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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 30 T.U.B. –  Soci.

In vigore dal 19/12/2012

Modificato da: Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179 Articolo 23 quater

“1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

2. Nessuno, direttamente o indirettamente, puo’ detenere azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale, salva la facolta’ statutaria di prevedere limiti piu’ contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca (1).

2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non puo’ essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti piu’ stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.

3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

4. Il numero minimo dei soci non puo’ essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e’ posta in liquidazione.

5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della societa’, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione e’ tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della societa’, lo statuto puo’ subordinare l’ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualita’ cosi’ assunta.

6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.”

—–

(1) Per la proroga del termine vedi l’art. 28-bis, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, il comma 14 dell’art. 41, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, il comma 41 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191; il comma 17-bis dell’art. 1, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 26 febbraio 2010 n. 25 e, da ultimo, l’art. 2, comma 17-quaterdecies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Vige il principio del voto capitario: ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni possedute (comma 1)
  • Limite massimo di partecipazione individuale dell'1% del capitale (con facoltà statutaria di ridurlo, non sotto lo 0,5%) e fino al 3% per le fondazioni di origine bancaria
  • Le azioni eccedenti il limite devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; in difetto, i diritti patrimoniali maturati sono acquisiti dalla banca
  • Il divieto di concentrazione tutela la natura mutualistico-cooperativa e impedisce la formazione di azionisti dominanti
  • Disciplina raccordata con gli artt. 28-29 TUB (azioni e azioni di sovvenzione), artt. 2511-2545-octiesdecies c.c. e con la riforma operata dal D.L. 3/2015
  • Per le banche popolari con attivo > 8 miliardi vige l'obbligo di trasformazione in SpA ex art. 29, comma 2-bis (riforma 2015)
Commento del professionista

L'art. 30 del Testo Unico Bancario disciplina la posizione del socio nelle banche popolari, cooperative bancarie storicamente caratterizzate da una governance peculiare che combina forma cooperativa e operatività bancaria a vocazione territoriale. La disposizione, all'apparenza tecnica, codifica i due principi cardine dell'azionariato popolare: il voto capitario (una testa, un voto) e il limite alla concentrazione partecipativa (1% del capitale). Si tratta di previsioni che, dal momento della loro originaria affermazione nel diritto bancario italiano, hanno costituito il tratto distintivo di un modello cooperativo che, per oltre un secolo, ha rappresentato un pilastro del sistema creditizio nazionale, accompagnando lo sviluppo di tessuti economici locali e di realtà imprenditoriali medio-piccole.

La portata dell'art. 30 va letta in stretto coordinamento con la riforma operata dal D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 33/2015, che ha imposto la trasformazione obbligatoria in società per azioni alle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro. Per le banche che residuano nella forma popolare (le cosiddette «popolari minori»), l'art. 30 resta la norma fondamentale di disciplina del socio, mentre per quelle trasformate l'art. 30 ha cessato di applicarsi dal momento dell'iscrizione della delibera di trasformazione. Per il consulente che assista una banca popolare o un investitore istituzionale che intenda assumere partecipazioni rilevanti, la corretta lettura dell'art. 30 e il coordinamento con gli artt. 28-29 e 31 T.U.B. è indispensabile.

Il principio del voto capitario: una testa, un voto

Il comma 1 sancisce che «ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute». È la più chiara espressione del principio mutualistico-democratico proprio delle società cooperative, oggi codificato in via generale dall'art. 2538, comma 2, c.c., e applicato in modo rigoroso alle banche popolari. La logica è radicalmente diversa da quella della società per azioni di diritto comune, in cui il potere assembleare è proporzionale al capitale conferito: nella banca popolare, ciò che conta è la persona del socio, non la quota di capitale, sicché il piccolo risparmiatore-cliente e il grande investitore hanno il medesimo peso decisionale.

Il principio del voto capitario produce conseguenze pratiche profonde. Sul piano della governance, scoraggia la presenza di azionisti istituzionali interessati al controllo (l'investimento in una banca popolare non consente di acquisire posizioni di influenza dominante per via partecipativa). Sul piano della contendibilità del controllo, rende strutturalmente difficile l'OPA ostile: l'acquisizione del capitale non si traduce in acquisizione del potere di voto. Sul piano della raccolta di risorse, può rendere meno attraente la sottoscrizione di aumenti di capitale per investitori orientati al rendimento finanziario di breve. Sono proprio queste rigidità a essere state alla base della riforma del 2015, che ha imposto la trasformazione in SpA alle popolari maggiori per permettere loro l'accesso ai mercati dei capitali in regime di parità con gli altri operatori bancari.

