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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1217 c.c. Obbligazioni di fare

In vigore

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso. CAPO III – Dell'inadempimento delle obbligazioni

In sintesi

  • Per le prestazioni di fare la mora del creditore si determina con l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari per renderla possibile.
  • L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso, senza i rigorosi requisiti dell'offerta reale.
  • La norma tutela il debitore quando l'esecuzione dell'opera richiede la cooperazione del creditore (accesso a luoghi, fornitura di materiali, presenza obbligata).
  • Dopo l'intimazione, il rifiuto o l'inerzia del creditore producono i tipici effetti della mora: passaggio del rischio, cessazione degli interessi, rimborso delle spese.
  • Il regime semplificato risponde alla varieta' delle prestazioni di fare, spesso incompatibili con i formalismi dell'offerta reale tradizionale.

Commento all'art. 1217 c.c. - La mora del creditore nelle obbligazioni di fare

L'art. 1217 c.c. chiude il capo dedicato alla mora del creditore (artt. 1206-1217 c.c.) disciplinando l'ipotesi delle obbligazioni di fare, cioe' quelle prestazioni che consistono in un'attivita' del debitore (esecuzione di un'opera, prestazione di un servizio, compimento di un'attivita' professionale). La norma adatta il meccanismo della costituzione in mora del creditore alle peculiarita' di tali prestazioni, che spesso richiedono la cooperazione attiva del creditore stesso per poter essere eseguite.

Il legislatore ha riconosciuto che non tutte le obbligazioni si prestano agli stessi schemi: mentre per le obbligazioni di dare cose mobili o immobili si applicano gli artt. 1208-1209 e 1216 c.c., per le prestazioni di fare occorreva un meccanismo piu' flessibile, capace di tener conto della varieta' delle ipotesi concrete.

L'intimazione di ricevere o di cooperare

L'art. 1217 c.c. prevede due forme alternative di intimazione, corrispondenti a due distinte situazioni pratiche. La prima e' l'intimazione di ricevere la prestazione: il debitore comunica al creditore di essere pronto a eseguire l'opera e lo invita a presenziare. La seconda e' l'intimazione di compiere atti necessari: il debitore richiede al creditore di porre in essere le condotte (di sua competenza) indispensabili per consentire l'esecuzione della prestazione.

La seconda ipotesi e' particolarmente rilevante per le obbligazioni di fare che richiedono la cooperazione del creditore. Si pensi all'appaltatore che deve eseguire lavori in un immobile del committente: il committente deve consentire l'accesso al cantiere, fornire eventualmente i materiali concordati, indicare le specifiche tecniche di sua spettanza. Se omette tali atti, l'appaltatore non puo' adempiere e deve poter costituire formalmente in mora il committente.

Le forme d'uso dell'intimazione

Il secondo comma dell'art. 1217 c.c. prevede una significativa semplificazione formale: l'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso. La norma rifugge dal rigore dell'offerta reale ex artt. 1208-1209 c.c., consentendo al debitore di adottare modalita' di comunicazione piu' agili e adattabili alle prassi del settore.

Le forme d'uso possono variare a seconda della natura della prestazione e degli usi commerciali del settore. In molti casi una raccomandata con avviso di ricevimento, una PEC o anche una comunicazione formale via fax sono ritenute idonee. Cio' che conta e' che l'intimazione risulti documentabile e che il creditore ne abbia avuto effettiva conoscenza, in coerenza con il principio di buona fede (art. 1175 c.c.) e con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Gli effetti della mora del creditore

Una volta perfezionata l'intimazione, gli effetti della mora del creditore previsti dall'art. 1207 c.c. si producono se il creditore rifiuta di ricevere la prestazione o omette di compiere gli atti necessari. Tali effetti consistono nel passaggio del rischio per l'impossibilita' sopravvenuta non imputabile al debitore, nella cessazione degli interessi corrispettivi e nel rimborso delle spese di custodia o di mantenimento sopportate dal debitore in conseguenza del ritardo.

