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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1249 c.c. Compensazione di più debiti

In vigore

Quando una persona ha verso un’altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell’articolo 1193.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Quando una persona ha verso un'altra piu' debiti compensabili, si applicano le regole sull'imputazione del pagamento ex art. 1193 c.c., comma 2.
  • In assenza di accordo, si estinguono prima i debiti scaduti rispetto a quelli non ancora scaduti.
  • Tra debiti tutti scaduti, si estinguono prima quelli per il debitore piu' onerosi (es. con interessi piu' alti o garanzie a carico del debitore).
  • Se i debiti sono ugualmente onerosi, si estingue quello piu' antico; se coetanei, si applica un'imputazione proporzionale.
  • La norma evita incertezze operative quando la compensazione potrebbe operare su molteplici rapporti di debito-credito contemporaneamente.

Il problema della pluralita' di debiti compensabili

L'art. 1249 c.c. affronta una questione pratica di non poco conto: quando due soggetti intrattengono una pluralita' di rapporti obbligatori reciproci e piu' di un debito e' suscettibile di compensazione, come si determina quale debito venga estinto per primo? Il legislatore ha scelto di risolvere il problema per rinvio, richiamando le regole sull'imputazione del pagamento dettate dall'art. 1193, comma 2 c.c.

Le regole di imputazione richiamate

L'art. 1193, comma 2 c.c. stabilisce una gerarchia di criteri per imputare il pagamento quando il debitore ha piu' debiti verso lo stesso creditore:

1. Debiti scaduti vs. non scaduti: si preferisce estinguere prima i debiti gia' scaduti, perche' sono quelli che espongono il debitore alle conseguenze piu' immediate (mora, interessi, azioni esecutive).

2. Onerosita' comparativa: tra debiti tutti scaduti, si estingue prima quello piu' oneroso per il debitore, tipicamente quello gravato da interessi piu' elevati o da garanzie reali che il debitore vuole liberare.

3. Anzianita': se i debiti sono di pari onerosita', si privilegia l'estinzione del piu' antico.

4. Imputazione proporzionale: in caso di debiti coetanei e di pari onerosita', la compensazione opera proporzionalmente su tutti.

Applicazione pratica

Immaginiamo che Tizio abbia verso Caio tre debiti: A) 5.000 euro scaduto con interesse al 5%; B) 3.000 euro scaduto con interesse al 3%; C) 8.000 euro non ancora scaduto. Caio, a sua volta, ha un credito verso Tizio di 6.000 euro. Applicando l'art. 1249 c.c., la compensazione si imputa prima al debito A (scaduto e piu' oneroso): si estingue per 5.000 euro; il residuo di 1.000 euro si imputa al debito B (scaduto, meno oneroso). Il debito C (non scaduto) rimane intatto.

Finalita' della norma

Il rinvio all'art. 1193 c.c. persegue una logica di coerenza sistematica: l'imputazione del pagamento e la compensazione hanno la medesima funzione estintiva dell'obbligazione e sarebbe irragionevole trattarle con criteri diversi. Cio' evita altresi' che il creditore — manovrando la compensazione — possa scegliere discrezionalmente quali debiti del debitore estinguere, a danno di quest'ultimo o di eventuali garanti che hanno interesse alla sopravvivenza di certi rapporti.

Raccordo con l'art. 1194 c.c.

Va segnalato che l'art. 1249 c.c. richiama specificamente il comma 2 dell'art. 1193 c.c. (imputazione legale), non il comma 1 (imputazione convenzionale su scelta del debitore). Cio' significa che nell'ambito della compensazione, dove i crediti si estinguono automaticamente e simultaneamente, non vi e' spazio per una scelta unilaterale del debitore come nel pagamento volontario; si applicano direttamente i criteri legali.

Domande frequenti

Come si determina quale debito si estingue per compensazione quando ce ne sono piu' di uno?

L'art. 1249 c.c. rinvia all'art. 1193, comma 2 c.c.: si estinguono prima i debiti scaduti rispetto a quelli non scaduti; tra debiti scaduti, si preferisce il piu' oneroso; poi il piu' antico; infine si applica un'imputazione proporzionale tra debiti coetanei e di pari onerosita'.

Perche' si applicano le stesse regole del pagamento alla compensazione di piu' debiti?

Perche' compensazione e pagamento hanno entrambi effetto estintivo dell'obbligazione. Sarebbe incoerente usare criteri diversi per determinare quale debito si estingue: il legislatore ha scelto di unificare la disciplina per ragioni di coerenza sistematica.

Il debitore puo' scegliere liberamente quale debito imputare alla compensazione?

No. Nella compensazione legale, che opera automaticamente, non vi e' spazio per la scelta unilaterale del debitore prevista dall'art. 1193, comma 1 c.c. per il pagamento volontario. Si applicano direttamente i criteri legali di cui al comma 2.

Cosa succede se due debiti sono coetanei e ugualmente onerosi?

Secondo i criteri di imputazione richiamati dall'art. 1249 c.c., la compensazione opera proporzionalmente su entrambi i debiti, riducendoli in misura corrispondente al credito compensato.

Un debito non ancora scaduto puo' essere estinto per compensazione prima di quelli scaduti?

No. L'ordine di imputazione prevede che i debiti scaduti vengano estinti prima di quelli non ancora scaduti. Solo una volta esaurite le obbligazioni scadute la compensazione potrebbe incidere su quelle a termine non ancora maturato.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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