Il limite di partecipazione individuale: comma 2

Il comma 2 introduce il secondo principio cardine: «Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale». Si tratta del limite quantitativo di partecipazione individuale, complementare al voto capitario: anche dal punto di vista patrimoniale, la legge limita la possibilità di concentrazione azionaria. La norma è derogabile in melius dallo statuto, che può fissare soglie più stringenti (fino allo 0,5%) ma non più ampie. La doppia previsione — voto capitario più limite quantitativo — costruisce un assetto in cui nessun socio può, neppure indirettamente, dominare la banca per via partecipativa.

L'espressione «direttamente o indirettamente» è di portata applicativa ampia. Vi rientrano: le partecipazioni intestate a società controllate o controllanti del socio; le partecipazioni detenute tramite trust o veicoli fiduciari; le partecipazioni oggetto di sindacati di voto, patti parasociali, accordi di concertazione; le partecipazioni di prossimi congiunti riconducibili sostanzialmente al medesimo centro decisionale. La Banca d'Italia, nell'ambito della vigilanza prudenziale, vigila sul rispetto effettivo del limite e può richiedere alla banca le informazioni necessarie per ricostruire la riconducibilità sostanziale delle partecipazioni.

La deroga per le fondazioni di origine bancaria: comma 2-bis

Il comma 2-bis, introdotto nel 2012, prevede una deroga al limite dell'1%: gli statuti possono fissare al 3% la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al D.Lgs. 153/1999 («Riforma Ciampi»), purché alla data di entrata in vigore della disposizione (19 dicembre 2012) tali fondazioni detenessero già una partecipazione eccedente il limite ordinario. La ratio della deroga è di natura storico-istituzionale: le fondazioni bancarie ex L. 218/1990 (Riforma Amato) sono nate proprio dalla scissione delle attività bancarie da quelle non-profit delle precedenti casse di risparmio e banche del monte, e hanno mantenuto in alcuni casi partecipazioni significative nelle banche popolari di riferimento territoriale.

La deroga al 3% per le fondazioni opera dunque come «soglia di salvaguardia» per situazioni preesistenti: non consente alle fondazioni di acquisire nuove partecipazioni oltre il limite generale, ma permette di non costringere alla dismissione forzata partecipazioni storiche, riconoscendo il ruolo peculiare delle fondazioni come investitori istituzionali di lungo periodo e di interesse pubblico. Il rispetto del limite è oggetto di vigilanza continuativa: la fondazione che riceva in successione o per atti gratuiti partecipazioni che la portino oltre il 3% deve dismettere l'eccedenza nei termini ordinari del comma 2.

La sanzione del superamento: alienazione e perdita dei diritti patrimoniali

Il regime sanzionatorio è articolato. Quando la banca rileva il superamento, deve contestare la violazione al detentore. Da quel momento decorre un termine di un anno per l'alienazione delle azioni eccedenti. Se l'alienazione non avviene nel termine, scatta la sanzione patrimoniale: i diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione (dividendi, eventuali distribuzioni di riserve, frutti della partecipazione) sono acquisiti dalla banca. La sanzione non incide sui diritti amministrativi (voto), che restano semmai sospesi ex art. 30, comma 3 (per le azioni eccedenti il limite, il diritto di voto è sospeso fin dal momento dell'eccedenza, non solo dopo la contestazione formale).

La sanzione ha natura civilistica-patrimoniale, non amministrativa: non si applica il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia (Titolo VIII T.U.B.), ma operano direttamente le previsioni statutarie e codicistiche. La banca, accertato il superamento, ha l'obbligo di contestare la violazione: il consiglio di amministrazione che ometta o ritardi la contestazione può essere chiamato a risponderne in sede di responsabilità (artt. 2392 ss. c.c., azione sociale e dei creditori). La giurisprudenza ha precisato che la contestazione è atto dovuto: la discrezionalità della banca riguarda solo le modalità della comunicazione, non la decisione di procedere.

La riforma del 2015: l'obbligo di trasformazione delle popolari maggiori

Lo scenario applicativo dell'art. 30 è stato profondamente modificato dal D.L. 3/2015 (convertito in L. 33/2015), che ha introdotto nell'art. 29 T.U.B. il comma 2-bis: le banche popolari con attivo consolidato superiore a 8 miliardi di euro sono obbligate a trasformarsi in società per azioni entro 18 mesi dall'accertamento del superamento della soglia. La riforma ha interessato le maggiori banche popolari italiane (Banco Popolare, BPM, UBI Banca, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna — BPER, Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese), portando alcune di esse alla trasformazione (BPM ora Banco BPM, BPER, Credito Valtellinese, Banco Popolare poi BPM) e altre a esiti drammatici di crisi (Banche Venete).

