa non gli sia imputabile.