Per le obbligazioni di fare, l'effetto piu' significativo e' generalmente quello relativo alle spese: il debitore che, a causa dell'inerzia del creditore, debba mantenere personale o attrezzature in stato di disponibilita' inutilizzata puo' chiedere il ristoro dei costi sostenuti. Si pensi al caso di Tizio, ditta di traslochi, che si presenta all'appuntamento concordato con Caio per il trasloco; Caio non si presenta. Tizio, dopo intimazione formale, puo' chiedere il rimborso del costo del personale rimasto inutilizzato e delle attrezzature impegnate.

Applicazioni pratiche

Si consideri il caso di Sempronio, professionista impegnato a eseguire una consulenza tecnica per Mevia. La consulenza richiede l'accesso a documenti che solo Mevia puo' fornire. Sempronio invia a Mevia una raccomandata invitandola a trasmettere i documenti entro una data stabilita. Mevia non risponde e non fornisce i documenti.

L'intimazione di Sempronio, pur in forma d'uso (raccomandata), e' idonea ai sensi dell'art. 1217 c.c. a costituire in mora Mevia. Da quel momento gli effetti tipici della mora si producono: Sempronio non e' piu' tenuto a ulteriori solleciti, puo' chiedere il rimborso del tempo professionale dedicato alla pratica in attesa dei documenti, e l'eventuale impossibilita' di adempiere per causa imputabile a Mevia non lo espone a responsabilita'.

Differenze con il regime ordinario

Il regime dell'art. 1217 c.c. differisce sensibilmente da quello delle obbligazioni di dare. Mancando l'oggetto materiale da consegnare o da depositare, non si applica il meccanismo del deposito ex artt. 1212-1214 c.c.: gli effetti della mora del creditore si producono direttamente dal momento dell'intimazione, purche' validamente effettuata.

Tale semplificazione riflette la natura stessa delle obbligazioni di fare: non esistendo una res da custodire, il legislatore concentra il meccanismo della mora sull'atto comunicativo dell'intimazione, valorizzando la dichiarata disponibilita' del debitore all'adempimento.

L'art. 1217 c.c. completa cosi' il quadro normativo della mora del creditore, che il codice ha articolato in funzione delle diverse tipologie di prestazioni: obbligazioni pecuniarie e di consegna di cose mobili (artt. 1208-1209 c.c.), obbligazioni di consegna di immobili (art. 1216 c.c.), obbligazioni di fare (art. 1217 c.c.). Il sistema cosi' realizzato e' coerente con il principio generale per cui il debitore ha diritto di liberarsi dall'obbligazione anche di fronte a un creditore inerte o non cooperante, secondo modalita' adeguate alla natura di ciascuna prestazione.

Domande frequenti

Come si costituisce in mora il creditore nelle obbligazioni di fare?

Mediante intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari per renderla possibile. L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso, senza i formalismi dell'offerta reale.

Quali atti puo' richiedere il debitore al creditore?

Tutti gli atti di cooperazione necessari per consentire l'esecuzione della prestazione: accesso a luoghi, fornitura di materiali concordati, trasmissione di documenti, presenza personale se richiesta dalla natura della prestazione.

Quali sono le forme d'uso dell'intimazione?

Modalita' di comunicazione documentabili e idonee a far conoscere al creditore la richiesta: raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, eventualmente fax formale, secondo le prassi del settore e il principio di buona fede ex art. 1175 c.c.

Quali effetti produce l'intimazione efficace?

Gli effetti della mora del creditore ex art. 1207 c.c.: passaggio del rischio per impossibilita' sopravvenuta non imputabile al debitore, cessazione degli interessi corrispettivi, diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della prestazione.

Si applica il deposito anche alle obbligazioni di fare?

No: mancando l'oggetto materiale da custodire, gli effetti della mora si producono direttamente dall'intimazione, senza necessita' di un successivo deposito come avviene per le obbligazioni di dare cose mobili.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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