La trasformazione obbligatoria ha effetti diretti sull'art. 30: dal momento dell'iscrizione della delibera di trasformazione, cessa l'applicazione del voto capitario e del limite del 1%, e la banca trasformata diventa una SpA bancaria di diritto comune, soggetta agli artt. 19-22 T.U.B. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 99/2018, ha respinto la maggior parte dei rilievi di costituzionalità sollevati contro la riforma, riconoscendo la legittimità della discrezionalità del legislatore nel limitare la forma cooperativa alle banche di dimensione minore. Restano oggi assoggettate all'art. 30 le popolari «minori», con attivo entro la soglia: si tratta di una decina di banche, prevalentemente di dimensione locale-regionale (alcune popolari trentine, abruzzesi, lucane, calabresi).

Il coordinamento con la disciplina cooperativistica e con gli artt. 28-31 T.U.B.

L'art. 30 si inserisce in un sistema normativo articolato. A monte, opera la disciplina generale delle società cooperative (artt. 2511-2545-octiesdecies c.c.), che fissa i principi della porta aperta, della mutualità, del voto capitario, della destinazione dei ristorni. La banca popolare è cooperativa per fini lucrativi (non a mutualità prevalente: artt. 2512 e 2513 c.c. non si applicano, come precisa l'art. 28 T.U.B.), ma resta cooperativa sotto il profilo della governance e della forma sociale. Sono soggette anche alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico per il riconoscimento mutualistico ex D.Lgs. 220/2002, sia pure con un coordinamento «leggero» rispetto alle BCC.

Sul piano del T.U.B., l'art. 30 si raccorda con: l'art. 28 (capitale sociale, valore minimo dell'azione, recesso); l'art. 29 (numero minimo di soci — 200, ammissibilità soci sovventori, obbligo trasformazione popolari maggiori); l'art. 31 (trasformazioni e fusioni); l'art. 32 (assemblea); l'art. 32-bis (morte del socio). Il pacchetto «banche popolari» degli artt. 28-32-bis costituisce un sistema autosufficiente di disciplina, che integra e in parte deroga la normativa civilistica generale, alla luce della peculiarità prudenziale dell'attività bancaria.

La vigilanza prudenziale e la Circolare 285/2013

L'attuazione dell'art. 30 è oggetto di disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, in particolare la Circolare 285/2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche), nella Parte Terza, Capitolo 4 «Banche popolari». La circolare disciplina, tra l'altro: le modalità di accertamento del superamento del limite di partecipazione; le procedure di contestazione e gestione delle azioni eccedenti; il regime delle partecipazioni detenute indirettamente; il coordinamento tra il limite del 1% e il regime delle partecipazioni qualificate dell'art. 19 T.U.B. La banca popolare deve dotarsi di processi interni adeguati al monitoraggio continuativo dell'azionariato, con particolare attenzione alle operazioni di mercato secondario.

Sul piano concorsuale, va segnalato che il limite del 1% non si applica nelle ipotesi di acquisizione di partecipazioni nell'ambito di operazioni di salvataggio: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e gli schemi di intervento volontari possono assumere temporaneamente partecipazioni superiori al limite, come consentito da specifiche deroghe normative e dalla prassi di vigilanza, in coerenza con il quadro europeo della risoluzione bancaria (BRRD, D.Lgs. 180/2015).

Profili pratici per il consulente

Per il consulente che assista una banca popolare o un suo socio, l'attenzione deve concentrarsi su quattro profili. Il primo è la verifica continua del rispetto del limite: chi gestisce partecipazioni in popolari deve monitorare costantemente la propria posizione (anche per effetto di acquisti in mercato secondario, eredità, donazioni, operazioni societarie) e segnalare tempestivamente eventuali superamenti, evitando il rischio di perdita dei diritti patrimoniali maturati. Il secondo è la gestione delle partecipazioni indirette: l'imputazione attraverso veicoli, trust, patti parasociali, congiunti deve essere ricostruita secondo i criteri di vigilanza, con attenzione particolare alle operazioni di consolidamento di gruppo.

Il terzo profilo riguarda i passaggi mortis causa e per successione: l'art. 32-bis T.U.B. disciplina specificamente l'ipotesi della morte del socio, con un regime di subentro degli eredi che si coordina con il limite del 1% (gli eredi devono dismettere eventuali eccedenze nel termine ordinario). Per le grandi successioni con partecipazioni qualificate, è essenziale una pianificazione preventiva, eventualmente attraverso strumenti di trust o di patti di famiglia.

Il quarto è la verifica dello status post-riforma 2015: per le banche popolari che si avvicinano alla soglia degli 8 miliardi di attivo, l'art. 30 cessa di applicarsi nel medio termine. La Corte Costituzionale (n. 99/2018) ha tracciato i limiti del bilanciamento tra forma cooperativa e dimensione prudenziale.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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